Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 1011

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 1011
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Numero : 1011
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli appellanti in epigrafe impugnavano l'avviso di Accertamento e liquidazione successione nr. 2020.0.18, con il quale l'Ufficio aveva proceduto all'accertamento dell'attivo ereditario del loro dante causa, signor F. S., deceduto il 15/02/2015. Deducevano i ricorrenti che l'eredità era stata accettata con beneficio d'inventario per cui il credito relativo all'imposta di successione sarebbe sorto solo in relazione alla parte residua risultante dalla definitività dello stato di graduazione.

Costituitosi l'Ufficio rivendicava la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 408/2022, ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

La sentenza è stata impugnata dagli originari ricorrenti che ne hanno dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 32, 47, D.Lgs. n. 546 del 1992 (Sospensione cautelare) nonché dell'art. 27 DL 137/2020 nullità della sentenza;
- nullità della sentenza impugnata per error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. In particolare, i primi giudici non si sarebbero avveduti che l'atto di accertamento era stato impugnato poiché notificato in pendenza di procedimento di liquidazione dell'eredità, per omissione da parte dell'Ufficio dell'inserimento passività deducibili ivi compresi estratti di ruolo del de Cuius e cartelle di pagamento notificate agli eredi nella loro qualità.

Si è costituito l'Ufficio insistendo nella legittimità della pretesa.

All'udienza del 13/01/2023 la causa è stata assegnata a sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello risulta infondato.

In riferimento ai vizi procedimentali rilevati con il primo motivo d'appello, si evidenzia quanto segue.

La mancata fissazione dell'udienza cautelare non ha comportato una menomazione del diritto di difesa posto che il ricorso è stato rigettato nel merito. Altrettanto dicasi per il mancato accoglimento dell'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione in pubblica udienza a norma dell'art. 27 comma 2 dl 137/2020. Ed invero, stante la natura devolutiva dell'appello, le ulteriori difese che ipoteticamente avrebbero potuto svolgere i contribuenti in sede di pubblica udienza ben possono essere portate alla cognizione del giudice del gravame, vigendo il principio in base al quale ogni nullità della sentenza di primo grado si converte in motivo d'impugnazione, con conseguente obbligo del giudice di secondo grado di decidere nel merito la controversia, tranne le tassative ipotesi di rinvio al primo giudice.

Venendo all'esame del merito dell'appello, deve rilevarsene la sua infondatezza anche se la sentenza necessita di alcune precisazioni.

Occorre premettere che l'avviso di accertamento riguarda non l'imposta di successione, rientrando il valore dell'asse ereditario nella franchigia stabilita dalla legge, bensì le imposte ipotecarie e catastali. L'imposta ipotecaria è un tributo indiretto che ha rilevanza in occasione delle formalità presso i registri immobiliari (conservatoria). A disciplinarla è il decreto legislativo n° 347 del 31 ottobre 1990. L'imposta catastale è dovuta ogni volta in cui si esegua una voltura catastale. Il decesso di un proprio congiunto che lascia in eredità dei beni immobili, quindi, prevede il pagamento di entrambe.

L'avviso di accertamento impugnato è stato emanato per l'omessa dichiarazione di successione. Infatti, come giustamente rilevato dal primo giudice, le norme del codice civile sull'accettazione beneficiata devono essere messe in correlazione con la disciplina fiscale.

In proposito, come è noto, il chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari può accettare con il beneficio dell'inventario fino a che il diritto all'accettazione non si sia prescritto. Una volta intervenuta l'accettazione beneficiata, l'inventario deve essere redatto nel termine di tre mesi, salva proroga ( art.485cc. ).

Alla stregua dell'art. 31 del T.U. n. 349/1990 la dichiarazione di successione deve essere presentata dall'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario nel termine di un anno dalla redazione dello stesso. In mancanza, l'Ufficio del Registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti (art. 35 del T.U. citato).

Dagli atti risulta che, nonostante l'inventario sia stato redatto in data 07/05/2015, la dichiarazione di successione non è stata presentata. Di qui la legittimità dell'accertamento dell'Ufficio Sostengono i contribuenti che tale avviso sarebbe illegittimo in quanto non avrebbe tenuto conto che risulta ancora pendente il procedimento di liquidazione dell'eredità.

In proposito il giudice di legittimità ( Cass. n. 11458/2018 ) ha affermato che la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. Ed ha precisato la Corte che il credito relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione (Cass. n. 14847 del 15/07/2015;
Cass. n. 4419 del 21/02/2008).

Le imposte di successioni, ipotecarie e catastali, quindi, possono essere liquidate nei confronti dell'erede, ma non potranno essere richieste sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede da sottoporre pertanto a tassazione (cfr. Cass. 11283/2022;
Cass.32632/2021).

L'Amministrazione, dunque per esigere tali imposte è tenuta ad attendere la definitività della procedura liquidatoria proprio per quantificare il tributo successorio, potendo agire nei confronti dell'erede nei soli limiti di residua capienza del patrimonio pervenutogli, e ciò vale anche per imposte catastali ed ipotecarie, e non per la sola imposta di successione, potendo tali tributi d'atto essere richiesti all'erede accettante con beneficio soltanto dopo la deduzione delle passività ad essi inerenti. Infatti, la limitazione di responsabilità degli eredi derivante dall'accettazione con beneficio di inventario risponde all'esigenza di ridurre il sacrificio economico del soggetto passivo del complesso di tali imposte - tutte connesse alla qualità di erede di tale soggetto - entro l'ambito del suo effettivo arricchimento (cfr. Cass. 5529/83, - 4775/98).

Conclusivamente l'avviso di accertamento risulta legittimo anche se l'Ufficio per riscuotere le imposte ipotecarie e catastali dovrà attendere la chiusura della procedura di liquidazione e graduazione dei debiti ereditari.

In ragione delle precisazioni sopra svolte, si ritiene che sussistano validi motivi per compensare le spese di questo grado di giudizio.

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