Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 318

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L'esenzione dall'imposta erariale di consumo (i.e.c.) non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perché incluse nello stesso comprensorio industriale, occorrendo viceversa disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni azienda (Cassazione 10/05/2019 n. 12444,20/09/2017 n. 21816 e 07/03/2012 n. 3537). Nel caso di specie l'ufficio propone un'interpretazione dell'art. 52, comma 3 lett. f) del T.U.A. che riconosce l'esenzione alle sole aziende "energivore", cioè solo a quelle inserite in un contesto produttivo composto da più aziende. Come tale non è accoglibile rendendo la norma irragionevole e di dubbia legittimità costituzionale trattando in maniera diversa situazioni analoghe (aziende che nei rispettivi processi produttivi consumano rilevanti quantità di energia elettrica) con risultati distorsivi. Non sussistendo l'obbligazione tributaria in capo alla società per l'i.e.c. non risultano legittime neanche le sanzioni. La società ha però presentato una dichiarazione dei consumi infedele omettendo l'indicazione e il versamento dell'imposta per cui la relativa sanzione è dovuta, ma va determinata con l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico pluriennale, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 318
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Numero : 318
Data del deposito : 20 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Perugia, ha proposto ricorso in riassunzione in relazione all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15062/2022 del 25/01/2022 e depositata il 12/05/2022, con la quale, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza n.185/04/2013, depositata il 2/09/2013, della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con rinvio a questa Corte di Giustizia Tributaria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese. La complessa vicenda processuale trae origine dalla verifica fiscale avviata nell'anno 2010 dall'Ufficio delle Dogane di Terni, nei confronti della società xxxxx. in materia di imposta erariale di consumo (i.e.c.) e addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, per all'anno 2007. Veniva constatato dai Verificatori che xxxxx grossista di energia elettrica, in detta annualità e anche in quelle precedenti a partire dal 2002, aveva omesso nella propria fatturazione e nella dichiarazione annuale l'i.e.c. e l'addizionale provinciale su consuni di energia elettrica fornita alle società aventi sede nel cosiddetto polo petrolchimico di Terni , quali xxxxx, xxxxx., xxxxx (già xxxxx) e xxxxx, con cui aveva stipulato quattro distinti contratti di fornitura. La società xxxxx, sin dagli anni Ottanta, aveva curato gli obblighi dichiarativi, anche per le altre società, assumendo il ruolo di capo di un unico opificio industriale (il petrolchimico di Terni) , per cui: - non veniva versata l'i.c.e., in quanto si riteneva spettante l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis) del Testo Unico Accise ("E' esente dall'imposta l'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh mensili, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato");
- veniva applicata l'addizionale provinciale all'i.c.e., prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. n. 511/1988, una sola volta sui primi 200.000 kWh mensili di consumo dell'intero stabilimento. Con p.v.c. prot. 2010/A/5422 del 28/05/2010, veniva contestata la legittimità di tale consolidato modus operandi , disconoscendo il ruolo assunto da xxxxx, la qualificazione dello stabilimento petrolchimico di Terni come unico opificio industriale e il calcolo delle imposte sul consumo complessivo delle quattro imprese insediate nel predetto stabilimento. Nel riconoscere la responsabilità di xxxxx. per aver omesso di addebitare in fattura l'i.c.e. sulle forniture di energia elettrica effettuate alle quattro società su indicate e, conseguentemente, di aver illegittimamente omesso la denuncia dei consumi e il versamento della stessa imposta con l'addizionale provinciale, si accertava, per l'anno 2007, l'i.e.c. e la relativa addizionale provinciale, determinate sui singoli consumi di energia elettrica delle singole società rifornite da xxxxx, negando, pertanto, l'esenzione dall'i.c.e. ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. f) del T.U.A. e applicando quattro volte l'addizionale provinciale sui primi 200.000 KWh di consumo mensile. L'Ufficio delle Dogane di Perugia, sulla base dei rilievi contenuti nel p.v.c. sopra indicato, emetteva e notificava a carico di xxxxx, per l'anno 2007, l'avviso di pagamento n. xxxxx (oggetto di separato giudizio) e l'atto di contestazione n. xxxx prot. xxxxx, oggetto del presente giudizio, irrogando le seguenti sanzioni: 1) per mancato pagamento dell'i.e.c. prevista dall'art. 56, comma 1 del T.U.A, la sanzione ex art. 59, comma 1, del T.U.A. di euro 1.118.398,00 (pari al doppio dell'imposta ritenuta evasa di euro 559.199,00) e la sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 di euro 167.759,00 (pari al 30% dell'imposta ritenuta evasa);
