Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 03/04/2023, n. 252

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L'istanza di rateazione presentata dal contribuente in relazione ad una cartella di pagamento non rappresenta acquiescenza alla pretesa in essa contenuta. Tuttavia, il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. 20700/2020

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 03/04/2023, n. 252
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 252
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

RICHIESTA DELLE PARTI

Conclusioni Appellante: voglia l'On.le Commissione Tributaria Regionale riformare la sentenza impugnata e comunque accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui all'iscrizione a ruolo recate dalla cartella n. 04820100003300146000 notificata 16.03.2010 per totali? 22.542,65 per le ragioni di cui in narrativa e l'insussistenza dei crediti relativi alla predetta cartella per il predetto importo e del diritto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e/o dell'Agenzia delle Entrate creditrice di procedere all'esecuzione forzata per detti crediti e comunque dichiarare nulla o annullare l'intimazione di pagamento stessa in parte qua e per la parte relativa alle spese di procedura. Con vittoria di diritti onorari e spese, anche generali nella misura del 15% oltre a spese non imponibili e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni dell'appellato: rigettare l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza n. 608/05/2019;
- condannare la parte ricorrente alle spese ed onorari ex art. 15 d. lgs. 546/92, come da nota spese che si deposita unitamente alle presenti controdeduzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il sig. A impugna l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe (notificata il 12.06.2018) relativa a cartella notificata a mani proprie il 16.03.2010 per totali ? 24.885,90 riferentesi sia a tributi erariali che a contributi Inps e propone ricorso censurando l'atto in relazione ai soli tributi erariali (irpef, addizionali regionali e comunali irpef e relativi sanzioni e interessi)

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