Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 02/09/2024, n. 5411

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In materia di agevolazioni Imu spetta la riduzione della base imponibile del 50% prevista dalla lett. a) del comma 3 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 - nel testo modificato dal d.l. n. 16/2012 - per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42/04 qualifica applicabile solo agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all'art. 3 della I. n. 1089 del 1939 e non anche a quelli interessati dal vincolo indiretto che prescrive solamente alcune limitazioni al fine di salvaguardare altri immobili, posti nelle vicinanze del primo, meritevoli di tutela, al fine precipuo di salvaguardare il contesto nel quale l'immobile principale è situato. Nel caso di specie il contribuente aveva provato la sussistenza del vincolo diretto come da dichiarazione, in sede di acquisto, del notaio che attestava essere tale bene sottoposto a "vincolo culturale, non trascritto, di tutela di cui alla legge n. 346/1909 ed alla legge n. 1089/1939 (ora d.lgs. n. 42/2004) ai sensi della quale il compendio immobiliare in oggetto è stato riconosciuto di interesse particolarmente importante giusto decreto ministeriale notificato il 31 marzo 1919 e del decreto ministeriale del 7 aprile 1923, notificato in data 3 agosto 1940". (G.T.).

Riferimenti normativi: lett. a) co. 3 art. 13 d.l. n. 201/2011, mod. dal d.l. n. 16/2012; art. 10 del d.lgs. n. 42/04.

Riferimenti giurisdizionali: Cass. 10760/17; 111/2016; 6636/2019.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 02/09/2024, n. 5411
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Numero : 5411
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9623/7/23 del 12/5/23 (dep. il 17/7/23), la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma accoglieva il ricorso (con condanna a 400) del sig. N. A. M. avverso avviso di accertamento n. 5****, per IMU 2016, notificato il 30/12/21, con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma in via ZZZZZZ n. 160/161, (censita al fg. ****, n. 421 sub. 501), in relazione alla quale il contribuente lamentava la mancata applicazione delle riduzioni previste per gli immobili storici.

Nelle controdeduzioni il Comune di Roma contestava tale argomentazione sostenendo che l'agevolazione in parola potesse essere richiesta soltanto per gli immobili di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 3 L. n. 1089/39, ossia agli immobili assoggettati a vincolo diretto;
per l'immobile in esame, invece, il ricorrente non aveva dimostrato, secondo il Comune resistente, l'appartenenza al vincolo di storicità invocato.

Il Collegio di primo grado, premettendo una disamina normativa sull'argomento, affermava che "nel caso in esame il ricorrente ha allegato al ricorso la dichiarazione del Ministero dell'istruzione Pubblica...dal quale si evince chiaramente che lo stesso è stato sottoposto a vincolo di interesse storico con apposito Decreto emesso dal predetto Ministero ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge n. 364/ 1909, vigente ratione temporis, e sulla quale è riportata chiaramente la dicitura che detto immobile ha "importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31 , 34 e 37 della citata legge". La sentenza dava inoltre atto che il contribuente aveva depositato, a dimostrazione del proprio assunto, sia l'atto di acquisto dell'immobile de quo del 22 luglio 2002 nel quale é evidenziato che "il fabbricato è vincolato ai sensi della Legge 20 giugno 1909 n. 364 giusta notifica in data 7 aprile 1923 ed ai sensi della legge l o giugno 1939 n. l 089 giusta notifica ai sensi della legge l o giugno 1939 n. 1089", sia l'atto di compravendita dell'immobile del 29 marzo 2021, in cui è indicato come l 'immobile sia sottoposto a "vincolo culturale, non trascritto, di tutela di cui alla legge n. 346/1909 ed alla legge n. 1089/1939 (ora D.Lgs. n. 42/2004) ai sensi della quale il compendio immobiliare in oggetto è stato riconosciuto di interesse particolarmente importante giusto Decreto Ministeriale notificato il 31 marzo 1919 e del Decreto Ministeriale del 7 aprile 1923, notificato in data 3 agosto 1940".

Ha proposto appello il Comune di Roma eccependo erroneità della sentenza di primo grado posto che, spettando l'agevolazione fiscale soltanto agli immobili di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 3 L. n. 1089/39, ossia a quelli che possono essere assoggettati al c.d. vincolo diretto, nel caso di specie il contribuente non avrebbe "dimostrato l'appartenenza al vincolo di storicità

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