Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 07/12/2022, n. 5731
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Per la tassazione delle riserve iscritte nella contabilità lavori, che nel caso di specie aveva assunto rilievo in occasione della registrazione di sentenza del Tribunale di Roma relativa a controversia riguardante l'esecuzione di un appalto, non si deve aver riguardo al mero tenore letterale delle statuizioni dell'atto sottoposto a registrazione, nella fattispecie definite "risarcitorie", definizione sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto fondata la liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ma la qualificazione ai fini IVA/registro delle somme attribuite per riserve lavori deve tener conto della loro causa anche in ordine alla loro natura che deve tener conto della disciplina tributaria. Nel caso in esame è stato riconosciuto alle riserve di appalto natura di maggior corrispettivo da assoggettarsi ad iva perché teso a ristabilire il riequilibrio economico fra la prestazione e la controprestazione e rivolto ad indennizzare i maggiori costi delle categorie di lavoro (materiali, manodopera, noli), derivanti da immobilizzazioni di mezzi ed attrezzature o da fermo cantiere, ovvero l'inutilizzabilità o perdita di beni destinati all'esecuzione contrattuale, o ancora maggiori oneri finanziari, sofferti dall'appaltatore in conseguenza dell'inadempimento dell'ente committente. (G.T.).
Riferimenti normativi art. 13 d.P.R. n 633/72.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15013/2011; n. 5496/1992.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE di Roma appella la sentenza n. 6608/12/2020 della Corte di Giustizia di 1° Grado di Roma depositata in data 14.09.2020 che accoglieva il ricorso presentato da ANAS spa relativamente alla tassazione delle riserve iscritte nella contabilità lavori riguardante l'esecuzione di un appalto. I Giudici di 1° Grado decidevano riconducendo la natura di dette riserve a quella di corrispettivo soggetto a Iva escludendo, quindi, la natura "risarcitoria" secondo la tesi dell'amministrazione finanziaria.
L'appellante chiede, preliminarmente, la riunione del presente fascicolo, per connessione oggettiva, al RGA 4866/2020 che riguarda la coobbligata XXXXXX, società con la quale erano sorte delle controversie, con l'attuale appellata YYYYYY spa, per le riserve iscritte nella contabilità dei lavori relative all'esecuzione del contratto di appalto rep. 56751 racc. 11374 stipulato il 22.03.2005 avente ad oggetto la costruzione di una nuova strada denominata SS125 "Orientale Sarda", oggetto della sentenza 10449/2017 emessa dal Trib. Civile di Roma.
Per la registrazione della sentenza l'Agenzia delle Entrate liquidava l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% in relazione alle riserve di cui ai numeri 14, 17, 20 e 21, definite dal Tribunale di Roma, nella citata sentenza, come "risarcitorie".
Secondo l'appellante la somma che scaturisce dalla sentenza del Tribunale di Roma è chiaramente "risarcitoria", "versandosi in ipotesi di debito di valore", come la stessa sentenza statuisce espressamente;da qui, si evince che trattasi di somme dovute a titolo risarcitorio, anche in considerazione che l'art. 15 del DPR 633/1972 esclude dalla base imponibile IVA "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente". In tale contesto normativo ben può rientrare, secondo il punto di vista dell'Ufficio, i maggiori oneri sostenuti per la ritardata emissione del certificato di collaudo che avrebbe generato "rilevanti criticità e maggiori onerosità" oggetto della riserva n. 20.
Peraltro, osserva l'appellante, per le spese di ritardato collaudo occorre distinguere, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cosiddette spese generali che non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato dall'appaltatore, da quelle invece dovute a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e liquidate in misura percentuale sul prezzo d'appalto dovendosi riconoscere il ristoro degli oneri manutentivi dell'opera che la società è stata costretta sostenere a causa del mancato rispetto da parte della società appaltante del termine per il collaudo.
Allega sentenza favorevole all'Ufficio emessa da latra sezione di Corte di Giustizia Tributaria.
In sede di costituzione in giudizio e controdeduzioni, l'appellata YYYYYY, in via pregiudiziale contesta la richiesta di riunire il presente procedimento con il gravame prendente presso altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria di 2° del Lazio avverso la sentenza della CTP di Roma n. 4877/29/2020 del 7.07.2020 per difetto di connessione oggettiva. Si tratta di appelli formulati rispetto a due diverse sentenze.
