Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 01/08/2024, n. 257

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 01/08/2024, n. 257
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Numero : 257
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine.

Il motivo del contenzioso riguarda l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica l'atto di irrogazione delle sanzioni impugnati dal sig. C con distinti ricorsi/reclami.

Il primo atto impositivo riguarda l'importazione nell'anno 2014 di pellet da Russia ed Ucraina secondo quanto descritto nel p.v.c. del 25.10.2019. Avvalendosi della metodologia di confronto con merci similari, l'Ufficio ha rideterminato il valore dichiarato in dogana, provvedendo alla quantificazione dell'Iva relativa Il secondo atto impositivo invece, riguarda la determinazione della sanzione amministrativa irrogata allo stesso contribuente, conseguentemente all'atto di accertamento sopra citato.

I giudici di primo grado accoglievano i ricorsi del contribuente in ragione della violazione dell'art. 7 della legge n.212/2000. In pratica, la pretesa erariale era stata elaborata sulla base dei valori estratti dalla banca dati COGNOS in uso all'Amministrazione delle Dogane e rappresentativa di valori per merci similari, assunti su base statistica. In ragione di ciò, l'adito collegio riteneva fondati i ricorsi sulla scorta della seguente motivazione: "..Nel caso di specie le informazioni di cui l'Ufficio disponeva non sono state rese accessibili al contribuente mentre sarebbe stato necessario che l'avviso di accertamento, quanto meno, ne riproducesse i contenuti in maniera sufficiente e chiara;
ciò ha precluso al contribuente la possibilità di verificare la correttezza del ragionamento posto a base delle rettifiche delle bollette doganali limitando il diritto alla difesa.." .

Avverso tale deciso l'Ufficio delle Dogane ha proposto appello, articolato come segue:

1) in punto di diritto, la motivazione della sentenza risulta apparente, insufficiente e contraddittoria assunto che il ragionamento del giudice non avrebbe consentito di comprendere l'iter logico-giuridico seguito;

2) nel merito, il presupposto indicato nella mancanza dei parametri di calcolo o, comunque della possibilità di accedervi, risulta smentito dal p.v.c. e dai relativi allegati notificati alla parte, nei quali sono stati descritti i criteri utilizzati ai fini dell'accertamento (v.all.2 appello). Gli stessi criteri sono stati inoltre, oggetto di osservazioni ex art. 12 c.7 l.212/2000;

3) la banca dati COGNOS è la risultante di una media derivata in base alle dichiarazioni doganali;

4) lo scostamento di valore (inferiore) accertato è stato ricondotto ad un costo per trasporti dichiarato, effettivamente inferiore a quello sostenuto;

5) le giustificazioni formulate dal contribuente risulterebbero estranee a logiche commerciali e comunque estremamente scarne ed incomplete;

6) l'atto di irrogazione delle sanzioni sarebbe legittimo ex art. 17 dlgs 472/97, assunto che l'autonomia di ogni operazione commerciale ne inibirebbe il cumulo giuridico.

Il sig. C si è regolarmente costituito in giudizio prendendo posizione sui motivi dell'appello e proponendo a sua volta, appello incidentale su tutte le questioni articolate nel ricorso di primo grado, rigettate ovvero dichiarate assorbite e che vengono qui di seguito sinteticamente esposte.

A riguardo dell'appello principale, la difesa del contribuente ha ripercorso le ragioni esposte in sentenza e ha descritto l'assenza dei presupposti in ragione dei quali, l'uso della banca dati COGNOS avrebbe evidenziato i cc.dd. "fondati dubbi" sui valori dichiarati.

L'appello incidentale risulta invece, ben più articolato.

In via pregiudiziale, la difesa del contribuente ha sollevato l'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento e l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso l'accertamento per poi procedere con l'esposizione dei motivi assorbiti nella pronuncia di primo grado.

Nel merito, la stessa difesa ha distinto ed eccepito: in via pregiudiziale, la lesione al diritto di difesa per impossibilità a visionare la documentazione utilizzata dall'Ufficio (in quanto sottoposta a sequestro penale), oltre all'omessa motivazione sulle osservazioni formulate dal soggetto verificato;
in via principale in diritto, il confronto con merci non identiche, il mancato rispetto del criterio gerarchico sui metodi secondari di valutazione, la mancata applicazione del prezzo più basso;
in via principale nel merito, il confronto tra dati non omogenei e la mancata valutazione delle osservazioni di parte.

Con gli ulteriori motivi assorbiti, la difesa di C ha assunto le seguenti eccezioni incidentali, limitatamente all'atto di accertamento delle sanzioni: in via pregiudiziale, la violazione dell'art. 17 del dlgs 472/97 atteso che le sanzioni sono state irrogate con atto separato mentre andavano comminate in sede di accertamento;
in via principale, la sanzione non va irrogata in presenza di reato;
in via subordinata, il mancato rispetto del cumulo giuridico e del principio di proporzionalità, mentre per 89 dichiarazioni doganali, il valore accertato non supererebbe il 5% di quello dichiarato.

L'Agenzia delle Dogane ha contro dedotto all'appello incidentale con propria memoria nella quale ha eccepito preliminarmente, la violazione del principio di sinteticità degli atti da parte della difesa del contribuente.

Nel merito, l'Ufficio ha descritto le condizioni del caso atte ad aver esteso il termine dell'azione legale di altri tre anni in presenza di una segnalazione penale. A tal fine ha richiamato il contenuto dell'allegato (6) al proprio atto di costituzione in giudizio di primo grado. Proseguendo, l'Ufficio ha contro dedotto sull'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo la non applicabilità dell'art. 11 c.9 dlgs 374/1990 in quanto il suo ruolo è stato quello di aver condotto una perquisizione domiciliare ed un successivo controllo a tavolino, previsto dal comma 2 della stessa norma.

In relazione ai motivi assorbiti nella pronuncia impugnata, l'Ufficio ha ulteriormente contro dedotto che:

1) Il sig. C non ha mai inoltrato un istanza per la consultazione della documentazione sottoposta a sequestro, restando per ciò, colpevolmente inerte;

2) L'Ufficio ha considerato le osservazioni prodotte al pvc dal sig. C, ma non le ha ritenute meritevoli di accoglimento;
diverso sarebbe stato il caso in cui, l'Ufficio avesse manifestamente dichiarato di non aver considerato le osservazioni del contribuente;

3) L'Ufficio ha proceduto in ossequio agli artt. 70 e 74 CDU, e cioè: "1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 70, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo. ...... 2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

3. a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
14 4. b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
....." Laddove, ai sensi dell'art. 1, par. 2, del

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