Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 19/09/2022, n. 287
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L'art.59 comma 1 D.Lgs. 346/90 stabilisce che alle donazioni di beni culturali si applichi l'imposta di registro in misura fissa a condizione che sia stata presentata apposita istanza di esistenza del vincolo e si assicurino gli obblighi di conservazione e protezione del bene. L'insussistenza di tali presupposti e la omessa dimostrazione di aver adempiuto all'onere non legittima, nella fattispecie di causa, alcuna istanza di rimborso.
Sul provvedimento
Testo completo
L'AgE di Terni ha proposto appello avverso la sentenza n. 102/2019 con la quale la CTP di Terni ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso dell'imposta sulle donazioni versata in regime ordinario da xxxxx che aveva ricevuto, a seguito di atto di donazione, di cui al rogito del 18 maggio 2015, alcuni immobili, sotto la denominazione di xxxxx, che erano stati riconosciuti di interesse culturale dal Ministero della Istruzione Pubblica tramite notifica del 23 luglio 1913. Il predetto vincolo era stato adottato ai sensi dell'art.5 della legge 20/06/1909, n.364 e mai sottoposto a trascrizione, nonostante le successive disposizioni di legge ne avessero previsto l'adempimento, seppure, per costante indirizzo giurisprudenziale, ai soli fini della pubblicità. Sul punto il giudice di prime cure si è soffermato diffusamente per dichiarare la legittimità del vincolo ritenendo che la trascrizione del medesimo, introdotta dalle norme successive, abbia soltanto valore di pubblicità verso i terzi e, su tale unico presupposto, ha riconosciuto il diritto al rimborso in argomento, previsto dall'art.59 comma 1 del d.lgs. 31/10/1990 n. 346 - T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - senza, tuttavia, verificare il rispetto delle condizioni e degli obblighi ivi previsti per poter fruire della tassazione agevolata, giusta quanto invece dispone l'art.13 con i commi 2 e 4 del medesimo testo normativo. La vicenda, come già accennato, trae origine dall'atto di donazione sopra indicato con il quale il sig. xxxxx donava al nipote xxxxx, nell'ambito di un più ampio trasferimento, la piena proprietà di alcuni immobili urbani siti in Terni e indicati alle lettere D,E, ed F del rogito sui quali sussisteva il vincolo di "importante interesse", come sopra rilevato. Tale condizione, tuttavia, non essendo stata mai sottoposta a trascrizione, era sconosciuta al donatario, non essendo stata dichiarata e documentata dal donante e, pertanto, non veniva inserita nel rogito, contrariamente a quanto avvenuto per altri immobili, che non sono oggetto dell'odierno contenzioso, comunque anch'essi sottoposti dall'Ufficiale rogante a tassazione ordinaria, verosimilmente in assenza di documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui all'art.13 del citato d.lgs. In ogni caso, a prescindere dalla presunzione appena accennata, tale aspetto procedurale fa rilevare una condotta contraddittoria del contribuente che, infatti, non reclama il diritto al rimborso per i beni culturali formalmente inseriti nell'atto notarile mentre, invece, chiede il rimborso dell'imposta di registro ordinaria per i beni non qualificati nello stesso atto. Soltanto successivamente il sig. xxxxx, rinvenendo nella documentazione d'archivio del sig. Setacci Pietro (nonno del donante) l'atto di notifica risalente al 23 luglio 1913, è venuto a conoscenza del vincolo "di importante interesse" e, per tale ragione, ha presentato istanza di rimborso dell'imposta versata in regime ordinario che il diretto interessato, per proprio conto, ha determinato in ? 19.000 ricavandola dal rogito su un valore di ? 320.000, riferito alla parte di cespite interessato dal predetto vincolo, rispetto al complessivo valore della donazione pari a ? 2.905.325,00 L'AgE di Terni, tramite silenzio rifiuto, non ha tuttavia riconosciuto la richiesta di rimborso, inducendo in tal modo il xxxxx a presentare l'originario ricorso alla CTP di Terni che con la sentenza oggi appellata ne ha invece dichiarato la legittimità. Con l'odierno appello l'Ufficio, replicando motivazioni, peraltro già diffusamente presentate in primo grado, definisce ancor meglio il perimetro del contenzioso tributario, chiarendo che l'illegittimità del rimborso non scaturisce tanto dall'assenza del vincolo, bensì dal mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dall'art.13 del citato Testo Unico, necessario per poter usufruire dell'imposta fissa agevolata di cui all'art.59, comma 1 del medesimo T.U. Per questo motivo chiede la riforma integrale della sentenza appellata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.360 cpc. La parte resistente, così come peraltro già esposto con l'originario ricorso, si sofferma diffusamente per