Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 22/11/2024, n. 1045

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 22/11/2024, n. 1045
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 1045
Data del deposito : 22 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

che la soc. R. S.p.A. (di seguito 'R.') è società commerciale che opera nel settore della Grande Distribuzione di generi alimentari e non alimentari , gestendo in Comune di Reggio nell'Emilia un esercizio commerciale sito in via J.L. n. 1/A catastalmente individuato al foglio n. XXX, mappali n. YYY e ZZZ, adibito a supermercato;

che il Comune di Reggio Emilia in data 3 aprile 2028, ha notificato alla soc. R. gli Avvisi di accertamento n. 746, 747, 748 e 749 del 28 febbraio 2018 con cui ha preteso il recupero della Tassa Rifiuti relativa agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, sul presupposto della tassabilità del locale adibito a parcheggio coperto (...) 'utilizzato dal contribuente in relazione all'attività economica svolta' per una superficie di 1.614 mq calcolata applicando una riduzione del 50% della superficie complessiva risultante dai dati castali e corrispondente in via presuntiva alle zone di transito e a quelle adibite a manovra (cfr. doc. 2-5).

Che in particolare, gli avvisi notificati quantificavano gli importi dovuti come segue :

6.068,00 euro per l'anno 2013;

5.863,00 euro per l'anno 2014,

6.533,00 euro per l'anno 2015;

6.631,00 euro per l'anno 2016.

Che con ricorso innanzi alla CTP Reggio Emilia (n. XXX/2018 R.G.), R. ha impugnato i predetti avvisi di accertamento, assumendo l'illegittimità della pretesa comunale di assoggettare a tassazione superfici che per la Legge (art. 14, comma 4 D.L. n. 201/2011 e art. 1, comma 641 Legge n. 147/2013) e per il Regolamento comunale (artt. 5 Reg. TARES e 5 Reg. TARI), devono ritenersi esenti da tributo nella loro

interezza e non solo limitatamente alle aree di manovra e di transito;

che radicato il contraddittorio, con la sentenza n. 141/1/2019 la CTP Reggio nell'Emilia ha accolto il ricorso proposto da R.,

tanto premesso ed esposto, ha proposto appello, contestando in toto la sentenza gravata per erronea

interpretazione del dettato normativo.

Radicato il contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e come tale merita accoglimento.

La lettura proposta dal giudice di primo grado muove dall'art.1 , comma 641 L. 147/2013, in forza della quale la norma escluderebbe dalla tassazione le aree pertinenziali ivi comprese le aree destinate a parcheggio gratuito in favore della clientela e del personale dipendente, in ragione dell'assoggettamento

a tassazione dell'immobile principale.

In particolare, nella lettura proposta, si provvede ad un'estensione della disposizione normativa in esame, laddove esclude dalla TARI " le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

Orbene, ritiene questa Corte di Giustizia che l'eccezione prevista dal legislatore è per sua natura, di stretta interpretazione in quanto fondata sull'ovvio presupposto fattuale che le aree scoperte pertinenziali o accessorie siano quelle di ordinaria strumentalità immobiliare, come tali "ancillari" rispetto all'immobile

principale in quanto non dotate di una utilità autonomamente valutabile per estensione e destinazione, come invece un parcheggio coperto.

Ed invero, i locali sottoposti a tassazione sono composti dall'intera area adibita a parcheggio coperto sottostante il centro commerciale, destinati all'utilizzo della clientela al fine di assicurare un più facile e

sicuro accesso all'attività espletata.

Sul punto, la Corte di Giustizia non può non richiamarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte

anche di recente con la sentenza 16265 /2024 (seguita a breve dalla sentenza n 19631 / 2024) in forza della quale "la valutazione del Giudice d'appello risulta conforme al reiterato orientamento giurisprudenziale, che ha ravvisato (in relazione ad area adibita a parcheggio) che le aree frequentate da

persone sono presuntivamente produttive di rifiuti (cfr. Cass. 18 luglio 2019, n. 19328, che richiama 13

marzo 2015, n. 5047 e Cass. 17 luglio 2017, n. 17311);



2.4 ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 (replicabile anche nella TARI ex 1 comma 641 legge 27 dicembre 2013 n. 147), la tassa sui rifiuti deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi

oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non

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