Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 22/07/2024, n. 408
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L' accatastamento autonomo di dotazioni impiantistiche funzionali allo specifico segmento del processo produttivo, costituite da n. 2 presse di grandi dimensioni, con relativa dichiarazione e tassazione ai fini IMU, non è necessario.Le presse "non integrano il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale" previsto dal Regolamento Catastale in quanto esse "non possono funzionare senza l'immobile all'interno del quale sono collocate, essendo strumentali ad esso ed al processo produttivo nel quale sono inserite".Le presse sono beni strumentali dell'impresa e non incidono sul valore del fabbricato dove sono installate, ne possono essere considerate immobili autonomamente accatastabili."Se la Società decidesse di spostarle altrove, lo stabilimento non perderebbe le caratteristiche sue proprie che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso, né subirebbe alcuno stravolgimento laddove venissero rimosse" Cass. 6085/2024.
Sul provvedimento
Testo completo
Nell'udienza, in modalità UAD, del 16/7/2024, per l'Appellante ed in pubblica udienza per la Resistente, che segue quella, con identiche modalità, del 12/3/2024, come da Ordinanza n. 95, a sua volta di rinvio della precedente udienza del 7/3/2023, anch'essa di rinvio di quella del 10/01/2023, come da Ordinanza n. 72/2023, vengono trattati gli appelli (R.G.A. n. 71/2022 e RGA n. 420/2021) promossi dal Comune di Ciriè (TO) contro le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez. 4^, del 27/09/2021, n. 899 e della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez. 1^, del 26/11/2020 n. 816, in materia di accertamenti IMU per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, relativamente al n. di RGA 71/2022 e per all'anno d'imposta 2012, relativamente al n. di RGA 420/2021. Il Comune di Ciriè contestava alla contribuente B. S.p.A. l'omesso accatastamento di dotazioni impiantistiche funzionali allo specifico segmento del processo produttivo. In particolare, per il Comune, la B. S.p.A., impresa manifatturiera fondata a Ciriè nel 1919 ed esercente attività di stampaggio a caldo di acciaio e leghe leggere, unitamente a lavorazioni meccaniche sui prodotti stampati, aveva omesso di accatastare n. 2 presse di grandi dimensioni, per le quali correva l'obbligo di loro censimento e accatastamento autonomo rispetto al fabbricato. Tali presse andavano, secondo il Comune di Ciriè, iscritte nel catasto edilizio urbano nella categoria D ("opifici") ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992 e, inoltre, dichiarate e tassate ai fini IMU. Dopo una serie di incontri in sede amministrativa con i rappresentanti della contribuente senza esito conciliativo, il Comune emetteva avvisi di accertamento per le annualità 2013, 2014 e 2015, la cui pretesa complessiva era di una maggiore IMU per complessivi € 224.283,10, oltre sanzioni amministrative di pari importo, per un totale di € 448.566,00, più interessi. Quanto all'annualità 2012, la pretesa del Comune ammontava ad euro 72.282,30, oltre sanzioni amministrative di pari importo e interessi per euro 3.370,92, per un totale di € 147.951. Contro detti accertamenti, la B. S.p.A. proponeva ricorsi in sede giurisdizionale, chiedendone l'annullamento. Si costituiva in giudizio il Comune con controdeduzioni, con cui, dopo aver confutato le motivazioni avversarie, chiedeva il rigetto dei ricorsi. Per ragioni di economia processuale, si rinvia agli atti processuali delle contendenti, per concentrare l'attenzione sul giudizio di I° grado. Ebbene, il Giudice adito, dopo aver rigettato una questione preliminare sollevata dalla ricorrente, accoglieva nel merito, i ricorsi, previamente riuniti, annullando gli accertamenti del Comune. Motivi fondanti la decisione vanno individuati nel riconoscimento che le citate presse "non integrano il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale" previsto dal Regolamento Catastale in quanto esse (presse, n.d.r.) "non possono funzionare senza l'immobile all'interno del quale sono collocate, essendo strumentali ad esso ed al processo produttivo nel quale sono inserite". Contro tale sentenza proponeva appello il Comune, che eccepiva :
1) l'errata individuazione della fattispecie astratta di unità immobiliare rilevante ai fini catastali e ai fini IMU. Secondo l'appellante, la componente impiantistica fissa rientra nella fattispecie normativa di unità immobiliare così come definita dagli artt. 4 e 5 del regio decreto legge 652/1939 e dall'art. 812 c.c., soggetta ad obbligo di censimento e valorizzazione in rendita come precisato dal d.l. n.44/2005. A supporto di tale asserzione, richiamava la sentenza n. 162/2008 della Corte costituzionale, circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/14 co. 244 e 245) e da giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 12741/18) ;
2) vizio di motivazione per omessa valutazione delle circostanze di fatto e delle prove prodotte dal Comune. Errata individuazione della fattispecie concreta. In particolare, il Comune critica la sentenza laddove "afferma che le presse sono meri macchinari non rilevanti ai fini catastali e fiscali". Infatti, per l'appellante i cespiti accertati "sono due presse con battute da 8.000 tonnellate"," impiantate al suolo mediante opere di fondazione in calcestruzzo e funzionalmente connesse all'opificio, dotate di autonomia funzionale e reddituale". Gli accertamenti danno conto che le presse accertate insistono in un fabbricato già accatastato e che esse costituiscono unità immobiliare imponibile secondo la normativa fiscale rilevante alla luce del loro carattere fisso, di requisiti funzionali, dimensionali e costruttivi. Diversamente da quanto statuito le presse accertate non sono "macchine utensili automatizzate", "facilmente amovibili" e "prive di autonomia funzionale e reddituale". Alla luce dei criteri normativi sopra esposti e di quelli di fatto qui ribaditi, "le presse integrano la fattispecie di impianti fissi destinati ad incrementare la rendita del fabbricato e il loro mancato censimento catastale determina una omessa dichiarazione e omesso versamento dell'imposta ad essi relativa". Inoltre, il