Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 884

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Compete il rimborso del Canone per l'Installazione di mezzi Pubblicitari (CIP), istituito ai sensi dell'art.62 del d.lgs.446/97, versato erroneamente dal contribuente anche sulla superficie della cornice e non solamente sulla superficie che espone il messaggio, principio previsto dal Regolamento istitutivo approvato dal Comune, nel caso di specie il Comune di Roma, e specificatamente dall'Assemblea Capitolina con delibera n. 50/2014, Regolamento che all'art. 23, comma 1 stabilisce che il canone "si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario". Il tenore letterale della disposizione regolamentare evidenzia che oggetto della tariffa è la sola superficie espositiva del contenuto pubblicitario, calcolata sulla minima figura geometrica regolare che contiene e circoscrive il messaggio pubblicitario, dovendosi considerare pertanto la superficie interna degli impianti e non anche quella "massima" costituita dalla superficie esterna delle cornici, le quali peraltro non recano, di per sé, alcun messaggio pubblicitario, limitandosi a circoscriverlo. (G.T.).

Riferimenti normativi: art.62 del d.lgs.446/97; art.23, comma 1, Regolamento del Comune di Roma n.50/2014.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 884
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Numero : 884
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società XXXXX ricorreva avverso il diniego espresso dal Comune di Roma Capitale, con nota prot.n.8*** del 7.2.2018, avverso l'istanza di rimborso del CIP (Canone per l'Installazione di mezzi Pubblicitari), previsto dall'art.62 del D.Lgs.446/97, versato in eccesso per gli anni 2015 e 2016, in quanto comprensivo anche delle misure delle cornici degli impianti con conseguente applicazione della maggiorazione del 50% prevista dall'art.25 della Delibera dell'Assemblea Capitolina n.50 del 30.7.2014.

La società ricorrente sosteneva l'esclusione del canone per le cornici in quanto estranee al messaggio pubblicitario, in analogia a quanto precedentemente stabilito per l'imposta comunale sulla pubblicità nonché la illegittimità della maggiorazione.

Il Comune con proprie controdeduzioni sosteneva che il rimborso non era dovuto in quanto il canone si determina sulla base della superficie espositiva autorizzata e che comunque la superficie da assoggettare al canone non variava per effetto dell'arrotondamento all'unità superiore, e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n.17530/19 del 18/11/2019, rigettava il ricorso con condanna al pagamento di ? 1.500,00 di spese di lite, ritenendo che per il canone di cui all'art.62 del D.Lgs.446/97, è prevista una specifica regolamentazione, che nel caso di specie prevede la determinazione in base alla superficie espositiva autorizzata e quindi comprensiva delle cornici degli impianti, risultando irrilevante la questione dell'arrotondamento, essendo

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