Corte di Giustizia di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 18/01/2023, n. 207

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Non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle di pagamento, dipendendo lo stesso dal tipo di tributo o di sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 18/01/2023, n. 207
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Numero : 207
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C

Immacolata - con ricorso dei preposti depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, previa notifica al Comune di Rossano - si opponeva all'avviso di intimazione n. 034201790031 72577000 emesso da Equitalia, per un importo di Euro 145.744,00 relativo a crediti diversi derivanti da 8 ( otto ) cartelle, in esso singolarmente indicate, per sentire disposto l'annullamento dell'atto impugnato. Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, eccepiva la violazione delle norma sulla notificazione, rilevando l'Inesistenza della notifica celle cartelle di pagamento quali atti presupposti poste a base dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'errato calcolo della somma richiesta e dei relativi interessi in violazione dell'art. 2 del D.Lgs 472/97 e la violazione dell'art. 50 del D.P.R 602/73 per mancata osservanza dei termini fissati per l'esecuzione, chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso. Il Comune di Rossano si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni e chiedeva l'estromissione dello stesso Ente, per carenza di legjttimazione passiva, poiché l'atto impugnato è di competenza della Concessionaria per la riscossione, Equitalla Sud Spa, sebbene regolarmente citata non risulta costituita, nè ha presentato alcuna propria controdeduzione nei merito. La Commissione tributaria adita - con sentenza n.4081/2018 del 26.02.2018 depositata il 17.07. 2018 - accoglieva il ricorso e per gli effetti annullava l'atto Impugnato, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di giudizio, per quanto di seguito motivato. ? In via preliminare accoglieva la richiesta di estromissione del Comune di Rossano, trattandosi di un atto di Intimazione per il quale la competenza riguarda l'Equitalia. ? L'impugnato provvedimento si presenta viziato in quanto l'Agente della Riscossione non produce alcun elemento probatorio circa la notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento, in confutazione di quanto asserito dalla parte ricorrente, costituendo l'avviso di ricevimento della raccomandata l'unica prova richiesta dell'avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale (Cass. 8321/13). Fra l'altro, la Concessionaria per la riscossione non si è costituita né ha presentato alcuna propria controdeduzìone scritta, indebolendo sostanzialmente i motivi che sorreggono la pretesa tributaria, manifestando altresì disinteresse a coltivare la causa. Al riguardo sovviene anche la Suprema Corte con sentenza n. 1540/07, nella quale asserisce che chicontesta un fatto affermato dalla controparte ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ( già Equitalia ) , avverso la suddetta sentenza ( notificatale da controparte il 3 dicembre 2018 ) in data 28.02.2019, proponeva appello a questa Commissione - previa notifica del 9.2.2019 alla Signora C Immacolata presso il domicilio del suo difensore costituito, all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Rossano ed al Comune di Rossano ( come da probatoria documentazione allegata ) - per quanto di seguito compendiato. 3 ? La deducente faceva presente, preliminarmente, di depositare, ex art. 58 D.Lgs 546/92, la documentazione di notifica delle cartelle poste a base dell'atto impugnato.

1. Erroneità ed infondatezza in fatto ed in diritto della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2 del dlgs 546/92. difetto parziale di giurisdizione. Si chiede che la Commissione adita Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 03420140050424124000 poiché emessa per la riscossione di crediti - iscritti a ruolo dall'Inail - estranei alla materia tributaria.

2. Erronea e falsa applicazione dell'art. 115 cpc Si deve rilevare, che la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione nel giudizio di primo grado - contrariamente a quanto affermato dai primi giudici nell'appellata sentenza - non ha comportato alcuna ammissione delle avverse deduzioni e/o eccezioni e, dunque, la sentenza resa sul punto deve essere riformata in ragione della evidente falsa applicazione dell'art. 115 cpc.

