Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 18/03/2024, n. 142

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In materia di debito IMU, dovuto a seguito di successione ereditaria, non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, poiché la stessa si applica ai soli debiti contratti dal de cuius aventi ad oggetto il mancato pagamento delle imposte sui redditi. Al caso in esame, non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione. Come stabilito dalla Cassazione, dunque, in mancanza di speciali regole che sanciscono la solidarietà passiva, deve ritenersi applicabile l'ordinaria ripartizione pro quota dei debiti ereditari, ai sensi degli articoli 1295 e 752 del C.C..

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 18/03/2024, n. 142
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 142
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: previo ogni più opportuno accertamento, in accoglimento del gravame proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo o annullare o dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento impugnato per essere stato intimato il pagamento per l'intero ad uno solo degli eredi, con ogni consequenziale pronuncia di ragione o di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado di giudizio, oltre agli accessori di legge.
Resistente/Appellato: in via principale, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n. 1..../2021, relativo all'IMU per l'anno 2015, notificato dal Comune di Druento nei confronti della Sig.ra C.R. , in qualità di erede del Sig. C. P. F., e, per l'effetto, condannare la stessa contribuente al versamento di tutte le somme ivi indicate a titolo di maggiore imposta dovuta e relativi interessi;
in via subordinata, nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in accoglimento dell'avversa contestazione relativa all'inesistenza di un'obbligazione solidale nell'ambito dell'IMU nei confronti degli eredi, condannare in ogni caso la Sig.ra C. R., in qualità di erede del Signor C. P. F., al versamento della maggiore imposta e dei relativi interessi dovuti in relazione alla quota di proprietà acquisita in sede di successione.
Con vittoria di spese del giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Druento notificava alla Sig.ra C. R., in qualità di avente causa del padre Sig. C. P., avvisi di accertamento IMU e TASI n. 175/2021 e n. 106/2021, per omesso versamento delle imposte dovute nel 2015, senza irrogazione di sanzione. La Sig.ra C.R. provvedeva a versare integralmente quanto dovuto a titolo di TASI 2015, mentre proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino avverso l'avviso di accertamento per omesso pagamento di IMU per l'anno 2015 da parte del padre deceduto, avente eredi la stessa ricorrente e C. A., cointestatari degli immobili del de cuius. Con il ricorso la contribuente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto: il medesimo è stato notificato soltanto alla ricorrente ossia ad uno soltanto dei due eredi;
in caso di omessa comunicazione, come in questo caso, di generalità e domicilio fiscale da parte degli eredi all'Ufficio finanziario competente, come prevista dall'art.65 Dpr 600/1973, l'atto deve essere notificato o collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso il domicilio del de cuius o individualmente e nominativamente al singolo erede al suo domicilio fiscale;
essendo stata
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