Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 28/05/2024, n. 157
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esatto S.p.A. notificava al XX di Trieste l'avviso di accertamento Provvedimento n. xx emesso in data 16.11.2021. Con tale atto impositivo, parte resistente procedeva al recupero a tassazione di IMU asseritamente non versata nell'annualità d'imposta 2016 in relazione agli immobili sotto elencati: · N. 1: terreno agricolo sub Sez A Foglio 23 Num 3840/2;
· N. 2: terreno agricolo sub Sez A Foglio 28 Num 6402;
· N. 3: fabbricato sub Sez V Foglio 16 Num 2703 Sub 22 con sede in Via XX;
· N. 4: fabbricato sub Sez V Foglio 16 Num 2703 Sub 23 con sede in XX;
· N. 5: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6351/3 Sub 3 con sede in XX;
· N. 6: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6351/3 Sub 4 con sede in Via XX;
· N. 7: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6351/3 Sub 5 con sede in Via XX;
· N. 8: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6354 Sub 2 con sede in Via XX;
· N. 9: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6354 Sub 3 con sede in Via XX;
· N. 10: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6354 Sub 1 con sede in Via XX;
· N. 11: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6400 con sede in Via XX;
· N. 12: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6401 con sede in Via XX;
· N. 13: fabbricato sub Sez V Foglio 28 Num 6403 con sede in Via XX;
presupposto della sussistenza, in capo alla odierna appellante, di soggettività passiva ai fini della predetta imposta. Con l'atto impositivo oggetto del presente gravame, pertanto, parte appellata procedeva al recupero a tassazione dell'importo complessivo pari a € 100.342,00, di cui: - € 76.405,00 a titolo di imposta;
- € 22.922,00 a titolo di sanzioni;
- € 1.006,00 a titolo di interessi. Avverso tale atto impositivo, veniva proposta impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste con ricorso iscritto al n. 35/2022 R.G.R.
6. Nel contesto del proposto ricorso, parte appellante deduceva i seguenti motivi di impugnativa: - illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 9, comma 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sotto il profilo del difetto di legittimazione di Esatto S.P.A. ad emettere l'avviso di accertamento medesimo;
- illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 1, comma 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione dell'avviso di accertamento medesimo;
- illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 8 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella formulazione in vigore dall'1 gennaio 2014 all'1 gennaio 2016, nella parte in cui ritiene inapplicabile l'esenzione dall'imposta municipale propria nei confronti degli immobili di proprietà della ricorrente;
- illegittimità/nullità assoluta ed insanabile, dell'avviso di accertamento impugnato, sotto il profilo della non applicabilità delle sanzioni, stante l'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa applicata da Esatto S.P.A.
7. Parte appellata si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 settembre 2022. 8. All'esito della pubblica udienza di trattazione, tenutasi in data 15 novembre 2022, il Collegio di prime cure pronunciava la Sentenza n. 2/2023, che si produce in copia sub DOC.1, con la quale rigettava integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellava il XX deducendo i seguenti motivi d'impugnazione
1. IN VIA PRINCIPALE, NELLA LEGITTIMITA'
L'illegittimità/nullità della sentenza impugnata con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione dell'avviso di accertamento n. 173509252. 2. I
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
L'illegittimità/nullità della sentenza impugnata con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella formulazione in vigore dall'1gennaio 2014 all'1gennaio 2016, nella parte in cui ritiene inapplicabile l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria nei confronti degli immobili di proprietà della parte appellante.
3. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
L'illegittimità/nullità assoluta ed insanabile, illegittimità/nullità della sentenza impugnata con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., sotto il profilo della non applicabilità delle sanzioni, stante l'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa applicata da esatto S.p.a..
Con riferimento al primo motivo d'appello, la ricorrente rappresenta che il provvedimento impositivo impugnato era così motivato: "In sede di controllo della regolarità dei pagamenti relativi all'annualità 2015 dell'IMU, è stato rilevato l'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta relativamente alla suddetta annualità, a fronte del possesso qualificato degli immobili identificati analiticamente nella tabella 'Lista immobili'".
Il provvedimento così motivato non può ritenersi congruamente motivato non contenendo le informazioni necessarie per individuare e quantificare la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi (presupposti di fatto e ragioni di diritto), direttamente o per relationem;
tanto più in quanto l'atto impositivo, nella specie, non è stata preceduto dal contraddittorio con il contribuente, considerato un passaggio procedurale imprescindibile del procedimento di accertamento fiscale dalla Corte di Giustizia europea, né da alcuna comunicazione prodromica, che avrebbe consentito al contribuente di conoscere il fondamento della pretesa dell'Ente impositore e di valutare eventuali alternative all' iter contenzioso. L'appellante lamenta che diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata, la Corte di cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "l'an" ed il "quantum" dell'imposta, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum".
Con riferimento al secondo motivo d'appello, l'appellante rileva che le esenzioni in materia di applicazione dell'IMU per l'annualità d'imposta 2015 che riguardano in materia specifica gli enti ecclesiastici, sono disciplinate dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella formulazione in vigore nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2016, norma che norma fa espresso richiamo a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di esenzione dall'applicazione dell'ICI.
Le esenzioni che interessano nel caso sub judice sono quelle della lettera b), per gli edifici di culto accatastati nella categoria E/7, quelle della lettera d), di rilievo per le parrocchie, e quelle della seconda parte della lettera i) che riguardano gli immobili destinati alle attività di religione e culto. Quali siano le attività di "religione e culto" è precisato dall'articolo 16, lettera a), legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici), secondo cui: 'Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana». In forza di questa puntuale indicazione, a titolo esemplificativo, si considerano esenti ai sensi della lettera i) gli oratori, i centri parrocchiali, i seminari, le case religiose, i monasteri e i conventi, gli episcopi e gli uffici delle Curie diocesane. L'appellante evidenzia che il diritto all'esenzione dall'IMU presuppone la concorrente sussistenza di due requisiti: un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività previste come esenti dalla norma da parte di un Ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile delle predette attività, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale.
L'appellante ha ritenuto e ritiene legittimamente applicabile l'esenzione di imposta con riferimento ai beni concessi in comodato ad altri enti non commerciali che perseguono le stesse finalità meritevoli. La CT ha, invece, erroneamente ritenuto inapplicabile l'esenzione anche agli immobili oggetto di comodato tra Seminario e soggetti che ne condividono le finalità.
La CT, inoltre, ha omesso di valutare l'impugnazione dell'atto impositivo con riferimento al terreno agricolo sub 2 dell'avviso di accertamento, per il quale in sede di