Corte di Giustizia di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 21/06/2024, n. 4017
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato in data 26.9.2023 , O. E. impugnava , dinanzi a questa Corte, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta (Sezione 3), n. 2631/2023, depositata il 15 giugno 2023 che aveva rigettato il ricorso da lui presentato per far valere l'illegittimità della cartella di pagamento n. -----------, notificata a mezzo p.e.c. in data 15 marzo 2022, e compensato le spese.
Si premette che la predetta cartella risulta essere stata emesso a seguito di un controllo automatizzato a seguito del quale , in relazione all'anno d'imposta 2017 , gli veniva riconosciuto - ai fini IRPEF: un minor credito di euro 28.754,00 (variando il credito dall'importo dichiarato di euro 60.404 a quello riconosciuto di euro 31.650), nonché sanzioni e interessi conseguenziali;
- ai fini dell'Addizionale Regionale IRPEF: un minor credito di euro 316,00, nonché sanzioni e interessi conseguenziali;
- ai fini dell'Addizionale Comunale IRPEF: un minor credito di euro 142,00, nonché sanzioni e interessi conseguenziali.
La rettifica costituiva, in verità, l'epilogo di una vicenda principiata qualche anno prima : in data 5 maggio 2016, il contribuente riceveva dall'Agenzia delle Entrate notifica della comunicazione n. 0013891114071/00 (cfr. all. n. 3 del ricorso - Comunicazione credito d'imposta 2013), relativa all'anno d'imposta 2013, con la quale l'Agenzia delle Entrate gli rappresentava la spettanza di un credito di euro 27.896,00, il quale non poteva essere più inserito dal contribuente nella dichiarazione fiscale per l'anno 2013, in quanto questa non poteva più formare oggetto di integrativa a favore. Successivamente, con comunicazione n. 0007935915075/01 (cfr. all. n. 4 del ricorso - Comunicazione credito d'imposta 2014), mai formalmente notificata, l'Agenzia delle Entrate rappresentava al contribuente la spettanza di un credito di euro 32.338,00 per l'anno d'imposta 2014.
Il contribuente nel 2019 procedeva ad integrare le dichiarazioni degli anni 2014,2015 e 2016 ed a presentare la dichiarazione del 2017 esponendo un credito di euro 60.404,00, così calcolato: euro 53.759,00 quale credito proveniente dall'anno 2016 + euro 10.229,00 quale credito da ritenute non utilizzate in compensazione - euro 3.584,00 quale eccedenza d'imposta risultante da precedente dichiarazione compensata con modello F24.
Senonchè l'Agenzia delle Entrate, con la comunicazione n. 0101532618001 - codice atto n. 23230611818, notificata il 25 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta procedeva al controllo automatizzato (ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973) della posizione fiscale del contribuente per l'anno d'imposta 2017.
In sintesi l'ufficio così formalizzava la decisione di non condividere la scelta del riporto del credito d'imposta di euro 28.754,00 "a catena" nelle dichiarazioni fiscali successive all'anno 2014, ritenendo doversi più correttamente procedere a far emergere il maggior credito,