Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 06/10/2022, n. 216

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 06/10/2022, n. 216
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Numero : 216
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

xxxxx presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Lignano Sabbiadoro relativo al mancato pagamento della imposta ICI di Euro 195.994,00, più sanzioni, interessi, anno 2011.

Il Comune non aveva riconosciuto all'ente ricorrente il diritto all'esenzione ex art. 7, comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 non sussistendo il requisito soggettivo, utilizzo diretto degli immobili da parte dell'Ente e nemmeno il requisito oggettivo, destinazione concreta ed effettiva degli immobili ad una delle attività tipizzate svolte con modalità non commerciali.

La ricorrente evidenziava la nullità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione, in quanto nessuna delega era stata allegata e nessuna sottoscrizione risultava apposta dal funzionario responsabile.

Nel merito, osservava che gli immobili in questione non sono locati, ma concessi in utilizzo gratuito, in forza di una convenzione alla xxxxx che persegue senza finalità speculative attività di assistenza e di turismo sociale, in sostanza le medesime finalità dell'Ente stesso.

Rilevava ancora che gli immobili costituiscono una struttura, quale casa per ferie (requisito oggettivo), e che l'Ente per realizzare i suddetti propri fini istituzionali, concedeva in utilizzo gratuito i propri immobili alla xxxxx, che appunto persegue le medesime finalità appartenendo alla stessa struttura dell'Ente concedente (requisito soggettivo).

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato o quantomeno per la non applicazione delle sanzioni.

Si costituiva il Comune di Lignano osservando che non sussiste il difetto di sottoscrizione sostenendo che il funzionario responsabile è stato designato con apposita deliberazione, atto che non deve essere allegato agli atti del contenzioso, nel merito rilevava che spetta al contribuente, che invoca il riconoscimento dell'esenzione, fornire prova di averne diritto, prova che nel caso in esame l'Ente ricorrente non era stato in grado di produrre.

Concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza n. 310/1/17 del 19/9-13/12/2017 accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.

Il giudice di prime cure ha rigettato le questioni preliminari condividendo quanto sostenuto dall'ufficio. Nel merito, osservava che gli immobili non sono concessi in locazione, ma sono utilizzati dalla xxxxx che li utilizza in attuazione dei compiti istituzionali dell'Ente, con il quale sussiste uno stretto rapporto di strumentalità essendo socio cooperatore (sussistenza dell'elemento soggettivo).

In relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo, osservano i giudici che l'esenzione dall'imposta ICI non richiede la gratuità del servizio, ma che negli immobili venga svolta un'attività prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504/92, anche in maniera commerciale ma non in modo esclusivo, in pratica, offrendo servizi a prezzi più contenuti e accessibili rispetto a quelli ordinariamente praticati dal comparto.

Appella il Comune che, in relazione al requisito oggettivo asserisce che la Commissione, al fine di giustificare la presenza del requisito oggettivo, ha richiamato la norma introdotta dall'art. 39 D.L. 223/2006, norma che però è stata successivamente considerata illegittima dalla Commissione Europea, rilievo poi recepito dal legislatore che ha modificato l'art. 7 limitando il diritto all'esenzioni alle sole attività svolte con modalità non commerciali.

Sul punto, osserva l'appellante che la Commissione non ha affatto verificato concretamente che l'attività sia stata svolta con modalità non commerciali.

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, rileva che l'esenzione non consegue per il sol fatto che l'immobile sia

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