I motivi di diritto in base ai quali, secondo l'appellata YYYYYY, la Corte di Giustizia dovrebbe rigettare l'appello
sono:
- "...il risarcimento del danno deve essere riconosciuto all'appaltatore solo se questi ha esercitato la facoltà di recedere dal contratto";
- la qualificazione ai fini IVA/registro delle somme attribuite per riserve lavori prescinde dal nomen utilizzato e deve avere riguardo alla loro causa;in particolare: a) la qualificazione in ordine alla natura delle riserve de quibus avrebbe dovuto essere operata avendo riguardo alla disciplina tributaria e non sulla base del mero tenore letterale delle statuizioni dell'atto sottoposto a registrazione;b) la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualificazione in termini risarcitori delle riserve di cantiere può essere affermata nelle ipotesi in cui sia stata accertata sussistenza di fatti illeciti che portino alla risoluzione del rapporto di appalto ed all'evidenza di un danno da responsabilità extracontrattuale (Cass .n. 10938 del 2015).
Nel merito, l'appellata, formula alcune osservazioni sulla natura delle riserve.
In particolare:
- le riserve erano generate da un anomalo andamento dei lavori (riserva n. 14, 15 e 17 pag. 9 e seg. della sentenza del Trib. di Roma) e da maggiori oneri sopportati a causa del ritardo nell'emissione del certificato (riserva n. 20 pag. 31 della sentenza). Su questo punto, osserva l'appellata, secondo i Giudici Civili la condanna della stazione appaltante a somme qualificate come "risarcitorie" erano conseguenti alla ridotta produttività del cantiere e al prolungamento dei tempi per l'esecuzione dei lavori. Invece, evidenzia l'appellata, tali somme rappresentano solo un maggior corrispettivo teso a ristabilire il riequilibrio economico fra la prestazione e la controprestazione affinché il corrispettivo originario possa trovare un adeguamento in ragione dei maggiori costi sostenuti per effetto degli imprevisti nell'esecuzione del contratto;
- si tratta di ulteriori compensi, rispetto a quelli originariamente pattuiti, come anche la Cassazione, con sentenza n. 15013 del 7.07.2011, ha precisato includendo fra le riserve non solo le questioni relative alle partite di lavoro eseguite o che avrebbero dovuto essere eseguite e le contestazioni tecniche e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità ma anche, e soprattutto, quelle relative a maggiori pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare nello svolgimento dell'appalto;
- ancora, con la sentenza n. 5496 dell'8.05.1992, la Cassazione ha stabilito il principio in base al quale il risarcimento del danno deve essere riconosciuto all'appaltatore solo se questi ha esercitato la facoltà di recedere dal contratto, dovendosi presumere, in caso contrario, che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri;
- cita, per ultimo, diverse decisioni di Corti di Giustizia Tributaria favorevoli alla tesi dell'appellata.
Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con l'accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover affrontare la richiesta, formulata dall'appellante, in via pregiudiziale di riunione del presente procedimento con quello prendente presso la sezione 13A della Corte di Giustizia Tributaria di 2° - R.G. 4866/2020 - avverso la sentenza della CTP di Roma n. 4877/29/2020 del 07/07/2020 riguardante il coobbligato XXXXX s.r.l..
Ritiene questo collegio che non ricorrono i requisiti previsti dall'art. 29 del D.lgs. 546/92 trattandosi, peraltro, di questioni decise con sentenze diverse emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma: in questa sede è in discussione l'impugnazione della sentenza n. 6608/12/2020;nel caso del RG 4866/2020, la sentenza n. 4877/29/2020. Pertanto, la richiesta non merita accoglimento.
- In ordine alla natura delle riserve, appare evidente, dalla lettura degli atti, che le stesse costituiscono corrispettivi, con conseguente assoggettamento ad Iva.