2) per mancato pagamento dell'addizionale a favore degli Enti locali, prevista dal D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989, la sanzione ex art. 59, comma 1, del T.U.A di euro 178.560,00 (pari al doppio dell'addizionale ritenuta evasa di euro 89.280,00) e la sanzione ex art. 13 del D.Lgs n. 471/1997 di euro 26.784,00 (pari al 30% dell'addizionale ritenuta evasa). xxxxx impugnava il predetto atto di contestazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni, eccependo l'illegittimità delle sanzioni irrogate sotto diversi profili: - in base ai principi di buona fede e del legittimo affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000, in quanto il modus operandi delle quattro società del petrolchimico di Terni era da anni conosciuto dall'Ufficio delle Dogane di Perugia, che non aveva mai sollevato contestazioni;
- per mancata applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (istituto della continuazione) ;
- per violazione dell'art. 59 del T.U.A. in combinato disposto con l'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997, in quanto erano stati sanzionati distintamente due momenti connessi e consequenziali di un'unica omissione;
- nel merito della pretesa, per i consumi di energia elettrica consumata nel petrolchimico doveva applicarsi l'esenzione dall'imposta ex art. 52, comma lettera o-bis del T.U.A per tre società xxxxx, xxxxx, xxxxx) i cui singoli consumi mensili di energia elettrica nel 2007 superavano la soglia di 1.200.000 Kwh;
- per obiettiva incertezza della normativa tributaria, considerato il combinato disposto dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane per contestare le motivazioni del ricorso, ribadendo che: - xxxxx grossista di energia elettrica, era obbligata all'emissione delle fatture alle quattro società del petrolchimico di Terni con l'addebito dell'i.e.c., alla presentazione delle dichiarazioni di consumo, nonché a! pagamento della stessa imposta;
- circa il preteso legittimo affidamento, non esisteva nessun obbligo istituzionale di controllo sull'attività delle società del petrolchimico e, pertanto, nessuna leggerezza o inadempienza poteva imputarsi all'Amministrazione. L'avvenuto scambio di corrispondenza tra la xxxxx e l'Ufficio delle Dogane di Perugia, doveva ritenersi una circostanza irrilevante, in quanto avrebbe dimostrato che la stessa società è stata sempre accettata come referente, ma non certo come obbligata al pagamento dell'imposta, qualificandosi come "agente" e mai "in nome e per conto" di xxxxx. Contestava, infine, l'affermazione della sussistenza di un polo unico , non essendo più ravvisabili le condizioni esistenti nell'anno 1984. Chiedeva, conseguentemente, il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'atto di contestazione impugnato. La Commissione tributaria provinciale di Terni, con sentenza n. 80/01/2012 del 17/04/2012, depositata il 19/06/2012, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto di irrogazione delle sanzioni, riconoscendo l a buona fede e il legittimo affidamento di xxxxx. Avverso la predetta sentenza, l'Ufficio delle Dogane di Perugia proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, contestando il travisamento dei fatti da parte dei primi giudici e l'affermata sussistenza della situazione di legittimo affidamento. xxxxx si costitutiva nel giudizio di appello con atto di controdeduzioni, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, riproponeva, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, i motivi di ricorso rimasti assorbiti dalla decisione di primo grado. La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza n. 185/4/2013, rigettava l'appello dell'Ufficio delle Dogane, confermando l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni per l'anno 2007. Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Dogane interponeva ricorso per Cassazione, con un unico motivo: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio sulle sanzioni in presenza di rapporto di pregiudizialità con l'atto di contestazione delle sanzioni. xxxxx resisteva in giudizio con atto di controricorso, chiedendo l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di

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