Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 17/10/2023, n. 3104

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 17/10/2023, n. 3104
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Numero : 3104
Data del deposito : 17 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano propone appello avverso la sentenza n. 5952/18/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano depositata in data 21/12/2018, con la quale veniva accolto il ricorso della società xxxx S.A.S. xxxx S.r.l, chiedendone la riforma.

Il contenzioso è relativo all'avviso di liquidazione N.xxxx, con il quale l'Ufficio rideterminava le imposte ipotecaria e catastale sull'atto di compravendita n. 40674/18832, registrato telematicamente il 28 dicembre 2017 al n. xxxx serie 1 T.

Con il suddetto rogito, la xxxx S.r.l. trasferiva alla xxxx Scpi, gestita e amministrata dalla xxxx S.A.S., il diritto di proprietà su beni immobili strumentali per natura (categorie catastali D/1, C/2 e C/6) siti nel Comune di Vimercate. Il prezzo della cessione del complesso immobiliare era convenuto in ? 17.200.000,00.

L'acquirente si qualificava come organismo di investimento collettivo del risparmio, istituito in Francia e gestito da "xxxx S.A.S.", autorizzata dalle autorità regolamentari francesi - "Autorite' des marche's financiers" - all'esercizio della gestione collettiva del risparmio, similare (a suo dire) ai fondi immobiliari chiusi in Italia disciplinati dall´art. 37 del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Ufficio ricalcolava le imposte ipotecaria e catastale, applicando le aliquote rispettivamente nella misura del 3% (art. 1 bis, tariffa allegata al D. Lgs. n. 347/1990) e dell'1% (art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 347/1990).

In sede di registrazione dell'atto erano state, invece, applicate le aliquote ridotte dell'1,5% e dello 0,50%, ai sensi dell'art. 35 comma 10-ter del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006, in quanto la parte acquirente, svolgendo attività nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, ha ritenuto di poter essere assimilato ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art. 37 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le società hanno presentato ricorso davanti alla CTP di Milano chiedendo l'annullamento dell'avviso in epigrafe in quanto illegittimo e infondato, per i seguenti motivi:

I. Illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 comma 10-ter del D.L. n. 223/2006 in quanto ritenuto dall'Ufficio applicabile ai soli fondi immobiliari italiani.

II. Illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 35 comma 10-ter del D.L. n. 223/2006 in quanto ritenuto dall'Ufficio norma agevolativa non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle preleggi del codice civile.

III. Illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione dell'art. 25, commi 1 e 6, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia Francia e dell'art. 63 del Trattato UE.

L'Ufficio, costituitosi tempestivamente, confermava la correttezza del proprio operato.

Con sentenza n. 5352/18/2018, depositata il 21/12/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso.

La DP I di Milano, propone appello sollevando i seguenti motivi.

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 comma 10 D.L. 223/2006

Sul requisito soggettivo ai fini dell'agevolazione.

La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso di Parte ritenendo "di assoluta evidenza" la qualifica della società acquirente come fondo immobiliare chiuso e, in particolare, la soggezione della stessa alla vigilanza da parte delle competenti autorità francesi, che si evincerebbe dalla "documentazione offerta in contenzioso".

L'Ufficio ritiene tale assunto totalmente da censurare.

Non si rinviene la sottoposizione alla vigilanza dell'istituto di diritto pubblico corrispondente alla nostra Banca d'Italia. Si intende riferirsi, cioè, alle banche centrali delle Repubbliche Italiana e Francese.

L'art. 37 del T.U.F. prevede il contenuto del regolamento di ciascun fondo comune di investimento ed il procedimento di approvazione cui lo stesso è sottoposto da parte della Banca d'Italia.

Dunque, in realtà, la definizione e la disciplina dei fondi immobiliari sono rintracciabili in una serie di altre fonti, le principali delle quali sono, oltre al T.U.F.: il D.M. 24 maggio 1999, n. 228, che reca il regolamento attuativo del citato articolo 37 del TUF, ed il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio della Banca d'Italia del 14 aprile 2005. In particolare, il predetto regolamento ministeriale fornisce la nozione di "fondo d'investimento immobiliare" ed integra la disciplina in tema di modalità di partecipazione ai fondi;
la Banca d'Italia ha provveduto a modificare e integrare le proprie istruzioni di vigilanza riguardanti, tra l'altro, i criteri generali per la redazione del regolamento dei fondi comuni, le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio e i prospetti contabili dei fondi comuni d'investimento e delle SICAV, riordinando l'intera disciplina. Il regime fiscale è contenuto nel D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e nell'art. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Pertanto l'Ufficio conferma che non riconosce nella società acquirente un soggetto che possa beneficiare dell'agevolazione in questione.

2) Non applicabilità della Convenzione Italia Francia nel caso di specie.

Si evidenzia che i giudici di primo grado nulla esprimono relativamente al terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbito nella trattazione di primi due.

Si ribadisce che la convenzione Italia-Francia, semplicemente citata da controparte, è la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, ratificata con la L. n. 20/1992.

L'ambito applicativo della Convenzione è stabilito all'art. 2 della

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