Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 60

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Se mancano i requisiti formali previsti dalla norma, e le irregolarità formali e sostanziali plurime sono tali da non consentire alcuna verifica della effettiva natura dell'associazione stessa, non possono essere riconosciuti i benefici di cui alla L. 398/91. Non basta infatti la mera dichiarazione della finalità sportiva contenuta nello statuto dell'associazione, per farne una associazione sportiva dilettantistica. Inoltre, i requisiti di cui all'art. 90, comma 18, L 289/2002 debbono essere non solo formali (in quanto presenti nello Statuto) ma anche sostanziali, ed offrire certezza che la costituzione di un ente in A.S.D. non sia di fatto finalizzata all'elusione fiscale. La contabilità, conseguentemente, deve essere trasparente e ricostruibile, per consentire la verifica dell'origine di tutte le entrate e la destinazione delle uscite. In particolare, poi, la previsione che la quota associativa può essere "ceduta a terzi o rivalutata" si pone in contrasto con la previsione dell'assenza di un fine di lucro.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 60
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Numero : 60
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

In data 19/06/2010 funzionari S.I.A.E. elevavano un processo verbale di constatazione a carico della "AS.D. V.S." per i periodi di imposta 2006 - 2010 a conclusione di controllo iniziato in data 22/05/2010. In tale occasione, infatti, i verificatori constatavano la mancanza in capo all'ASD di vari requisiti formali, della necessaria documentazione ed iscrizione nell'apposito Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Sulla base di tali carenze, i verbalizzanti ritenevano la perdita dei benefici della L. 398/91 e, conseguentemente, rilevavano un volume di affari pari ad ?. 56.059,00 per un'IVA dovuta di ?. 11.211,80. In data 06/12/2012 l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta del richiamato processo verbale, notificava l'avviso di accertamento n. TQ70XXXXXXXX/2012 con cui, per l'anno di imposta 2009, determinava un reddito di impresa pari ad ?. 56.059,00 ed accertava una maggiore IRES pari ad ?. 14.953,00, una maggiore IRAP pari ad ?. 2.304,00, una maggiore IVA pari ad ?. 4.646,00 contestualmente irrogando sanzioni per complessivi ?. 16.201,50. Tale accertamento veniva notificato anche ai responsabili dell'ASD, che nei periodi d'imposta si erano succeduti nella presidenza della stessa, B.R. e M.G.

Vano risultava un tentativo di accertamento con adesione, per cui in data 06.05.2012 l'A.S.D. presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, la quale con sentenza n. 4XX/2016 Sez. I del 07/07/2016 depositata il 04/10/2016 rigettava il ricorso, condannando l'Associazione ricorrente al pagamento delle spese di lite. Anche i due legali rappresentanti avanzavano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale con le sentenze n. 4XX/2016 e n. 4XY/2016 Sez. I del 07/07/2016 depositate il 04/10/2016, rigettava rispettivamente il ricorso dell'ASD e del B.R., con condanna alla refusione delle spese di lite, mentre con la sentenza n. 4YY/2016 accoglieva il ricorso del M.G., con condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di lite.

Contro la sentenza n. 4XX/2016 Sez. I del 07/07/2016 faceva appello l'ASD, contro la sentenza n. 4XY/2016 Sez. I del 07/07/2016 faceva appello il B.R., mentre contro la sentenza n. 4YY/2016 Sez. I del 07/07/2016 faceva appello l'Ufficio. Si giungeva così alla pubblica udienza del 19.12.2022, nella quale entrambe le parti, dopo aver illustrato le rispettive tesi, si riportano alle conclusioni scritte già in atti rassegnate. La Corte si ritirava, quindi in camera di consiglio e deliberava il dispositivo

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