In particolare, dall'esame delle singole riserve, emerge che:
a) la riserva n. 14, riguarda la "Ridotta produttività per i lavori all'aperto a seguito della mancata disponibilità delle aree nella sentenza del Trib. di Roma, condividendo le conclusioni del CTU, si riconoscono: <<
infruttuose spese sostenute dall'impresa per il pagamento degli operai e dei noli delle attrezzature nei periodi in cui la produzione risultava rallentata per cause estranee all'impresa. Inoltre si evidenziavano le spese generali infruttuosamente sostenute ... la necessità di remunerare personale tecnico di cantiere, anche nei periodi di sottoproduzione >>;
- la riserva n. 17, riguarda il "Fermo manodopera ed attrezzature per la mancata esecuzione della galleria di Arcu Sa Ruxi .";nella sentenza del Trib. di Roma, condividendo le conclusioni del CTU, si riconosce: <<L'inutilizzabilità delle risorse destinate allo scavo delle gallerie . >>;
- la riserva n. 20, riguarda i "Danni per ritardo nel collaudo dell'opera .";nella sentenza del Trib. di Roma, condividendo le conclusioni del CTU, si riconosce <<il costo sostenuto dall'impresa per il personale mantenuto in attesa del collaudo. >>;
- la riserva n. 21, riguarda gli "Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto e dei rimborsi delle indennità di esproprio .";nella sentenza del Trib. di Roma, condividendo le conclusioni del CTU, si afferma: <<gli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto sono regolati dall'art. 30 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000, e il relativo calcolo da parte della Stazione appaltante consegue ai criteri indicati nel precedente art. 29 . >>;
- Va esclusa, dunque, la natura risarcitoria delle riserve, secondo la tesi dell'amministrazione finanziaria appellante in quanto, per essere tali, avrebbero dovuto essere prive di collegamento con le prestazioni dedotte nel contratto di appalto e dirette unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore, non potendo essere ricomprese nella nozione di prezzo o di corrispettivo.
La natura "risarcitoria" deve sempre essere accertata in relazione alla natura del pregiudizio che la riserva ha la funzione di riparare. Nel caso in esame va escluso che le riserve di appalto avanzata dall'appaltatore erano volte a compensare il mancato conseguimento dei guadagni futuri (mancato utile). Le riserve in questione erano, al contrario, rivolte esclusivamente ad indennizzare i maggiori costi delle categorie di lavoro (materiali, manodopera, noli), derivanti da immobilizzazioni di mezzi ed attrezzature o da fermo cantiere, ovvero l'inutilizzabilità o perdita di beni destinati all'esecuzione contrattuale, o ancora i maggiori oneri finanziari, sofferti dall'appaltatore in conseguenza dell'inadempimento dell'ente committente.
- Pertanto, occorre distinguere l'ipotesi delle maggiorazioni del prezzo (per incremento dei costi dei materiali o della manodopera per il quale è previsto il meccanismo della revisione dei prezzi), dalle pretese risarcitorie dell'appaltatore facendo anche riferimento alle disposizioni del TUIR - DPR 917/86.
Se trattasi, dunque, di richieste dell'appaltatore, che esulano dalle pretese di maggiorazione del prezzo, ma che si fondano o su richieste di indennizzi, fondate sull'esercizio legittimo di facoltà concessa alla stazione appaltante, come nelle ipotesi di recesso del committente di cui all'art. 1671 c.c. o di scioglimento del contratto di appalto in dipendenza di fatti non imputabili ad alcuna delle parti, ex art. 1672 c.c., o su richieste di risarcimento danni, fondati su illeciti contrattuale del committente, come nell'ipotesi di illegittima sospensione dell'esecuzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante fuori dei casi previsti dalla legge o solo per ovviare al proprio comportamento negligente, per errori di progettazione, ovvero nelle ipotesi di ritardo colpevole nella liquidazione di somme dovute per anticipazioni, corrispettivi in acconto o revisione prezzi, o nella ipotesi di violazione dei doveri di cooperazione (ritardata omessa consegna dell'area nel termine oppure il ritardo o la mancata verifica dell'opera o il mancato compimento delle operazioni di collaudo nel termine fissato dal capitolato), trova applicazione la disciplina di cui all'art. 93, secondo comma, del Tuir (vecchio art. 60, 2° comma, Tuir), con l'assoggettabilità tassazione nella misura del 50%, nell'anno della richiesta dell'appaltatore, solo per le somme "corrisposte a titolo risarcitorio che abbiano funzione surrogatoria della perdita reddituale", e non anche quelle che "hanno esclusivamente funzione integrativa del patrimonio danneggiato dall'illecito contrattuale".
- Va, quindi, confermata la sentenza impugnata dei Giudici di 1° Grado in quanto le somme spettanti all'appaltatore in relazione all'accoglimento delle riserve iscritte per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti, rispetto a quanto previsto originariamente nel contratto di appalto, assumono rilievo ai fini iva ex art. 13 del DPR 633/72.
- Ogni altro aspetto evidenziato dalle parti deve ritenersi assorbito dalle suesposte motivazioni.