Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. X, sentenza 24/07/2023, n. 4510
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1.
- Con ricorso depositato il 24.3.2022 E F ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071XXXXXXX, emessa il 11.11.2021 con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 28.033,09, riferita agli avvisi di accertamento n. TFXXXXX/2015 (IRPEF 2010) e TFXXXXX/2015 (add. Comunale anno 2011). A sostegno del ricorso la contribuente ha dedotto la nullità della intimazione per omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato, eccependo, conseguentemente, la prescrizione del diritto e la decadenza dal potere impositivo. § 2. - L'Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituita nel giudizio di primo grado ed ha osservato che la notifica degli atti prodromici è stata regolare. § 3. - La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la sentenza n. 8256 del 2022, ha accolto il ricorso e compensato le spese. In estrema sintesi, i giudici di primo grado hanno ritenuto che, a fronte delle eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente, l'Agenzia ha prodotto documentazione da cui, tuttavia, non emerge la regolare notifica degli avvisi di accertamento. In particolare, non vi sarebbe prova del rispetto delle formalità di cui all'art. 143 c.p. c., ed - atteso che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato - ha ritenuto l'illegittimità dell'atto di intimazione. § 4. - Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Napoli. L'appellante ha osservato - in estrema sintesi - che la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in un vizio di ultra-petizione, avendo la contribuente impugnato l'intimazione di pagamento unicamente in relazione alle somme iscritte a ruolo e richieste in pagamento, riferite