Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 08/03/2024, n. 1730

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 08/03/2024, n. 1730
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Numero : 1730
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di riscossione (d'ora in avanti Ader) impugna la sentenza n. 11486/17/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in data 13.07.2023, e depositata il 22.08.2023, avente ad oggetto la comunicazione di presa in carico n. 07177202200015202000 relativa all'avviso di accertamento n. 250TEVM001204.

La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente reputando che mancasse la prova della notifica dell'atto prodromico (l'avviso di accertamento). L'appellante lamenta l'illegittimità della pronuncia per:

a) errata interpretazione e applicazione delle norme di legge, stante la non autonoma impugnabilità della comunicazione di presa in carico;

b) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;

c) errata valutazione delle prove documentali in merito alla notifica dell'avviso di accertamento, comunque prodotte in questa sede in forza dell' art. 58 d. lgs. 546/92 ;

d) l'infondatezza degli altri motivi di opposizione non esaminati in primo grado tra cui l'omessa e/o illegittima modalità del calcolo degli interessi, stante la perfetta aderenza dell'atto di riscossione ai dettami di legge inclusa l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento non richiesta nel caso in esame a pena di nullità. Conclude, affinchè, in riforma della sentenza venisse pronunciata declaratoria di inammissibilità in via preliminare del ricorso del contribuente e , nel merito , la sua infondatezza .

Nel costituirsi tempestivamente, l'appellato ha depositato controdeduzioni ed ha spiegato appello incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'avviso di accertamento quale atto prodromico , chiedendo la riforma parziale in parte qua e il rigetto dell'appello principale col favore delle spese All'esito della camera di consiglio, la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale va respinto. Sull'impugnabilità della presa in carico, il Collegio ritiene di non condividere l'assunto dell'appellante, implicitamente disatteso dal primo giudice .

L' art. 8, comma 12, del D.L. n. 16 del 2012 ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato. Detto articolo, modificando l' art. 29, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 ha disposto che l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Il contribuente ha dedotto che prima di tale comunicazione non aveva mai ricevuto l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Dunque, dalla prospettazione del destinatario della comunicazione di presa in carico si evince che esso è il primo atto di cui ha avuto notizia, il quale, in quanto atto prodromico dell'esecuzione forzata in danno del contribuente, ha indubitabilmente efficacia lesiva.

Unico mezzo di tutela è dunque l'impugnativa dell'atto di presa in carico;
diversamente il contribuente dovrebbe subire l'esecuzione anche in carenza di notifica dell'avviso di accertamento , atto di valore "impoesattivo".

Sul tema, è utile il recente insegnamento di Cass., 19 luglio 2023, n. 21254 secondo cui "una armonica lettura dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevole durata del processo come distillati dalla Corte EDU, dagli organismi Euro unitari, alla luce dei principi costituzionali e dell'elaborazione processuale civilistica conduce a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili da tempo non costituisca più numero chiuso, ma possa essere integrato secondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avverso tutti quegli atti di

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