Corte di Giustizia di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 29/05/2024, n. 4107
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FATTO E DIRITTO
IA NT SS (già SS CI spa) ha proposto appello nei confronti di C. S. avverso la sentenza della CTP di Catania n. 8831/2022, con cui era stato accolto il ricorso originario presentato in ordine agli avvisi di presa in carico n. 29377202100002321, n. 29377202100002398 e n. 29377202100000154 riferiti rispettivamente agli avvisi di accertamento esecutivi n. TXD06T100301/2019 per iva 2016 ed accessori, n. TYSO1A902040/2019 per iva 2014 ed accessori e n. TXD01T100006/2019 per iva 2015 ed accessori, essendo stato ritenuto dalla CTP - a fronte della specifica eccezione formulata dal C. di non avere ricevuto la notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi rispettivamente posti a fondamento degli avvisi di presa in carico opposti - che non era stata fornita in giudizio dal concessionario resistente (unico soggetto convenuto in giudizio dal contribuente) la prova relativa alla notificazione dei suindicati atti impositivi presupposti.
Con atto di controdeduzioni notificato alle controparti il 26.07.2023 e depositato il 27.07.2023 interveniva dinanzi a questa Corte l'IA delle NT, che produceva la documentazione attestante la notificazione dei suindicati prodromici avvisi di accertamento al contribuente.
I motivi di appello formulati da IA NT SS (già SS CI spa) attengono a profili di ammissibilità del ricorso introduttivo aventi un carattere pregiudiziale rispetto al motivo accolto dalla CTP e posto a fondamento della pronuncia emessa.
Essi sono infondati e l'appello proposto va rigettato.
E' stato - innanzi tutto - osservato dal concessionario appellante che l'avviso di presa in carico non è atto impugnabile dal contribuente.
Al riguardo va fatta applicazione del principio di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 21254/2023), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui " in sintesi, una armonica lettura dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevole durata del processo come distillati dalla Corte EDU, dagli organismi Euro unitari, alla luce dei principi costituzionali e dell'elaborazione processual civilistica conduce a ritenere che l'originario elenco di atti impugnabili da tempo non costituisca più numero chiuso, ma possa essere integrato secondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avverso tutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali;
per un altro verso, consentendo (ed imponendo, a pena di decadenza), l'impugnazione di quegli atti che non appartengano alla prima categoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunque