Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/10/2023, n. 414

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Nel caso in cui il creditore non abbia accettato la transazione proposta dall'Organo straordinario di liquidazione dell'Ente locale in dissesto, non può applicare l'art. 101 co. 5 TUIR e procedere con la deduzione della perdita su crediti, poiché quanto vantato nei confronti del debitore, essendo questo una P.A., rimane intatto, seppur riscuotibile nel tempo massimo di cinque anni. Al contrario, può legittimamente implementare il Fondo rischi e portare in deduzione le relative somme, ma nel rispetto delle percentuali, annuali e generali, stabilite dall'art. 106 TUIR.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/10/2023, n. 414
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 414
Data del deposito : 5 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

In data 4/12/2018 l'ufficio notificava alla società un avviso di accertamento con il quale si accertava un maggior imponibile Ires ed Irap, e con il quale si liquidava pure una maggiore Irap per euro 5.269 (compensata con perdite pregresse). Veniva presentato il ricorso che veniva respinto.
Ora il contribuente presenta appello per i seguenti motivi:
1 maggiore imponibile Irap per euro 135.092,94: il giudice non ha tenuto conto della scheda presentata delle "sopravvenienze passive" in cui si contabilizzavano i costi deducibili ai fini Irap non ancora certi alla chiusura del 2012, operazioni normali nella gestione aziendale;
2 accantonamento a fondo rischi di 500.000: richiama una ordinanza della Cassazione n. 34483 del 16/11/2021. Sostiene che la società si sia basata non sull'art. 106 del Tuir bensì sull'art. 101 ove è prevista la deduzione di perdite su crediti qualora il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali. Difatti, il debitore è il comune di A. che è stato dichiarato in dissesto. La società aveva richiesto l'ammissione alla massa passiva per euro 7.421.795,82 a fronte della quale veniva ammessa solo la cifra di euro 901.475, 53. Successivamente veniva proposto dal Comune il pagamento di euro 360.590,21. A questo punto il consorzio accantonava in bilancio la somma di 500.000 euro a fronte di probabili perdite, deducendo solo una parte del credito pur essendo in presenza di elementi certi, a suo dire, per stabilirne la perdita. La suddetta ordinanza esplicita proprio la possibilità di dedurre le svalutazioni dei crediti in toto qualora sussista la condizione di procedure concorsuali o procedure equivalenti nell'esercizio in cui sono rese certe.
3 mancata redazione e notifica del PVC: lamenta il fatto che l'ufficio non abbia redatto il PVC riducendo le garanzie difensive del contribuente;
4 sostiene l'obiettiva incertezza della interpretazione della norma ed, in ogni caso, richiede di poter limitare le sanzioni a quelle previste in caso di accertamento con adesione in quanto non aveva potuto accedere alla stessa in attesa della omologazione del proprio piano di concordato non pervenuta in tempo. Il contribuente quindi non era materialmente in grado di provvedere al pagamento in caso di esito positivo della adesione per motivi a lui non imputabili.
5 le spese di lite sono sproporzionate al valore della stessa e se ne chiede quantomeno la riduzione.
Controdeduce l'ufficio:
1 il contribuente non specificava cosa riguardassero tali sopravvenienze passive che ha dedotto, e non ben determinabili, alla chiusura del 2012, deduzione non possibile in base all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997.
La base imponibile Irap è determinata contabilmente per differenza tra i valori ed i costi della produzione con esclusione di alcune voci. Le voci non contemplate nel suddetto articolo non concorrono alla determinazione della base imponibile, quale è appunto la voce E del conto economico che accoglie i proventi ed oneri straordinari tra cui appunto sono comprese le sopravvenienze passive come
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