Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 21/07/2023, n. 537
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Deve essere esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un (preteso) giudicato perchè quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la "regola del caso concreto" e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, essendo pertanto inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: art. 395, n. 4, c.p.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21639/2004; Cass. n. 23306/2016.
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Per la ricorrente in revocazione Agenzia delle Entrate:
"Piaccia a codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, revocare l'impugnata sentenza limitatamente al recupero connesso alla fattura n 14.2009, poiché fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e consequenzialmente confermare gli avvisi di accertamento in parte qua.
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado".
Per i resistenti C s.a.s, di M C &
C., M C, A B:
"Voglia Codesta Ecc.ma TR adita dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione avversario per le ragioni di cui in narrativa.