Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 23
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Testo completo
- L'avviso di accertamento.
Con avviso di accertamento n. TI3040100403/2017, relativo all'anno di imposta 2014, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, contestava alla xxxxx Sez, di Trieste alcune inadempienze in tema di Ires, Irap, Iva e modello 770, con irrogazione delle relative sanzioni. L'avviso si rifaceva al Processo verbale di constatazione (P.V.C.) dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, relativo allo stesso anno d'imposta, redatto e notificato in data 15/02/2017, al quale faceva espresso rinvio.
Nel suddetto PVC si premettono alcune informazioni sulla xxxxx e sulla sua Sezione triestina. La xxxxx è stata fondata a La Spezia nell'anno 1897, ha sede centrale in Roma ed è ente di diritto pubblico non economico, a base associativa, secondo quanto previsto dagli articoli dal 65 al 72 del D.P.R. 90/2010, avente come scopo quello di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La xxxxx è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di rispettiva competenza;
è anche associazione di protezione ambientale e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi ai principi della legge 7 dicembre 2000 n. 383.
Lo Statuto della xxxxx le affida lo svolgimento delle seguenti attività: 1) svolgimento di servizi di pubblico interesse a norma dell'art. 1 della legge 2 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
2) svolgimento di attività di promozione e utilità sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2006, n. 383;
3) promozione di iniziative di protezione ambientale ai sensi della legge luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
4) promozione e sostegno della pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
5) collabora con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione di candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche in qualità di Centro di istruzione per la nautica da diporto ai sensi del decreto dei Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008. n. 146;
6) promozione e sviluppo di corsi di formazione professionale.
La Sezione di Trieste della xxxxx è stata costituita il 2 marzo 1919. Negli ultimi venti anni si è sviluppata considerevolmente realizzando la propria sede nel recuperato faro della Lanterna;
recentemente è stata completata la nuova palazzina servizi;
oltre all'attività agonistica, forma equipaggi con i corsi nelle classi Optimist, 420 e Laser. È affiliata alla F.I.V. (Federazione Italiana della Vela) e alla F.I.P. S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea), ha la partita IVA ed è censita presso l'anagrafe tributaria come svolgente "attività di club sportivi". Nel dicembre 2009 ha presentato il modello EAS, optando per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del l991, riservato alle associazioni sportive prive di scopo di lucro che esercitano attività sportive dilettantistiche e sono affiliate a federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva. L'Associazione ha un Consiglio Direttivo, che annovera tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere alle Attività Culturali e Sociali, il Consigliere agli Sport, il Consigliere alla Base nautica, il Consigliere alla sede, l'Economo, il Tesoriere, il Segretario e il Consigliere alle Pubbliche Relazioni. La sede dell'associazione è ubicata a Trieste presso il Molo Fratelli Bandiera n. 9, quasi al termine del lungomare cittadino, all'interno di un edificio denominato "Lanterna". L'associazione dispone di un edificio principale ("Lanterna"), all'interno del quale vi sono, al piano terra, la segreteria, la sala presidenza, la sala didattica, la biblioteca, la sala consiglieri, i servizi e, al primo piano, il ristorante sociale, gestito da un soggetto esterno;
dispone, inoltre, di un edificio secondario o sede a mare, collocato alla radice del molo, composto da un piano terra con un garage, due spogliatoi, servizi e una palestra, e di un primo piano con un bar e una sala conferenze e, sopra, una terrazza. All'esterno l'associazione dispone della vecchia diga, di 4 pontili di un'area scoperta attorno alla palazzina servizi e uno specchio d'acqua, come da concessione demaniale, con 153 ormeggi. L'ente è proprietario di un natante a motore e di quattro gommoni.
Nel PVC erano state riscontrate, sulla base dell'analisi dell'attività svolta dalla contribuente verificata, le seguenti circostanze e svolte le seguenti osservazioni:
1. l'associazione disponeva, tramite concessione demaniale, di 153 posti barca, concessi in uso ai soci contro il versamento di un "canone" parametrato alle dimensioni dell'imbarcazione. La concessione dei posti barca è stata ricondotta dalla giurisprudenza europea e di legittimità, nonché dalla prassi e dalla dottrina, alla fattispecie del contratto di locazione o del contratto di deposito.
2. La concessione dei posti barca è stata ricondotta dalla giurisprudenza europea e di legittimità, nonché dalla prassi e dalla dottrina, alla fattispecie del contratto di locazione o del contratto di deposito.
