Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 07/10/2024, n. 668

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Per la Corte Suprema di Cassazione la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione con applicazione retroattiva - nella specie, la S.C. ha dichiarato non prescritto il credito tributario, in relazione al quale l'avviso di accertamento era stato notificato il 12 agosto 2014 e l'ingiunzione di pagamento prima della scadenza del termine di prescrizione triennale, individuato nel 31 dicembre 2017 - (Cassazione, 10 agosto 2022, n. 24595). Inoltre deve tenersi conto dei periodi di sospensione della riscossione nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per 541 giorni) ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, per far fronte all'epidemia da Covid-19.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 07/10/2024, n. 668
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Numero : 668
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ricorrente/Appellante: Chiede che l'Ill.ma Corte Tributaria di II grado de L'aquila, qui adita, riformi totalmente la sentenza numero 415 del 2023 RG n. 15/ 2023 pubblicata il 18/12/2023, qui impugnata, dichiarando che, al momento della notifica della cartella di pagamento n. xxx la stessa era nulla e/o annullabile e/o priva di ogni effetto per intervenuta prescrizione, maturata l'11/1/2022, e, in ragione di ciò, ordini la cancellazione dal ruolo del medesimo atto. Il tutto con la vittoria di spese onorari del doppio grado di giudizio. Resistente/Appellato: La Regione Abruzzo conclude affinché codesta Illustrissima corte di giustizia tributaria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso per i motivi meglio esposti in diritto, che qui si abbiano tutti interamente ripetuti trascritti, in particolare: accerti e dichiari la legittimità dell'accertamento sotteso alla cartella di pagamento numero xxx, notificato nei modi e nei termini di legge, dichiarando non prescritto il relativo credito;
accerti e dichiari l'Irretrattabilità del credito ex articolo 19 decreto legislativo numero 546 del 1992, poiché l'accertamento sotteso non è stato opposto al momento della sua notificazione. Con vittoria di spese. Svolgimento del processo:

1. La Regione Abruzzo notificava a R. avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016, con la notifica alla parte personalmente in data 12/11/2018, richiedendo la somma di euro 1592,37. 2. Successivamente, alla R.veniva notificata la cartella di pagamento N. xxx in data 24/6/2022. 3. Avverso la cartella di pagamento proponeva ricorso la contribuente deducendo che era proprietaria, nel 2016, di autovettura, soggetta al pagamento della tassa di circolazione. Per il periodo di imposta relativo all'anno 2016 il termine ultimo per il versamento di detto tributo locale risultava essere il 31/12/2016. Il termine di prescrizione, dunque, era il 31/12/2020. Aggiungeva la contribuente che, a seguito del mancato versamento del tributo, l'agenzia delle entrate-riscossione inviava, in data 24/6/2022, avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, per la cifra di euro 2273,78. La R. aggiungeva che "sembrerebbe che la Regione Abruzzo abbia notificato un avviso di accertamento, avente n. xxx, datato 2/11/2018, pervenuto il 12/11/2018". La prescrizione sarebbe maturata in data 31/12/2020 e, a causa dell'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2021, la prescrizione "veniva prorogata di giorni 85 venendo a maturare il 26/3/2021". Pertanto, la contribuente deduceva la "nullità radicale e assoluta e/o annullabilità dell'atto notificato per avvenuta prescrizione". La proroga dei termini di prescrizione di cui all'art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 si applicava "solo ed esclusivamente, per gli atti la cui scadenza ricadeva nel corso dell'anno 2020, come il caso de quo". Successivamente, il decreto-legge n. 34 del 2020, all'art. 157, aveva modificato ed aggiornato i termini di prescrizione, "sempre in favore dell'erario, per tutti gli atti di recupero per le somme non versate dai contribuenti". In tal caso, però, "a eccezione [...] per i tributi locali, per i quali rimanevano in vigore, solo ed esclusivamente, i dettami dell'art. 67 del decreto-legge 18/2020 su indicato (proroga di 85 giorni determini)". Pertanto, le ulteriori proroghe concesse nei successivi provvedimenti adottati non si applicava al tributo locale e rimaneva in vigore solamente quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 (da proroga di 85 giorni sul periodo di maturazione della prescrizione). La contribuente aggiungeva delle argomentazioni in caso di "eventuale esistenza della notifica dell'atto di accertamento come indicato dalla Regione Abruzzo". Ove, dunque, fosse stata accertata la notifica dell'avviso di accertamento, sarebbe comunque prescritta la cartella di pagamento. Se, dunque, l'avviso di accertamento era stato effettuato in data 12/11/2018, da tale data ripartiva il conteggio per la maturazione del termine di prescrizione triennale. La prescrizione sarebbe dunque maturata in data 5/2/2022. Ciò in ragione della proroga di giorni 85 concessa dal decreto-legge n. 18 del 2020. 4. La Corte di giustizia tributaria di primo grado, con sentenza n. 415 del 2023, depositata il 18/12/2023, rigettava il ricorso. La Corte di giustizia rilevava che dalla documentazione in atti risultava che alla ricorrente era stato notificato l'avviso di accertamento, per l'anno 2016, in data 12/11/2018. L'avviso di accertamento era dunque tempestivo, in

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