Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 24/04/2023, n. 302
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In caso di accertamenti relativi alle imposte sui redditi per cui il contribuente ha provveduto tempestivamente a fornire tutta la documentazione contabile, l'onere della prova dell'illecita sottrazione ad imposizione di componenti positivi o negativi di reddito spetta all'Ufficio, il quale non può limitarsi a contestare genericamente ed integralmente un dato contabile, ma è tenuto quantificare analiticamente la pretesa.
Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992.
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Per l'appellante Agenzia delle Entrate:
"Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento in quanto legittimo e non superato da prova contraria ex adverso offerta;
- con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado".
Per il resistente sig. P B:
"Si chiede a codesta Commissione Tributaria Regionale, di voler confermare l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento, con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. P B, titolare di una impresa individuale di "Riparazioni meccaniche di autoveicoli" con sede in Genova ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate per l'annualità 2013.
In particolare con l'atto impositivo n. TL3012304591/2018 l'Ufficio accertava ex art. 39 e 41 bis del DPR 600/73 un maggior reddito di impresa imponibile di ? 241.842,83 avendo verificato, in seguito ad analisi delle scritture contabili relative al 2013, la presenza, tra le Passività dello Stato Patrimoniale, del conto "c/ personale Imprenditore" iscritto a bilancio con un saldo finale in avere pari a ? 241.842,83.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per aver recuperato il saldo