Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 19/12/2023, n. 349
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento n. TI9050104818/2016 e n. TI9050104822/2016, in relazione ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine - Ufficio Controlli accertava, in capo alla signora aaaaa l'omessa dichiarazione di redditi esteri per ciascuna annualità d'imposta, per un importo pari a Euro 13.703,76, così determinati, presuntivamente, quali interessi percepiti, sulla base del tasso Ufficiale medio di sconto vigente nel periodo d'imposta, in relazione al valore delle attività detenute in Svizzera al 31.12 di ciascuna annualità, e non dichiarate, risultate essere pari a Euro 356.958,00.
Di conseguenza l'Ufficio, tenuto conto del reddito imponibile dichiarato nella misura di Euro 21.113,00, accertava, ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per ciascun anno i redditi imponibili e maggiori imposta dovute, oltre ad interessi e alla sanzione amministrativa pecuniaria unica (aumentata di 1/3 in quanto avente ad oggetto redditi prodotti all'estero).
Con l'avviso di accertamento n. TI9050104825/2016, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine - Ufficio Controlli accertava, in relazione al periodo d'imposta 2009, in capo alla signora aaaaa l'omessa dichiarazione di redditi esteri soggetti ad imposta sostitutiva per un importo pari a Euro 4.985,50, così determinati come da certificazione rilasciata dall'istituto di credito svizzero "Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA", succursale di Lugano. Tenuto conto che l'imposta sostitutiva che trova applicazione su tali redditi esteri risulta essere pari al 12,50% l'Ufficio, accertava, ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva e non dichiarato pari a Euro 4.986,00 e una maggiore imposta sostitutiva dovuta nella misura di Euro 623,00 oltre ad interessi e alla sanzione pecuniaria unica (aumentata di 1/3 in quanto avente ad oggetto redditi prodotti all'estero) di Euro 1.291,50.
Con l'atto di contestazione n. TI9CO0101516/2016, notificato in data 28.12.2016, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine - Ufficio Controlli accertava in capo alla signora aaaaa:
a) per il periodo d'imposta 2009 l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi o nell'apposito modulo degli investimenti all'estero e/o delle altre attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31/12/2009 - obbligo di dichiarazione sancito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 - per un importo pari a Euro 356.958,00 a cui conseguiva la sanzione di Euro 21.417,48 - pari al 6% dell'importo non dichiarato - ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, del D.L. n. 167 del 1990, convertito in Legge n. 227 del 1990;
b) per il periodo d'imposta 2010 l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi o nell'apposito modulo degli investimenti all'estero e/o delle altre attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31/12/2010 - obbligo di dichiarazione sancito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 - per un importo pari a Euro 446.980,00 a cui conseguiva la sanzione di Euro 26.818,80 - pari al 6% dell'importo non dichiarato - ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, del D.L. n. 167 del 1990, convertito in Legge n. 227 del 1990;
c) per il periodo d'imposta 2011 l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi o nell'apposito modulo degli investimenti all'estero e/o delle altre attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31/12/2011 - obbligo di dichiarazione sancito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 - per un importo pari a Euro 305.969,00 a cui conseguiva la sanzione di Euro 18.358,14 - pari al 6% dell'importo non dichiarato - ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, del D.L. n. 167 del 1990, convertito in Legge n. 227 del 1990;
d) per il periodo d'imposta 2012 l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi o nell'apposito modulo degli investimenti all'estero e/o delle altre attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31/12/2012 - obbligo di dichiarazione sancito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 - per un importo pari a Euro 337.592,00 a cui conseguiva la sanzione di Euro 20.255.,52 - pari al 6% dell'importo non dichiarato - ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, del D.L. n. 167 del 1990, convertito in Legge n. 227 del 1990;
e) per il periodo d'imposta 2013 l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi o nell'apposito modulo degli investimenti all'estero e/o delle altre attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31/12/2013 - obbligo di dichiarazione sancito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 - per un importo pari a Euro 384.592,00 a cui conseguiva la sanzione di Euro 23.068,74 - pari al 6% dell'importo non dichiarato - ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, del D.L. n. 167 del 1990, convertito in Legge n. 227 del 1990;
In applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nonché tenuto conto della sanzione già irrogata per violazioni aventi la stessa indole contestate in relazione ai periodi d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 , l'Ufficio irrogava la sanzione unica pari a Euro 16.820,44 in quanto più favorevole per il contribuente.
Con l'atto di contestazione n. TI9CO0100442/2017, notificato in data 22.06.2017, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine - Ufficio Controlli accertava in capo alla signora aaaaa:
a) per il periodo d'imposta 2010 la presentazione, in relazione a redditi prodotti all'estero, di dichiarazione infedele con riferimento all'IRPEF, all'Add.le Regionale all'IRPEF e all'Add.le Comunale all'IRPEF per un'imposta dovuta complessivamente pari a Euro 388,00 a cui conseguivano sanzioni per un importo complessivo pari a Euro 465,60 (sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta aumentata di 1/3) ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 471 del 1997;
b) per il periodo d'imposta 2011 la presentazione - in relazione a redditi prodotti all'estero - di dichiarazione infedele con riferimento all'IRPEF, all'Add.le Regionale all'IRPEF e all'Add.le Comunale all'IRPEF nonché con riferimento all'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in conseguenza della vendita di titoli esteri per un'imposta dovuta complessivamente pari a Euro 1.262,00 a cui conseguivano sanzioni per un importo complessivo pari a Euro 1.514,80 (sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta aumentata di 1/3) ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 471 del 1997;
c) per il periodo d'imposta 2012 la presentazione - in relazione a redditi prodotti all'estero - di dichiarazione infedele con riferimento all'IRPEF, all'Add.le Regionale all'IRPEF e all'Add.le Comunale all'IRPEF nonché con riferimento all'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in conseguenza della vendita di titoli esteri per un'imposta dovuta complessivamente pari a Euro 1.852,00 a cui conseguivano sanzioni per un importo complessivo pari a Euro 2222,40 (sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta aumentata di 1/3) ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 471 del 1997;
d) per il periodo d'imposta 2013 la presentazione - in relazione a redditi prodotti all'estero - di dichiarazione infedele con riferimento all'IRPEF e all'Add.le Regionale all'IRPEF per un'imposta dovuta complessivamente pari a Euro 34,00 a cui conseguivano sanzioni per un importo complessivo pari a Euro 40,80 (sanzione pari al 90% della maggiore imposta dovuta aumentata di 1/3) ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Con l'atto di contestazione n. TI9CO0100465/2017, notificato in data 22.06.2017, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine - Ufficio Controlli, accertava in capo al signor bbbbb:
a) per il periodo d'imposta 2010 la presentazione - in relazione a redditi prodotti all'estero - di dichiarazione infedele con riferimento all'IRPEF, all'Add.le Regionale all'IRPEF e all'Add.le Comunale all'IRPEF per un'imposta dovuta complessivamente pari a Euro 116,00 a cui conseguivano sanzioni per un importo complessivo pari a Euro 139,20