3. La locazione dei predetti spazi costituirebbe imponibile all'I.v.a. in quanto assimilata alla locazione di beni immobili adibiti a parcheggio di veicoli, dato che la locazione di posti barca fatta da un ente non profit nei confronti dei propri soci non è connessa con la pratica dello sport se le imbarcazioni vengono utilizzate esclusivamente o prevalentemente per scopi ricreativi o di svago personale.
4. L'art. 148, comma 3, del D.P.R. 917/86, decommercializza i corrispettivi specifici richiesti ai soci per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali previo rispetto sostanziale delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo.
5. Per il comma 4 dell'art. 148 TUIR sono commerciali ex lege le prestazioni di trasporto e deposito.
6. Ai soci non viene fornito il semplice ormeggio, bensì tutta una serie di servizi: energia elettrica, acqua, dispositivi di ormeggio, assistenza di personale addetto alla base nautica, vigilanza/sorveglianza (è presente un impianto di video sorveglianza), varo, alaggio, spazi per sosta (sono presenti una gru, uno scivolo e una zona scoperta adiacente alla base nautica), servizio di velaio in zona, manutenzione, ricovero, presenza di meccanico in zona;
possibilità per il socio di detenere, seppur in quantità minima, prodotti utili alla manutenzione ordinaria;
servizio di ricarica A.R.A. (autorespiratore ad aria con erogatore) in zona, servizi di segreteria, bar, ristorante, servizi igienici, aula conferenze.
Tutto ciò premesso, i verificatori, e poi l'avviso di accertamento, ritenevano, innanzitutto, che la locazione di posti barca attrezzati, destinati ad imbarcazioni utilizzate esclusivamente o prevalentemente al di fuori dell'attività sportiva, costituisse reddito d'impresa e che ai fini dell'Iva la locazione stessa fosse soggetta al regime di imponibilità, con applicazione dell'imposta nella misura ordinaria, negando che la contribuente potesse godere, per quanto concerne i canoni pagati dai soci per i posti barca, dei benefici fiscali previsti dall'art. 148 del TUIR a favore degli enti di tipo associativo. Veniva poi contestato che i compensi percepiti da un collaboratore privo di contratto potessero essere ricondotti tra quelli di cui alla lett. m) dell'art. 67 del TUIR, andando, invece, correttamente ricondotti tra quelli ricompresi nella lett. l) dello stesso articolo, con la conseguenza che gli importi corrisposti nel periodo di scopertura contrattuale, pari ad Euro 313,18, andavano assoggettati a ritenuta di Euro 62,64, ritenuta non effettuata dalla contribuente.
In conclusione, dopo i debiti calcoli, venivano accertate: 1) una maggiore IRES di Euro 1.191,00;
2) una maggiore IRAP di Euro 1.312,00;
3) una maggior IVA di Euro 15.765,00;
4) ritenute non operate e non versate pari ad Euro 62,64;
sanzioni amministrative per Euro 21.282,00 (totale Euro 39.612,64).
2. Il ricorso di primo grado.
L'avviso di accertamento è stato impugnato dalla xxxxx, con sede a Trieste, Molo F.lli Bandiera n.9, in persona del suo Presidente xxxxx, con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste depositato il 13.10.2017 e rubricato sub RG n. 269/17, in cui se ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese.
Nel ricorso si premette che l'inserimento della Sezione periferica di Trieste della xxxxx fra le associazioni sportive-dilettantistiche è stato effettuato dall'Amministrazione per ragioni di classificazione "anagrafica", ma si nega che tale catalogazione abbia rilievo sull'individuazione delle effettive caratteristiche della contribuente. Ed invero, la normativa sulla xxxxx le assegna, oltre alla qualifica di ente di pubblico non economico, vaste attribuzioni pubblicistiche nel campo della protezione ambientale, della pubblica istruzione, della formazione degli aspiranti al conseguimento delle patenti nautiche, attribuzioni che la distinguono nettamente dalle migliaia di associazioni sportive dilettantistiche di natura privatistica, diffusamente presenti sul territorio nazionale. Queste specificità hanno condotto il Ministro della Marina
Mercantile a emanare una Circolare (prot. 266036 del 13 maggio 1978) nella quale si afferma che "(.. .) tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono una particolare disciplina o agevolazioni per gli Enti Pubblici devono trovare applicazione, sia nei confronti della Presidenza Nazionale, sia nei confronti delle Sezioni periferiche la cui attività è da considerare, nella titolarità e