Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 21/03/2024, n. 151

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Nel caso di compravendita sottoposta a condizione sospensiva, la fruizione dell'agevolazione prevista dalla Legge 266/2005, per ottenere l'applicazione dell'imposta di registro sul cd. "prezzo-valore", va richiesta al Notaio nell'atto di cessione (in questo caso nell'atto di compravendita condizionato) e non è prevista alcuna deroga legislativa che consenta di esprimere tale opzione in un momento successivo. Pertanto, è corretta la liquidazione dell'imposta di registro da parte dell'Ufficio nella misura del 9%, considerando come base imponibile il corrispettivo della vendita e non il valore catastale dell'immobile.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 21/03/2024, n. 151
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 151
Data del deposito : 21 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

I contribuenti appellanti così concludono:

"piaccia alla Commissione Ill.ma, reiectis contrariis:

In via istruttoria trattare la presente procedura ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 546/1992 in pubblica udienza. Nel merito - Integralmente riformare la sentenza n. 1157/5/2021 CTP Torino per carente motivazione in relazione al percorso logico motivazionale seguito dall'atto impugnato al fine della riliquidazione dell'imposta;
conseguente violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, dell'art. 3, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973 (Motivo I Appello) - Dichiarare la nullità della sentenza impugnata ed integralmente riformarla per erronea motivazione in relazione al motivo I del ricorso - Violazione degli artt.li 7, comma 1, L. 212/2000, 3, comma 1 della L. 241/1990 e 42, comma 2, D.P.R. 600/1973 con riferimento all'art. 43, comma 1, lett. a) D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro, TUR) ed all'art. 1, comma 497, L. 266/2005 (Motivo II Appello) - Riformare la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 43, comma 1, lett. a) del D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro, TUR) e dell'art. 1, comma 497 della L. 266/2005 (Motivo III Appello) Col favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio." L'Ufficio appellato così conclude:

"CHIEDE a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale:

1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;" SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con apposito ricorso, F C , F D , F M O , M G e M V , impugnavano avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un avviso di liquidazione dell'imposta di registro (per l'importo complessivo di € 6.243,75, oltre interessi), notificato a ciascuno di essi, con riferimento ad un atto notarile, in data 11.4.2019, avente ad oggetto la compravendita condizionata con la quale i signori M G e M V avevano trasferito ai signori F D , F M O e F C , la piena proprietà di un immobile di particolare interesse storico sito in Susa (TO), al prezzo complessivo di € 70.000,00 (di cui € 31.000,00 erano già stati versati dagli acquirenti e i restanti € 39.000,00 dovevano essere versati entro il 20 aprile 2019). Giova precisare che la vendita era stata sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione, da esercitarsi nei successivi 60 giorni, spettante al Ministero per i beni e le attività culturali. Le parti, quindi, ai fini della registrazione dell'atto, avevano chiesto ed ottenuto l'applicazione delle imposte di registro e di trascrizione in misura fissa, trattandosi di atto sottoposto a condizione. Nondimeno, le stesse parti, con atto notarile in data 27.6.2019, avevano dato atto dell'avveramento della citata condizione sospensiva, precisando che: "conseguentemente, gli effetti della vendita di cui all'atto in data 11 aprile 2019, repertorio numero 34295/16891, si producono dalla data di stipula del medesimo". In quel medesimo atto era stato rilevato, altresì, che il residuo importo di euro 39.000,00, che gli acquirenti si erano impegnati a versare entro la data del 20 aprile 2019, non era ancora stato pagato e si era convenuto che tale somma avrebbe dovuto essere versata entro il 31 luglio 2019. Soprattutto - per quanto interessa in questa sede - in tale occasione gli acquirenti avevano chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 497, L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro venisse individuata nel valore dell'unità immobiliare in oggetto determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del Testo Unico e, pertanto, nell'importo di € 27.142,00. Conseguentemente, le parti avevano instato per l'applicazione, sul solo importo di € 27.142,00, dell'imposta di registro nella misura del 9%, oltre alle imposte di trascrizione e di catasto in misura fissa.

2. In data 11.2.2020, la Direzione Provinciale Il di Torino, notificava alle Parti contraenti l'avviso di liquidazione impugnato, con il quale veniva liquidata l'imposta di registro (nella misura del 9%) considerando come base imponibile il corrispettivo della vendita pari ad € 70.000,00 (previa detrazione dell'imposta di registro già versata in misura fissa all'atto della registrazione della compravendita immobiliare, pari ad € 200,00), nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50,00 euro ciascuna.

3. A fronte di questa situazione, i contribuenti, a sostegno del ricorso, eccepivano anzitutto il difetto di motivazione dell'avviso, poiché l'Ufficio aveva fatto un generico riferimento agli artt. 19 e 27 del D.P.R. 131/1986, celando l'applicazione dell'art. 1, comma 497, L. 266/2005, costituente un regime apparentemente derogatorio di quello ordinario fissato dalle due norme del testo unico. Nel merito, lamentavano il fatto che l'Ufficio non aveva liquidato l'atto di compravendita in base al cd. "prezzo-valore" (ovvero in base al valore catastale dell'immobile) come richiesto nell'atto di avveramento della condizione, bensì in base al valore venale in comune commercio dell'immobile, indicato nell'atto di compravendita. I contribuenti, in particolare, sostenevano che l'obbligo di denuncia di avveramento della condizione era parte integrante dell'atto di compravendita, in quanto il contratto era diventato efficace solo a seguito dell'espressione della dichiarazione del verificarsi di quell'evento. Il secondo documento, quindi, non poteva considerarsi un atto integrativo del primo, con la conseguenza che l'opzione per il prezzo-valore poteva essere espressa anche in tale sede. Chiedevano quindi l'annullamento dell'atto impugnato.

4. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando le affermazioni avversarie e ribadendo la correttezza del proprio operato. Concludeva

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