Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 24/04/2023, n. 302

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1


In caso di accertamenti relativi alle imposte sui redditi per cui il contribuente ha provveduto tempestivamente a fornire tutta la documentazione contabile, l'onere della prova dell'illecita sottrazione ad imposizione di componenti positivi o negativi di reddito spetta all'Ufficio, il quale non può limitarsi a contestare genericamente ed integralmente un dato contabile, ma è tenuto quantificare analiticamente la pretesa.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 24/04/2023, n. 302
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 302
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

Per l'appellante Agenzia delle Entrate:

"Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza impugnata:

- dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento in quanto legittimo e non superato da prova contraria ex adverso offerta;

- con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado".

Per il resistente sig. P B:

"Si chiede a codesta Commissione Tributaria Regionale, di voler confermare l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento, con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. P B, titolare di una impresa individuale di "Riparazioni meccaniche di autoveicoli" con sede in Genova ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate per l'annualità 2013.

In particolare con l'atto impositivo n. TL3012304591/2018 l'Ufficio accertava ex art. 39 e 41 bis del DPR 600/73 un maggior reddito di impresa imponibile di ? 241.842,83 avendo verificato, in seguito ad analisi delle scritture contabili relative al 2013, la presenza, tra le Passività dello Stato Patrimoniale, del conto "c/ personale Imprenditore" iscritto a bilancio con un saldo finale in avere pari a ? 241.842,83.

Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per aver recuperato il saldo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi