Corte di Giustizia di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 11/03/2024, n. 730

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 11/03/2024, n. 730
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Numero : 730
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla CTP il custode giudiziario dell'azienda di proprietà della ditta individuale A D , esercente attività edile, impugnava l'avviso di accertamento n. , per IRPEF,IRAP ed IVA con il quale, a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione mod. Unico anno d'imposta 2009, l'Agenzia delle Entrate dava corso all'accertamento induttivo puro, determinando ricavi imponibili pari ad € 390.317,00. L'Ufficio, sulla base delle risultanze di n.2 PVC elevati dalla GdF, rilevava ricavi registrati pari a € 202.721,22 nonché ulteriori ricavi pari ad € 121.169,52 desunti dalle fatture reperite in sede di controllo e non registrate. Determinati, quindi, i componenti positivi di reddito nell'importo totale di € 390.318,00 l'Ufficio riconosceva costi pari a € 37.221,00, non considerando un'incidenza percentualizzata di costi. Ai fini IVA l'Ufficio, richiamato il disposto di cui all' art. 55 DPR 633/72, accertava una maggiore imposta pari ad € 35.794,00, omettendo di indicare l'imponibile e l'aliquota applicate e senza riconoscere in detrazione IVA assolta sugli acquisti. L'Agenzia delle Entrate accertava rispettivamente: un reddito imponibile pari ad € 353.097,00 con una maggiore imposta IRPEF accertata pari a € 145.042,00, una maggiore IVA pari a € 35.794,00 operando una variazione e arrotondamento d'imposta di € 35.794,00 e senza riconoscere l'IVA assolta sugli acquisti pari a 21.663,00 siccome non esposta in dichiarazione;
un valore della produzione pari a € 353.097,00 con una maggiore imposta IRAP pari a € 17.019,00, irrogando una sanzione pecuniaria unica pari a € 261.402,00. Avverso tale atto impositivo la custodia di D A eccepiva:

1) mancata instaurazione del contraddittorio;

2) violazione artt. 55 e 56 DPR 633/1972 per aver omesso di indicare nell'accertamento una variazione di imposta pari a € 35.794,00 senza indicare operazioni imponibili e le aliquote applicate;

3) errato calcolo della somma di € 390.318,00 quale ricavo complessivo;
4) omessa detrazione IVA sugli acquisti.

Concludeva per l'annullamento dell'atto impositivo con condanna alle spese. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e faceva rilevare che la GdF aveva accertato documentalmente che vi erano state fatture non emesse, nonostante la prova delle operazioni commerciali;
inesistenza dell'obbligo del contraddittorio;
rigetto di tutte le altre eccezioni.

Chiedeva la riunione al fascicolo RGR 2624/16 e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Con sentenza n.1266/19 la CTP rigettava il ricorso con condanna alle spese

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