Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 21/08/2024, n. 617

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La soggezione tributaria nei confronti del lavoratore dipendente residente all'estero è esclusiva dell'altro Stato difettando il potere impositivo dell'Italia. L'imposizione fiscale in Italia non può riguardare quei tributi che sono soggetti a tassazione solo nell'altro Stato e l'eventuale errore del datore di lavoro - sostituto di imposta nell'effettuazione delle ritenute non può riverberare effetti negativi sul soggetto contribuente. Nel caso, pur qualificato come rimborso di ritenute, potrebbe essere individuabile l'ipotesi di restituzione di somme indebitamente trattenute. Pertanto non trovano giustificazione le particolari modalità e procedure indicate dall'Ufficio in merito alla restituzione delle somme indebitamente sottoposte fiscalmente a ritenute, con la conseguenza che va riconosciuto il diritto al rimborso per tutte quelle somme che per errore sono state soggette a tassazione mediante trattenute dal datore di lavoro Italia.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 21/08/2024, n. 617
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Numero : 617
Data del deposito : 21 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

M. dipendente della società "J. (Italia) Srl" veniva distaccato, dal 1° luglio 2014, per iniziali 24 mesi negli Emirati Arabi Uniti presso la "O." con sede a Dubai, nel ruolo di Senior Manager addetto vendite. Dal maggio 2014 al giugno 2017 il M. risultava iscritto nell'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) insieme con il relativo nucleo familiare (omissis), che dal mese di giugno 2014 l'intero nucleo familiare si era trasferito negli Emirati Arabi Uniti. Pertanto, per gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016, il contribuente e la sua famiglia si qualificavano come soggetti residenti all'estero ai fini fiscali, posto che nessuno degli elementi di collegamento in grado di attrarne la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9173("TUIR"), risultava integrato nel caso di specie. Con riferimento ai periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, l'appellante non era residente in Italia e in tale periodo il contribuente svolgeva attività lavorativa negli Emirati Arabi dove aveva stabilito la propria residenza, anche ai fini fiscali;
inoltre aveva subito ritenute alla fonte Irpef e addizionali dalla società J. (Italia) Srl come indicato nei cedolini italiani Luglio- Dicembre 2014 e nelle rispettive Certificazioni Uniche 2016 - 2017 Reddito di lavoro dipendente 2014 - Periodo Luglio/Dicembre 2014 Ritenute Irpef € 33.367,31 Ritenute addizionale regionale all'Irpef 703,80 totale irpef periodo luglio/dicembre 2014 € 34.071,11 reddito di lavoro dipendente 20154ritenute irpef € 36.571,45 ritenute addizionale regionale all'irpefeur3.121,09 totale irpef anno di imposta 2015 € 39.692,54 reddito di lavoro dipendente 2016 ritenute irpef € 38.401,42ritenute addizionale regionale all'Irpef €3.262,81 totale irpef anno di imposta 2016 € 41.664,23. A fronte dell'illegittimo prelievo fiscale subito in Italia, il ricorrente presentava tre distinte istanze di rimborso per ciascuna annualità interessata. Le predette istanze di rimborso sono state presentate all'Agenzia delle Entrate, di Roma, con notifica il 9 febbraio 2018 e da questa ritrasmesse per competenza al Centro Operativo di Pescara il 15 maggio 2018. Decorsi oltre novanta giorni senza alcuna risposta da parte dell'Ufficio, il contribuente presentava ricorso/reclamo del 10 febbraio 2021 impugnando avanti alla Corte di Giustizia Tributaria il diniego tacito di rimborso. La procedura di reclamo/mediazione aveva esito negativo. L'Ufficio si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni, negando la spettanza del rimborso di cui è causa. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, con sentenza n. 220, depositata il 5 aprile 2023, respingeva

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