Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 02/01/2023, n. 8
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Qualora in sede di appello il contribuente si lamenti della mancata discussione del ricorso in I° grado "in pubblica udienza", pur se ritualmente richiesta, egli è tenuto ad allegare quei particolari e specifici aspetti che la discussione orale avrebbe potuto approfondire. In ogni caso, la mancata trattazione del ricorso "in pubblica udienza" integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del D. Lgs. 546/1992. L'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.
Riferimenti normativi: artt. 33 e 59 D. Lgs. 546/1992.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass.: 19579/2018.
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Per l'appellante sig. M B:
"Piaccia a questa Ecc.ma Commissione Tributaria regionale, rigettata ogni diversa e contraria istanza, valutata ammissibile la presente impugnazione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 58/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona Tribunale di Savona e per i motivi di cui in atti,
I. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della cartella n. 10320060019422618 000 e contenente e del ruolo anno 2006 n. 0000244 in essa contenuti per la mancata notifica della stessa;
II. IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO ACCERTARE E DICHIARARE la prescrizione del credito richiesto nei ruoli e cartella impugnata e per l'effetto DICHIARARNE LA NULLITA' E/O DISPORNE L'ANNULLAMENTO.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".
Per l'appellata Agenzia Entrate Riscossione:
"Chiede che accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, dichiarate infondate le eccezioni di controparte in merito alle presunte violazioni dell'attività dell'agente della riscossione, che il ricorso d'appello sia respinto con vittoria di spese con conferma della sentenza di primo grado e degli atti impugnati".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. M B impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 10320060019422618 000 sostenendo che tale atto prodromico non gli fosse mai stato notificato e che in ogni caso erano decorsi più di dieci anni dalla data di presunta notifica indicata nell'estratto di ruolo.
L'Agente della Riscossione si costituiva in giudizio sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella e di aver interrotto la prescrizione mediante la notifica di un avviso di intimazione.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ed il difetto di interesse ad agire. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile ritenendo valida la notifica della cartella.
Appella il contribuente lamentando preliminarmente che la causa non sia stata discussa in pubblica udienza.
Ribadisce la mancata/irregolare notifica delle cartelle in V, via Q 11/6 in quanto la sua residenza non sarebbe più stata in V, ma in P.
Contesta che la notifica sia avvenuta a mezzo raccomandata semplice tramite servizio postale.
Contesta altresì che anche la notifica dell'intimazione di pagamento sia avvenuta ad un indirizzo sbagliato in V, essendo la sua residenza ubicata in P dal 16/10/2014;
detta nullità comporterebbe in ogni caso la prescrizione del credito vantato dall'Agente della Riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione ribadendo:
- di aver regolarmente notificato la cartella il 27.09.2006 a mezzo raccomandata A/R, dove la cartolina di ricevimento risulta firmata dal destinatario.
- di aver regolarmente notificato in data 25.06.2016, l'intimazione di pagamento n. 1032016900084678300, comprendente anche la cartella in questione;
- che l'impugnazione del ruolo consegnato al contribuente il 02.01.2020 sarebbe pertanto inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quanto attiene l'eccezione preliminare di violazione ed errata applicazione