Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 21/04/2023, n. 1474
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.7.2020 Z. A. presentava istanza di rimborso della maggiore Irpef versata nell' anno 2017 (per un importo di euro 45.971) e nell'anno 2018 ( per un importo di euro 60.087) a seguito della mancata applicazione del regime agevolativo previsto a favore dei "lavoratori impatriati" dall'art.16 d.lgs. n.147 del 2015. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla C.T.P. di Milano che lo accoglieva con sentenza n.4208 del 2021. Il giudice di primo grado riteneva legittima la richiesta dei beneficio fiscale tramite presentazione di una istanza di rimborso a norma dell'art.38 d.P.R. n.602 del 1973, come consentito dal Provvedimento del Direttore della Agenzia n.85330/2018.
Contro la sentenza della C.T.P. l'Agenzia delle Entrate propone appello deducendo l'errata applicazione del Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate prot.n.85330/2018, il quale consente la presentazione della istanza di rimborso (in alternativa alla dichiarazione integrativa) ai contribuenti che hanno optato per il regime agevolativo previsto dall'art.16 d.lgs. n.147 del 2015, opzione non esercitata dal contribuente.
Z. A. ha