Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/10/2023, n. 5512
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Deve essere rigettata l'istanza proposta dal Comune di Roma Capitale, soccombente in sede giurisdizionale che, ricevuta la notifica della sentenza, non ha posto in essere alcun atto per il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza, per ottenere il rinvio della decisione ad altra udienza in ordine al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente a seguito dell'inutile trascorso del termine di 90 giorni per l'adempimento ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. n. 546/1992. Decisione cui ha fatto seguito la nomina del Commissario ad acta nella persona del Capo dell'Avvocatura Capitolina. (G.T.). Riferimenti normativi: art. 69 d. lgs. n. 546/1992; art. 1 e 2, co. 9-quinques, co. 9 e co. 9-quater l. n.241/1990.
Sul provvedimento
Testo completo
ROMA CAPITALE emetteva e notificava alla sig.ra S. R. gli avvisi di accertamento nn. 4**** di Euro 580,50 e 4**** di Euro 464,40, oltre sanzioni, interessi e diritti vari non meglio specificati, con cui era stato richiesto il pagamento dell'ICI relativamente agli anni 2008 e 2009 dell'unico immobile di proprietà della contribuente del quale disconosceva la natura di abitazione principale non avendo quest'ultima la propria residenza anagrafica.
All'esito del giudizio di appello sub R.G.A. 1007/2021, questa Corte emetteva la sentenza n. 821/2023, sez. XII, pubblicata il 17/02/2023, recante il seguente dispositivo:
"La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - XII sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in sede di rinvio, così provvede:- accoglie l'appello della sig.ra S. R. e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
- condanna ROMA CAPITALE alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.100,00 di cui Euro 500,00 quanto al primo grado, Euro 500,00 quanto alla fase di appello, Euro 600,00 per la fase di legittimità, Euro 500,00 quanto alla fase di rinvio, oltre accessori di legge;
- rigetta l'istanza di distrazione del difensore."
La detta sentenza, a cura del difensore della contribuente, veniva notificata a ROMA CAPITALE a mezzo p.e.c. in data 17/02/2023.
In data 23/05/2023 la sig.ra S. R. ha depositato presso la segreteria di questa Corte il ricorso per ottemperanza in relazione alla sentenza di cui sopra lamentando il mancato pagamento delle somme dalla stessa portate essendo trascorso inutilmente il termine di 90 giorni per l'adempimento ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. n. 546/1992.
All'esito della trasmissione del ricorso da parte della segreteria, avvenuta a mezzo p.e.c. il 03/06/2023, si costituiva tardivamente (solo il 25/09/2023) in giudizio ROMA CAPITALE chiedendo "di rinviare la decisione ad altra udienza al fine di completare la procedura di spesa con l'emissione del provvedimento di liquidazione che sarà cura
dell'Amministrazione depositare sollecitamente, affinché possa poi pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle somme richieste" ed "attestando, il corso di svolgimento da parte dell'Ufficio degli atti preposti al fine di liquidare la somma richiesta maggiorata degli interessi di legge, così da soddisfare in toto quanto dovuto al ricorrente. Nello specifico, si rappresenta a Codesta Onorevole Corte che con Deliberazione n.141 dell'Assemblea Capitolina del 31 luglio 2023 avente ad oggetto "Assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, stato di attuazione dei programmi 2023 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt.175 e 193 del D.lgs 267/2000", sono stati stanziati i fondi destinati al pagamento delle spese di lite. Che, di conseguenza, con Determinazione Dirigenziale n. 62194,