Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/07/2023, n. 501
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Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni al legato di rendita vitalizia occorre riferirsi, per determinare la relativa base imponibile, ai coefficienti previsti dal D.M. 23/12/2013 in quanto più equi e rispettosi del principio di capacità contributiva rispetto ai coefficienti previsti dal prospetto allegato al TUR (oggetto di richiamo da parte dell'art. 17 TUS): questi ultimi, infatti, se consentono di determinare in modo corretto il valore dell'usufrutto, applicati con riferimento alla rendita vitalizia producono effetti irragionevoli ed irrealistici.
Riferimenti normativi: art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 346/1990.
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Per l'appellante G F si chiede che la C.T.R. voglia, in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e/o dell'avviso di liquidazione. Nel merito, in accoglimento dell'appello, annullare e per l'effetto dichiarare illegittimo l'avviso di liquidazione impugnato con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione, previa, se rilevante, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del TUS (D.Lgs. n.346/1990) in combinato disposto con gli articoli 46 e 48 del TUR (DPR n.131/1986) per contrasto con l'art. 3 Cost.
Condannare l'Ufficio alla restituzione di quanto esattivamente riscosso con rivalutazione ed interessi. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di causa.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del'istanza di sospensione cautelare ed il rigetto integrale dell'appello. Vinte le spese ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Sig.ra G F impugnava l'avviso di liquidazione n. TLG/17/09990/002954/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate con il quale veniva determinata l'imposta principale di successione calcolata sul valore della rendita vitalizia pari ad euro 199.715,81 dedotto quanto già pagato in seguito alla liquidazione della precedente dichiarazione.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva :
1) in via pregiudiziale la nullità dell'atto in quanto non sottoscritto da un funzionario munito di un valido provvedimento di delega predisposto dal Direttore dell'Ufficio.
2) Sempre in via pregiudiziale eccepiva la nullità dell'atto in quanto l'Ufficio non aveva allegato all'avviso di liquidazione l'atto richiamato in motivazione ed identificato con il n. 17/9990/2733.
3) Ancora in via pregiudiziale eccepiva il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione.
4) Nel merito eccepiva l'erroneità della liquidazione operata dall'Ufficio in quanto applicava in maniera letterale ed acritica l'art. 17, comma 1, lett. c) D.Lgs. 346/1990 disposizione illogica e paradossale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità dell'avviso di liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese.
La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n.146/20121 respingeva il ricorso, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello la contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità :
1) in via pregiudiziale la giuridica inesistenza della sentenza impugnata in quanto non sottoscritta in formato analogico. 2) nullità dell'atto sostanziale impugnato in quanto non sottoscritto da soggetto legittimato sfornito di una valida delega alla sottoscrizione. 3) mancata allegazione dell'atto menzionato nell'avviso di liquidazione, trattandosi di atto di cui la contribuente non era mai venuta a conoscenza. 4) omessa indicazione nell'atto impugnato dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche determinanti per la decisione dell'Amministrazione ex art. 7 comma 1 legge 212/2000 in combinato disposto con l'art. 3 legge n.241/1990. 5) manifesta infondatezza dell'art. 17, comma 1 lett. c) del TUS n.346/90 in