Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 09/09/2024, n. 299

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 09/09/2024, n. 299
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Numero : 299
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di sentenza di condanna penale per sofisticazione di vino nei confronti di AI, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale avviava nei confronti del contribuente attività di controllo con l'invito notificato il 08.11.2018. Con tale atto l'Ufficio richiedeva, con riferimento alle singole tipologie di vino oggetto di sofisticazione, la quantità, l'anno di cessione, il prezzo al litro e l'aliquota iva applicata, e con riferimento all'annualità in cui era intervenuta la sofisticazione del prodotto, l'ammontare complessivo di ettolitri commercializzati e una distinta analitica recante le tipologie di vino sofisticato venduto e i ricavi conseguiti da ogni tipologia. Veniva richiesto, altresì, il deposito della documentazione fiscale e i registri di cantina. A seguito del contraddittorio attivato e della consegna della richiesta documentazione da parte del contribuente, l'Ufficio rilevava che la produzione e immissione sul mercato del vino prodotto, in quanto avvenute tramite previa attività di trasformazione del vino mediante alterazione chimica ,con le sofisticazioni accertate in sede penale, doveva ritenersi attività del tutto estranea e priva d'ogni legame di strumentalità e complementarità all'attività di coltivazione del fondo e, pertanto, non avente natura agricola, ma di attività d'impresa commerciale non agricola.

Ritenuto che

i relativi proventi rientrassero nella categoria del reddito d'impresa ex art. 6 del TUIR. Pertanto, l'Ufficio emetteva, in relazione al periodo d'imposta 2013, l'avviso di accertamento con cui accertava in capo al signor AI un reddito d'impresa in contabilità semplificata non dichiarato.

Il contribuente impugnava l'atto impositivo avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 4 e 4-bis, della Legge n. 537 del 1993 e, in via principale nel merito, la nullità dell'atto per infondatezza dei rilievi contestati e della pretesa erariale, e ne chiedeva l'annullamento. L'Ufficio si costituiva in giudizio con contro deducendo.

La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 143/03/20 depositata il 21.09.2020 accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento impugnato e, in ragione della complessità e della novità della causa, compensava interamente le spese di lite.

La CTP in particolare osservava: a) che "L'intervento nel processo di vinificazione era teso a migliorare lecaratteristiche organolettiche del prodotto senza modificarne la sostanza (vino era e vino è rimasto) e lanatura del prodotto sostanzialmente agricolo. Va precisato che solo il disciplinare del DOC individua lesostanze ammesse (dal che quelle non ammesse devono intendersi vietate), mentre per la produzionedei vini non DOC la normativa non indica le sostanze ammesse (vietando implicitamente tutte le altre) maindica solo le sostanze vietate, tra le quali non rientrano quelle usate dalla ditta ricorrente";
b) che "A
ulteriore riprova del fatto che non vi sia stata adulterazione sta il fatto che non è stata elevata alcunacontestazione per adulterazione e/o contraffazione a danno della salute pubblica (artt. 440 e 441 c.p.) nérisulta che il vino ancora invenduto sia stato sequestrato in sede penale o sia stato ritirato dal commercioin via amministrativa. L'unica conseguenza è stata la

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