3. Parziale inammissibilità del ricorso promosso in primo grado ed erroneità della sentenza resa dalla Commissione cosentina. La contribuente, nel ricorso introduttivo, ha opposto la intimazione di pagamento n. 03420179003172 577000 deducendo che: - le cartelle n. 03420140038784867000 e n. 03420150026110465000, " sono state oggetto di impugnazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476201600 002112000 innanzi a Codesta Commissione Tributaria RGR 3262/16 RGR";- la cartella n. 03420150026 110465000 era già stata impugnata con ricorso n.1361/2016 ". La sentenza, in parte qua, risulta erronea ed infondata in fatto ed in diritto Da un raffronto tra i due ricorsi proposti dal contribuente avverso l'intimazione 034 2017 90031725 77000 (iscritto al n. RG. 2264/17 e definito con la sentenza qui impugnata n. 4081/2018: all. 2) e quello proposto pure nel 2016 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 0347620160000211 2000 (iscritto al n. RG 3262/2016 ed attualmente pendente innanzi alla CTP di Cosenza: all. 3) sussiste evidente parziale connessione oggettiva posto che in entrambi i giudizi controparte ha formulato le medesime contestazioni con riguardo alle cartelle n. 03420140038784867000 e n. 034201500261104 4650000. Stesso discorso vale per quanto attiene alle contestazioni riferite alla cartella 03420150026110465000 (omessa notifica, prescrizione, decadenza ecc.) poiché la stessa è stata autonomamente impugnata innanzi alla Commissione Tributaria di Cosenza ( 1361/2016 RGR -giudizio trattato sempre il 26.2.2018) che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4078/2018 (all. 4), con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite. Per tali ragioni, nella misura in cui la decisione impugnata ha statuito sulla mancata notifica delle cartelle un. 03420140038784867000, 03420150026110465000, la stessa dovrà essere annullata siccome pronunciata dalla Commissione provinciale in aperta violazione dell'art. 39, primo comma, c.p.c. ovvero, in subordine, perché le relative eccezioni erano evidentemente inammissibili e tardive ex art.21 DLgs 546/92 stante l'ammissione del ricorrente di averle già contestate in separati giudizi. Per tali ragioni, si chiede che la sentenza di primo grado venga integralmente riformata siccome erronea ed infondata in fatto ed in diritto.

4. Inammissibilità ed infondatezza di tutte le censure mosse in primo grado da controparte. A) Inammissibilità dell'opposizione, nella misura in cui è volta a contestare le cartelle di pagamento presupposte e le relative pretese impositive, siccome proposta oltre i termini di 60 giorni prescritto dall'art. 21 del D. Lgs n. 546/1992. Nella fattispecie, avendo il ricorrente impugnato solo l'intimazione di pagamento e non gli atti 4 presupposti (cartelle e successivi atti interruttivi), le contestazioni - relative alla cartella di pagamento ed al procedimento di riscossione in genere compresa la notifica di atti propedeutici, la dovutezza delle somme iscritte a ruolo dall'Ente, la decadenza e la eventuale prescrizione maturata prima e dopo la notifica della cartella - non sono più ammissibili poiché i detti titoli sono definitivi ed irretrattabili. B) Sulla dedotta impugnazione di una comunicazione preventiva (riferita anche ad alcune delle cartelle in contestazione) e della cartella n. 03420150026110465000. ? Inammissibilità delle contestazioni relative agli avvisi di accertamento presupposti. La circostanza che le cartelle in contestazione siano state regolarmente notificate - così come i successivi atti interruttivi - esclude che possano essere esaminate le eccezioni mosse da controparte con riferimento agli atti di accertamento emessi dagli Enti impositori poiché le relative doglianze avrebbero dovuto formare oggetto di specifici motivi di opposizione da formulare in sede di impugnazione alla cartella esattoriale (o in sede di impugnazione degli atti successivi della riscossione) da proporre nei termini prescritti dall'art. 21 del DLgs 546/92 . Irrilevante ed inconsistente, infine, si palesa il rilievo di controparte secondo cui la pendenza di giudizi di impugnazione (aventi parzialmente ad oggetto i medesimi titoli) avrebbe impedito di emettere l'intimazione opposta. C) Sulla dedotta decadenza e prescrizione. Si ribadisce che l'eccezione non potrà non tenere conto del fatto che relativamente alle cartelle in contestazione - regolarmente notificate - l'agente della riscossione ha notificato in data 24.4.2008 al contribuente l'ipoteca 1075/34 mai opposta da controparte (all. 12) e la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476201600002112000 (già impugnata, per ammissione del ricorrente, innanzi alla CTP di Cosenza - 3262/16 RGR: all. 3 e 13). Tali atti, escludono che possa essere pronunciata la prescrizione dei crediti per il periodo anteriore alla relativa notifica. Con riferimento, invece, alla ipotesi di prescrizione maturata successivamente ai citati atti interruttivi, il termine di prescrizione in materia di imposte Irpef, Iva e Irap è quello ordinario decennale (per come chiarito dalla sentenza n. 4283/2010 della Suprema Corte di Cassazione) . Una volta notificata la cartella, in assenza di opposizione, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella. Da tali previsioni di norma emerge, quindi, come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione. Si insta, pertanto, per il fermo rigetto delle censure e delle domande avversarie, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto ovvero, comunque, inammissibili e tardive. D) Pretesa carenza di motivazione della intimazione opposta con riferimento alle somme accessorie richieste.
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