Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 29/04/2024, n. 1196

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 29/04/2024, n. 1196
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Numero : 1196
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n. xxxxxxxxxxxxx /2020, notificato in data 12 marzo 2021 al sig. xxxxxxxxx xxxxxxxx emesso in relazione all'anno di imposta 2015, l'ufficio controlli della Direzione Provinciale di Sondrio accertava in capo allo stesso, un reddito imponibile ai fini Irpef di € 142.311,00, recuperando una maggiore imposta di € 25.616,00 (pari alla differenza tra l'imposta di € 32.731,53 calcolata a tassazione separata al 23% sul predetto imponibile, decurtata dell'imposta autoliquidata dal contribuente di € 7.116,00 con aliquota del 5%) oltre sanzioni ed interessi di legge.

L'avviso contestava al contribuente di aver esposto nel Modello Unico PF 2016, e precisamente al Rigo RM12, il reddito relativo alle rendite percepite in Svizzera per il proprio pensionamento (c.d. secondo pilastro) per € 142.311,00 (importo versato sul conto estero n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aperto dal Sig. xxxxxxx presso l'istituto bancario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx liquidando e versando l'imposta sostitutiva del 5%, nella misura di € 7.116,00, in luogo della corretta tassazione separata Irpef ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), secondo periodo del Tuir.

Il contribuente impugnava l'avviso avanti la CTP di Sondrio, deducendo:

che l'assoggettamento ad imposizione ordinaria della rendita percepita costituirebbe un trattamento discriminatorio, in quanto basato non su differente capacità contributiva, ma connesso alle modalità di incasso della rendita presso un istituto bancario svizzero e non mediante intermediario italiano;

di aver autoliquidato l'imposta seguendo le indicazioni contenute nella Risoluzione 30E/2015 che avrebbe consentito espressamente di assoggettare a tassazione separata con l'aliquota del 5% anche le rendite accreditate direttamente su conti svizzeri senza canalizzazione dell'incasso in Italia;

che, inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sondrio, avrebbe richiesto con apposita nota del novembre 2016 chiarimenti alla Direzione Regionale della Lombardia sulla questione, il che dimostrerebbe l'incertezza interpretativa sussistente in materia;

che, in ogni caso, nella fattispecie non sarebbe applicabile alcuna sanzione in quanto, nella tassazione dei proventi svizzeri, il ricorrente si è attenuto alle chiare ed univoche indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, sia a livello regionale che provinciale, e sempre confermate sino all'emanazione della Risoluzione n. 3/E/2020.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Sondrio si costituiva in giudizio deducendo che, con l'introduzione del comma 1bis nell'articolo 76 della legge 413 del 1991, l'applicazione della ritenuta del 5 per cento è prevista nelle sole ipotesi di canalizzazione, presso intermediario finanziario residente in Italia, in qualità di sostituto d'imposta, delle prestazioni sotto forma di rendita e di capitale, erogate dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP. La resistente osserva che, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui alla legge citata non possa trovare applicazione e che, pertanto, la rendita pensionistica in discorso vada assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), secondo periodo del Tuir.

Formatosi il contraddittorio tra le parti, la CTP di Sondrio con sentenza n. 47 depositata in data 7 marzo 2022 respingeva il ricorso sul rilievo che la ritenuta del 5% è applicabile solo nel caso di corresponsione della rendita pensionistica tramite un intermediario finanziario residente in Italia. Nel caso in esame, l'importo della rendita in oggetto (c.d. secondo pilastro) è stato accreditato su un conto bancario svizzero e, di conseguenza, la rendita pensionistica doveva andare soggetta a tassazione separata ex art. 17, comma 1, TUIR.

Avverso la pronuncia di primo grado, il contribuente propone l'appello in epigrafe con il quale censura la sentenza emessa dai primi Giudici riproducendo argomentazioni analoghe a quelle sviluppate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare lamenta che il primo giudice avrebbe riprodotto acriticamente gli argomenti difensivi dell'amministrazione, senza tener in alcun conto le doglianze del contribuente circa la palese disparità del trattamento fiscale subito, specie considerando che il contribuente ha regolarmente dichiarato la percezione della rendita ed evaso l'imposta corrispondente;
la pronuncia, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto di rinvenire nella citata Risoluzione 30E l'affermazione secondo cui l'applicazione dell'aliquota al 5% fosse riservata unicamente alla procedura di rimpatrio di capitali e attività finanziarie detenuti all'estero ai fini della Voluntary Disclosure , trascurando di considerare che la Risoluzione non riguardava soltanto detta procedura.

L'Agenzia appellata controdeduceva con articolata memoria in replica ai motivi di appello.

In via preliminare e assorbente eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto spedito all'Ufficio in data 10 ottobre 2022, oltre il termine di sei mesi dal 7 marzo 2022, data di deposito della sentenza impugnata, incorrendo così nella violazione dell'art. 327 comma 1 c.p.c., così come richiamato dall'art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

Nel merito la resistente osserva che in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui all'art. 76 cit. non possa trovare applicazione e che, pertanto, la rendita pensionistica in discorso debba essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 17,

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