Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 10/01/2024, n. 12

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L'atto dell'ufficio volto al recupero del credito utilizzato in compensazione per investimento e sviluppo dalla società contribuente è legittimo. L'onere della prova a dimostrazione della sussistenza dell'attività di ricerca nell'anno di riferimento è a carico della società e non risulta dimostrata l'esistenza dei requisiti di legge previsti per accedere all'agevolazione fiscale. In base alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nominato su disposizione del collegio giudicante, nell'anno oggetto di controversia la società non è stata in grado di documentare lo svolgimento di attività di ricerca per l'ammontare dichiarato. Da ciò consegue che il credito per detta attività deve essere qualificato come non dovuto e tale fattispecie è soggetta a sanzione da parte dell'ufficio, pertanto, l'irrogazione della stessa risulta legittima e dovuta.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 10/01/2024, n. 12
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Numero : 12
Data del deposito : 10 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

xxxxx ha impugnato l'atto n. xxxxx, notificato in data 07/06/2021, con il quale è stato recuperato un credito d'imposta per investimento e sviluppo, utilizzato in compensazione dalla società nell'anno 2016, per un importo di ? 51.845,98=, ed è stata irrogata sanzione nella misura del 100%.

 Si tratta, precisamente, del credito previsto dall'art. 3 d.l. 145/2013 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, pari al 25% o al 50% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015. Nella fattispecie, gli investimenti sono consistiti principalmente in spese di personale altamente qualificato (? 98.991,28), oltre a minime quote di ammortamento e spese di certificazione del credito da parte di un revisore;
la società ha dichiarato che le spese di ricerca e sviluppo sostenute nei tre anni precedenti al 2015 erano state pari a zero, con un incremento degli investimenti agevolabili pari al 100% nel 2015.

 L'Agenzia delle Entrate, previa disamina della documentazione esibita dalla parte per documentare l'attività svolta, ha contestato che:

- la gran parte del materiale prodotto conteneva fotocopie di libri e testi già editi;
fra tale documentazione vi era anche il manuale d'uso di un proprio prodotto in commercio;
oppure conteneva documentazione anche progettuale, ma relativa ad anni precedenti il 2015;

 - l'unica documentazione astrattamente riferibile ad attività di ricerca nell'anno 2015 sarebbe quella intitolata "progetto Gea - monitoraggio interferometrico in continuo con GB-SAR", il cui scopo, però, sarebbe stato quello di definire una proposta preliminare tecnico-economica per un cliente;
infatti, la relazione di un ingegnere della xxxxx si conclude con l'offerta economica per il potenziale cliente;
- secondo l'Agenzia la ricerca non ha i requisiti previsti dal legislatore per fruire dell'agevolazione fiscale in primo luogo perché, se la ricerca fosse stata fatta su commissione, sarebbe eventualmente il committente a poter fruire dell'agevolazione;
in secondo luogo, perché la ricerca non ha i requisiti di cui all'art. 3 l. 145/2013, che individua la ricerca agevolabile nella ricerca fondamentale, nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale;
- inoltre, l'Agenzia ha rilevato incongruenze nella rendicontazione delle ore dedicate dai dipendenti alla ricerca e sviluppo;

 - infine l'Agenzia ha contestato anche il requisito dell'investimento incrementale;
infatti la xxxxx si è costituita nel 2014 e quindi nel triennio precedente al 2015 non aveva effettuato investimenti, per cui ha fruito dell'agevolazione nella misura massima, essendo stato l'incremento degli investimenti pari al 100%;
tuttavia la ricorrente aveva acquisito in affitto un'azienda, per cui si dovrebbero considerare anche gli investimenti realizzati nel triennio precedente da tale azienda.

 Il ricorrente in primo grado ha dedotto: - illegittimità dell'atto per eccesso di potere;
il credito di imposta in questione non poteva essere qualificato come "inesistente", ma tuttalpiù come non ammissibile all'agevolazione per carenza dei requisiti;
pertanto l'Agenzia non avrebbe potuto procedere con atto di recupero ex art.27, comma 16, del DL 185/2008, ma avrebbe dovuto procedere negli ordinari termini di accertamento, ex art. 43 del D.PR. 600/73, in relazione ai quali si era verificato la decadenza;
- nel merito ha dedotto l'effettività della ricerca e la sua ammissibilità all'agevolazione: il c.d. 'progetto Gea' avrebbe dovuto per realizzare un sistema integrato di monitoraggio continuo di ammassi rocciosi, della qualità dell'aria e della qualità e quantità dell'acqua piovana che potesse permettere di preavvisare eventi e calamità naturali;
tale attività di ricerca rientra nella c.d. ricerca fondamentale, ed è agevolabile, trattandosi di lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
- ha contestato poi che l'obbiettivo del progetto fosse quello di realizzare un prodotto commerciale da vendere e l'irrilevanza della contestazione sulle ore lavorate dal personale dipendente;
- quanto agli investimenti dall'azienda affittata, ha osserva che l'Agenzia non ha provato l'esistenza di investimenti nel triennio precedente;

 - infine ha contestato l'irrogazione della sanzione della misura del 100%. La Crte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e compensato le spese. Appella la contribuente e deduce: - che le è stata preclusa la possibilità sia di tentare di definire in via conciliativa la pretesa erariale ai sensi dell'art. 48-bis d. lgs. 546/1992, sia di discutere il ricorso in pubblica udienza;
deduce infatti che, nonostante la sua tempestiva richiesta di rinvio per conciliazione e comunque per la discussione in presenza, la Crte di primo grado

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