Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 29/11/2022, n. 1397

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 29/11/2022, n. 1397
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 1397
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza qui appellata, la Commissione Tributaria Provinciale di Modena ha accolto in gran parte, dopo averli riuniti, i ricorsi proposto dalla società G.S.I. s.a. avverso due avvisi di accertamento alla stessa notificati dall'Agenzia delle Entrate.

Come indicato dall'Agenzia appellante, "L'avviso di accertamento n. THH035X02XXX ha riguardato esclusivamente le situazioni fiscalmente contestatenel P.V.C., per l'anno di imposta 2012, ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

Rilievi IRAP:



1. Indebita deduzione di componenti negativi: ? 96.794,79 (Rilievo n. 1/a pari a ?
9.691,10;
Rilievo n. 1/B pari a ? 7.800,00;
Rilievo n. 1/C pari a ? 64.722,13;
Rilievo
n. 1/D pari a ? 14.581,56);



2. Mancata rilevazione di componenti positivi: ?.884.783,00 (Rilievo n.

2 - Mancata
appostazione Fondo Rischi Perdite Future e mancato utilizzo dello stesso a frontedelle perdite conseguite).

Rilievo IVA Indebita detrazione d'imposta su costi non inerenti: ? 13.591,65(imponibile ? 64.722,13)."

" L'avviso di accertamento n. THH0E5X02YYY ha riguardato, invece, esclusivamentele situazioni fiscalmente contestate nel P.V.C., per l'anno di imposta 2012, ai fini dell'IRES:



1. ricavi da trasferimento di prezzo: ? 18.165,42;



2. costi non documentati: ? 9.691,10;



3. accantonamento non deducibile: ? 6.690,94;



4. provvigioni non inerenti: ? 7.800,00;

5. costi non documentati: ? 64.722,13;



6. indennità di mancato preavviso non inerente: ? 14.581,56;



7. mancata appostazione fondo rischi perdite future e mancato utilizzo dello stesso a
fronte delle perdite conseguite: ? 884.783,00".

Per quanto qui ancora rileva - essendo passata in giudicato, in difetto di appello sul punto, sia la statuizione relativa al c.d. transfer pricing che ha respinto le difese della società ricorrente, sia la dichiarata acquiescenza della società ricorrente ai rilievi di cui ai punti 2) e 3) [indicati come "c)" e "d)" in sentenza] - la Commissione di primo grado,

? in merito al rilievo sulla mancata appostazione fondo rischi perdite future e mancato utilizzo dello stesso a fronte delle perdite conseguite, ha osservato, aderendo così all'impostazione difensiva della società allora ricorrente, che "Nell'anno 2011 la GSI spa acquisisce il ramo di azienda A. (checomprende le partecipazioni in tre società: S.L.,P.B. e A.) e acquista la partecipazione totalitaria dellasocietà immobiliare L. spa. Viene determinato il prezzo di euro 1 per A. e di ? 1.650.000 per L. con contratto preliminare del 19.9.2011 edefinitivo stipulato in data 18.11.2011. Il valore dei beni in valutazione alladata del definitivo è caratterizzato da forte passività del ramo di azienda A.,quantificato in ? 12.136.565. Il prezzo concordato per la partecipazione dellaimmobiliare L. tende a compensare queste perdite e determina un prezzodi acquisto di ? 1.650.000. Secondo l'Ufficio, poiché alla data del 19.9.2011 ilpassivo era di ? 14.853.850 (superiore di ? 2.717.285 di quello che saràvalutato al definitivo e sopra riportato) la cifra di ? 2.717.285 avrebbe dovutoessere contabilizzata come fondo perdite future e utilizzato per l'anno diimposta 2012 in quota parte per ? 884.783. Da qui la contestazione di cuisopra da parte dell'Ufficio sia ai fini IRES che IRAP. Tale conclusione poggia lesue basi sulla ritenuta sussistenza di un avviamento negativo nel caso inesame. La Commissione ritiene che tale avviamento non possa esserericonosciuto nel caso in esame con conseguente illegittimità dell'avviso diaccertamento in parte de qua. Se, infatti, l'avviamento negativo è la differenzatra il patrimonio netto del ramo di azienda oggetto della compravendita e ilvalore economico (il prezzo di acquisto) attribuito al medesimo complessoaziendale, esso sarà presente ogni qualvolta l'acquirente paga un prezzoinferiore al valore contabile del complesso aziendale. Nel caso che ci occupa ilvalore contabile del ramo di azienda A. è pari a - 12.136.565 mentre ilvalore attribuito al complesso aziendale è pari ad ? 1. Poiché non vi è undifferenziale negativo tra prezzo e valore patrimoniale dell'azienda, nessunfondo passivo doveva essere contabilizzato dall'acquirente. L'Ufficio, alcontrario, per sostenere l'esistenza di un avviamento negativo è costretto ascindere le due operazioni: quella di acquisizione del ramo di azienda A. equella di acquisizione della partecipazione Lavino spa. In realtà l'operazione èunica (in quanto collegata contrattualmente giuridicamente ecommercialmente) ed unica è la rappresentazione contabile in forza dellaquale il prezzo pagato pari ad ? 1 è superiore al valore contabile del complessoaziendale";

? con riferimento ai rilievi attinenti le provvigioni non inerenti, ai costi non documentati e all'indennità di mancato preavviso non inerente, valutati gli stessi unitariamente, ha affermato " - così come ritenuto in precedentepronunciamento per l'anno di imposta 2011 (sentenza CTP Modena n. XXX/17) - come il ricorrente abbia adeguatamente dimostrato che l'agentevantava provvigioni per gli importi indicati ed era inquadrato contrattualmentenel ramo di azienda A.. Quando quest'ultimo è subentrato nei contrattistipulati da A., il contratto di agenzia era in essere così come le condizionicontrattuali relative ai compensi: ed allora il subentro determinatosi alla datadel 18.11.2011 ha comportato l'imputazione degli importi spettanti non soloper i residui giorni del 2011 ma anche nel 2012 e fino a quando non si èriusciti a definire il trattamento di fine rapporto di agenzia nell'anno 2012.

Analogamente - in relazione alle provvigioni riconosciute ad agente di

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