Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 14/10/2024, n. 915

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 14/10/2024, n. 915
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 915
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì - Cesena impugnava in data 1/12/2020 la sentenza n. XX/01/2020 pronunciata il 10/02/2020 e depositata il 15/05/2020 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì accoglieva il ricorso della società V. ITALIA SRL contro l'avviso di accertamento n. THF03H200XXX/2019, notificato il 29/07/2019, che le attribuiva un reddito imponibile di Euro 634.289,00, chiedendo una maggiore imposta di Euro 170.515,00 per IRES relativa all'anno 2013. L'Ufficio aveva ritenuto che la società "V. Italia s.r.l. Società Agricola", esercente attività di "Riproduzione delle piante", possedendo partecipazioni in due società commerciali, la P.P. s.r.l. e la N. s.r.l., non aveva diritto all'imposizione dei redditi prevista dall'art. 32 del Tuir, essendo venuto meno il requisito dell'esclusività dell'attività agricola, ed aveva rideterminato il reddito complessivo secondo le regole ordinarie. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso perchè la partecipazione assumeva un carattere residuale e la sua consistenza non comportava il controllo della partecipata, poiché le attività delle due compagini rimaneva distinte e l'eventuale percezione di utili derivanti dalla partecipazione ad una società di capitali non influiva sull'attività agricola svolta dalla ricorrente. Anche se la partecipazione in società commerciali non rientrava nella elencazione delle attività marginali il cui esercizio non comportava distrazione dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola ex art 36 comma 8 D.L. 179 del 2012, i primi giudici avevano ritenuto l'elencazione non tassativa, e non essendovi stata alcuna modifica dell'oggetto dell'attività della società partecipante, data la misura della partecipazione, alla luce dell'attività svolta dall'impresa partecipata, avevano ritenuto, nel caso concreto, il difetto di qualsiasi incidenza delle partecipazioni sull'oggetto sociale della società ricorrente. L'Ufficio appellava la sentenza affermando la violazione dell'art. 2 del D.lgs. n. 99 del 2004 e dell'art. 32 DPR 917/1986 (TUIR) che prevedeva la possibilità di optare per la tassazione su base catastale solo per le società agricole che esercitavano esclusivamente attività agricola come precisato dalla circolare 50/E del 2010 del Ministero Finanze, secondo cui "la detenzione da parte di una società agricola di partecipazioni sociali non riconducibili a società anch'esse agricole è lesiva del requisito di esclusività". Le due partecipate non erano società agricola perchè svolgevano attività industriale o commerciale, ed anche la marginalità della partecipazione rispetto all'attività agricola esercitata, sostenuta dal Giudice di prime cure, non essendo stata specificata dalla normativa, rendeva giuridicamente infondata la compatibilità tra l'attività svolta dalla contribuente e quella agricola, ex D.L. 179 del 2012, art 36 comma 8, e non poteva essere estesa interpretativamente, trattandosi di norma agevolativa. Affermava infine l'Ufficio la totale inconferenza dell'art. 2361 c.c. richiamato dai primi giudici dato che non si discuteva sulla modifica dell'oggetto sociale della società V. ma unicamente sul difetto dell'esclusività dell'attività agricola. In data 19/1/2021 si costituiva in giudizio il contribuente che, dopo aver spiegato l'attività svolta ed il ruolo delle due società partecipate, affermava che esse non alteravano l'oggetto statutario della società agricola dato che svolgevano attività comunque secondaria rispetto all'attività principale della contribuente, che non veniva modificata dal possesso della partecipazione. La società contribuente riproponeva le questioni assorbite e non esaminate dai giudici di prime cure riguardanti l'illegittima richiesta delle sanzioni e degli interessi moratori e la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Legge n. 212/2000. In via gradata il contribuente chiedeva l'inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992. In data 28/1/2021 l'Ufficio, con memorie depositate agli atti, affermava che la normativa

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