Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 158

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Tra il soggetto passivo d'imposta - cioè colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene veicolato (art. 6, co. 1, D.lgs. 507/1993) - ed il responsabile del pagamento dell'imposta - cioè colui che produce/vende la merce ivi pubblicizzata (art. 6, co. 2, D.Lgs. 507 cit.) - sussiste un vincolo di solidarietà paritetico, che non impone la preventiva infruttuosa escussione del primo per poter avanzare la pretesa nei confronti del secondo.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 158
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 158
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

La P. T. S.p.A. riceveva nel 2019, dalla società concessionaria per l'imposta della pubblicità per il comune di Moncalieri, tre avvisi di accertamento relativi alla imposta di pubblicità relativa agli anni 2017 2018 e 2019 per una scritta sul muro di un edificio visibile dalla pubblica strada pari a mq 96. Venivano presentati tre distinti ricorsi, poi riuniti, che venivano respinti dalla CTP.
Ora il contribuente presenta appello per i seguenti motivi:
1 la sentenza viola il disposto degli artt. 5 e 6 del d.leg. 507/93 relativamente al presupposto di imposta: il messaggio pubblicitario non è realmente percepibile dalla pubblica strada perché molto usurato e di fatto non leggibile e le tracce di loghi non assolvono minimamente alla funzione di pubblicizzare l'azienda o i prodotti commercializzati da essa, in quanto sono indistinguibili, illeggibili, scoloriti e addirittura quasi totalmente oscurati dalla fuliggine. Non vi è quindi messaggio pubblicitario e non vi è soggetto pubblicizzato che deve pagare l'imposta.
2 violazione dell'art. 6 comma 2: è stata omessa l'individuazione del soggetto passivo che è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Quindi il soggetto non è tanto il contribuente, ma colui che dispone del mezzo e che non è stato individuato. Semmai il contribuente è responsabile in solido del tributo, ma non il soggetto passivo. Non vi è la dimostrazione di una precedente escussione del soggetto passivo che ha realizzato il presupposto dell'imposta. Tant'è che il contribuente potrà rivalersi sul soggetto passivo in caso di pagamento dell'imposta. Richiama a questo proposito quanto
chiarito dal Ministero delle Finanze nella circolare del 17 marzo 1994 n. 10/E/7/810.
3 ripropone i motivi di primo grado che non sono stati esaminati dal giudice:
A difetto di motivazione degli atti impugnati: le indicazioni sono di tipo standard, non sono indicati i presupposti dell'imposta e vi sono alcune imprecisioni. Non vi è l'indicazione del soggetto responsabile dell'imposta.
B le sanzioni non sono dovute in quanto il contribuente non ha colpa, in quanto è solo solidalmente obbligato.
Di fatto l'ufficio ha ampliato quanto stabilito dal legislatore punendo la società che produce il prodotto pubblicizzato e non il soggetto passivo. Quindi eventualmente il contribuente, a tutto voler concedere, deve pagare l'imposta con diritto di rivalsa.
C illegittimità delle sanzioni in quanto manca l'elemento soggettivo della punibilità.
Controdeduce la società concessionaria:
1 i mezzi pubblicitari rilevati sono ampiamente visibili dalla pubblica strada e veicolano il messaggio pubblicitario, anche se i mezzi sono trascurati, ma comunque visibili dal potenziale cliente. Lo stato di conservazione del mezzo non rileva affatto rispetto alla tassabilità trattandosi di un fatto oggettivo che la norma non prende in considerazione. La cassazione civ., Sez. V, Ordinanza, 15/06/2021, n. 16792) ha difatti
chiarito che : "ai sensi degli artt. 5 e ss.. D.Lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel
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