Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 18/03/2024, n. 286
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- con sentenza n. 249/22, depositata il 6 giugno 2022, la CTP di Padova ha rigettato (con condanna alle spese per € 2.000,00) l'impugnazione di TIZIO avverso l'avviso di accertamento n. T6S010901382 IVA operazioni esenti 2015, emesso dall'Agenzia Entrate, Direzione provinciale di Padova, col quale veniva chiesto il pagamento dell'imposta IVA di € 25.979,00, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 29.226,38;
- col suo appello il contribuente ne chiede la riforma, contestando la presunzione su cui si fonda la pretesa dell'Ufficio, secondo cui le fatture riportanti la dicitura "prestazioni mediche" sono soggette ad Iva in quanto non dimostrano lo scopo di diagnosi, cura o riabilitazione, con la conseguenza che l'Ufficio può esigere a posteriori il pagamento dell'Iva, quali prestazioni di medicina estetica, non meritevole dell'esenzione ex art. 10 dpr 633/72;
- l'appellante contesta la sentenza, non condividendone le motivazioni e quindi affermando la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/02e sottolineando anche la mancata pronuncia sulle numerose eccezioni sollevate;
- quanto alla perizia, prodotta in primo grado dall'appellante, essa viene definita dalla sentenza "mero indizio [...] non supportato da ulteriori riscontri specifici ed oggettivi", mentre il contribuente ne trae la conferma del carattere terapeutico della cura applicata, nonché dell'assolvimento da parte sua dell'onere della prova, perché da essa si ricava che l'intervento in questione non rispondeva a scopi meramente cosmetici, mentre i problemi affrontati ben possono essere di carattere esclusivamente psicologico;
- viene quindi richiamato il necessario rapporto di collaborazione tra contribuente ed Ufficio e quindi la necessaria buona fede, in presenza della quale non vengono irrogate sanzioni né interessi;
- si è costituito l'Ufficio, insistendo in particolare sul fatto che non sono esenti dall'Iva gli interventi di chirurgia e medicina estetica, quali ritiene sostanzialmente quelli di cui qui discutiamo, richiamando giurisprudenza comunitaria (e pronunce della Cassazione) che negherebbero l'esenzione da Iva per tali prestazioni sanitarie, nelle quali manca la prova della finalità di diagnosi cura e riabilitazione richiesta;
- quanto alla perizia giurata e asseverata di cui si è detto (prodotta in primo grado e redatta dal dr. CAIO), l'Ufficio evidenzia che si tratta di dichiarazioni scritte rese da un terzo in sede extraprocessuale, che hanno valore di meri elementi indiziari, senza poter costituire prova dei fatti rappresentati, privi di riscontri oggettivi (le ricevute prodotte contengono solo la dicitura "prestazioni mediche"), mentre l'esenzione va provata da chi la invoca;
- ancora la perizia di parte, pur giurata e asseverata, non avrebbe valore probatorio sulla base degli artt. 32, commi 3 e 4, del D.P.R. 600/73 e dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. 633/72, secondo cui "Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio