Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 141

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 141
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Numero : 141
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I contribuenti aaaaa e bbbbb L proponevano azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in quanto avevano pagato l'imposta supplettiva di successione in morte della loro dante causa ccccc liquidata dall'Ufficio in difetto dei presupposti di legge che la giustificassero.

La CTP di Udine respingeva l'azione di indebito arricchimento dei signori aaaaa e bbbbb ritenendo aaaaa privo di idonea procura rilasciata dalla sorella bbbbb per proporre la causa in parola e nel merito ritenendo sussistente il diritto dell'Ufficio a trattenere la somma incamerata a titolo di imposta suppletiva di successione ed insussistente alcun pregiudizio per il contribuente in quanto era già stato accertato il corretto operare dell'Ufficio, e l'infondatezza delle pretese del contribuente, con sentenze passate in giudicato che avevano respinto tutti i ricorsi presentati dai contribuenti avverso gli atti impositivi dell'Ufficio emessi in relazione alla successione di ccccc. La CTP aveva altresì ritenuto non proponibile l'azione di arricchimento senza causa poiché la stessa presuppone che l'attore non possa esercitare alcuna altra azione tipica per farsi indennizzare del pregiudizio asseritamente subito laddove, come nel caso di specie, aveva percorso tutte le vie giudiziarie del caso, sino in Cassazione, impugnando i provvedimenti tributari ritenuti lesivi sei propri diritti per opporsi al pagamento dell'imposta, ivi compresa quella supplettiva oggetto del presente contenzioso, vedendosi respingere nel merito ogni ricorso ed impugnazione presentati.

Il contribuente appella la sentenza di primo grado deducendo plurimi motivi di impugnazione della sentenza di I° grado.

Il primo è afferente alla idoneità della procura a lui rilasciata a aaaaa dalla sorella bbbbb, procura ritenuta, invece, erroneamente, inidonea dal giudice di I° grado ad esercitare l'ordinaria azione ex artt. 2041 e 2042 C.C..

Il secondo motivo è afferente alla corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 2042 del Codice Civile titolato "Carattere sussidiario dell'azione" che testualmente recita: "L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito". L'appellante ritiene che

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