Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 335
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La sentenza che statuisce l'inefficacia dell'alienazione di beni ex. art. 67 co. 1 L.F. nei confronti del Fallimento è assimilabile, ai fini dell'imposta di registro, alla sentenza che ne dichiara la nullità. Tale assunto, come da insegnamento della Cassazione, si fonda sul principio enunciato dalla S.C. secondo cui, anche se è disposta la restituzione in natura a favore del fallimento o, per impossibilità, l'alienante è condannato al pagamento del controvalore dei beni ceduti, la revocatoria non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, la condanna assumendo, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento de qua , sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Conseguentemente, alla registrazione della sentenza si applica l'art. 8 lett. e),Parte I della Tarif. al DPR n.131/86, ossia l'imposta fissa, anziché quella proporzionale prevista dalla lett. b) della norma citata, che invece opera nel caso in cui la revocatoria fallimentare intervenga rispetto al pagamento di somme o cessioni di crediti, poiché il provvedimento che accoglie la domanda di revoca di atti solutori ha un effetto traslativo "pieno", condannando l' accipiens alla restituzione della somma di denaro già appresa e confusa nel suo patrimonio, che si depaupera, con contestuale e immediato trasferimento al fallimento della corrispondente ricchezza.
Sul provvedimento
Testo completo
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale II di Torino in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, n.430/05/2022, pronunciata il 26/05/2022, depositata il 31/05/2022 e non notificata, nel merito, accogliere i motivi di appello proposti dall'Ufficio, e conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992 per entrambi i gradi di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 10/02/2021 l'Agenzia delle Entrate II di Torino - Ufficio Territoriale di Ivrea notificava l'avviso di liquidazione numero 2019/001/SC/000000 2/0/001 al Sig. G. G. E. nella qualità di Curatore Fallimentare della società V. . S.p.a. - già esercente l'attività di COMMERCIO DI AUTOVETTURE E DI AUTOVEICOLI LEGGERI - per recuperare l'imposta di registro per € 25.757,00 dovuta e non versata per la registrazione della sentenza civile n. 000000.. 2/2019 del 11/02/19 emessa dal Tribunale di Ivrea, a seguito del giudizio instaurato dal Fallimento V. S.p.a ..Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del suddetto fallimento aveva convenuto in giudizio la società I. Srl, al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 L.F. e, in subordine, ai sensi dell'art. 67 I comma L.F.;
in ulteriore subordine per la dichiarazione di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 cc., di una serie di atti di trasferimento della proprietà di autoveicoli asseritamente compiuti dalla società in favore della convenuta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento;
per l'effetto, veniva richiesto al giudice di ordinare la restituzione delle vetture suddette oppure di ordinarne il pagamento del controvalore. Il Tribunale di Ivrea pronunciava l'inefficacia nei confronti del Fallimento V. . Spa, ex art. 67 I comma L.F., dell'alienazione delle autovetture indicate dall'attore da parte della società V.A.S. Spa nei confronti della società I I. srl e per l'effetto condannava "la convenuta alla restituzione in natura a favore del Fallimento delle autovetture da n.1 a n.73 (compresa) del punto 1) oppure, in caso di impossibilità di restituzione dei beni in natura, al pagamento del controvalore dichiarato al PRA per la somma complessiva di Euro 525.954,34" nonché "al pagamento, in relazione alle autovetture descritte ai nn.74,75,76 del punto 1), della somma complessiva di Euro 78.370,00";
condannava altresì, in accoglimento della domanda subordinata, parte convenuta "al pagamento del prezzo di acquisto nell'ammontare complessivo di Euro 170.680,33 in relazione alle autovetture Ferrari 4 targata D , Range Rover Evoque targata E Range Rover sport targata E , Porsche Cayenne 3.2 targata C ..." L'Ufficio, pertanto, emetteva, ai sensi degli artt. 37 e 54 DPR 131/1986, l'avviso di liquidazione n. 2019/001/ SC/000000 2/0/001, oggetto dell'odierna impugnazione, attraverso il quale, in forza di quanto previsto ex art. 8 della Tariffa parte I DPR 131/1986, recuperava l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, sul complessivo imponibile pari a € 775.004,67 - importo costituito della somma oggetto di condanna, ovvero € 525.954,34 + € 78.370,00 + € 170.680,33 -, oltre al 3% degli interessi calcolati fino alla data di richiesta della registrazione. Avverso il predetto avviso di liquidazione la società interponeva ricorso con effetto di reclamo, ai sensi dell'art.17 bis D.L.gs 546/92, al fine di chiederne l'annullamento sulla scorta dei seguenti motivi.
1. MANCANZA DI MOTIVAZIONE non essendo stata fornita specifica indicazione della base imponibile su cui era stata calcolata l'imposta di registro né alcuna ulteriore ed analitica informazione circa il calcolo degli interessi e delle correlate sanzioni. Detto avviso, infatti, recava unicamente l'importo complessivo a debito, conseguente alla tassazione della sentenza n. 192/2019 del 11/02/2019 emessa dal Tribunale di Ivrea, assoggettata a registrazione, ma nessun altro chiarimento.
2. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.8 DELLA TARIFFA DEL DPR 131/1986 In secondo luogo, la parte protestava l'erronea applicazione dell'art. 8 Tariffa DPR 131/1986, ritenendo che, al contrario di quanto effettuato dall'Ufficio, l'imposta di registro avrebbe dovuto essere recuperata in misura fissa e non percentuale, quantomeno su parte della base imponibile in relazione a taluni capi della sentenza civile assoggettata a registrazione. All'esito dell'udienza di trattazione, tenutasi in data 26/05/2022, la quinta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 430/05/2022, accoglieva il ricorso della società, argomentando come segue: "A supporto del provvedimento di liquidazione impugnato l'Agenzia delle Entrate ha addotto la seguente motivazione: "Omesso versamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto giudiziario sopra citato;
il presente atto è emesso ai sensi degli artt.37 e 54 DPR n.131/1986;
la tassazione è stata effettuata ai sensi dell'art.8 della tariffa parte I del DPR n.131/1986 con applicazione dell'imposta nella misura del 3% della somma oggetto di condanna oltre al 3% degli interessi calcolati fino alla data di richiesta di registrazione." Nel testo dell'Avviso di Liquidazione qui contestato, l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad esprimere: a) l'oggetto della tassazione, ovvero la tassazione della Sentenza Civile n.000000192/2019 del 11/02/2019 emessa dal Tribunale di Ivrea";
b) il motivo dal quale trae origine la tassazione, ovvero l'omesso versamento dell'imposta di registro dovuta specificando che l'atto è emesso ai sensi degli artt. 37 e 54 dpr 131/1986 e che la tassazione è stata effettuata ai sensi dell'art.8 della tariffa parte I del dpr 131/1986 con applicazione dell'imposta nella misura del 3% della somma oggetto di condanna, oltre al 3% degli interessi calcolati fino alla data di richiesta di registrazione. Non ha invece fornito alcuna informazione relativa alla base imponibile sulla quale è stata calcolata l'imposta, e nemmeno ha indicato analiticamente i conseguenti interessi di mora e le corrispondenti sanzioni pecuniarie che hanno contribuito a determinare la sommatoria di € 25.757,00 della quale ha richiesto il pagamento. Nel testo dell'Avviso di Liquidazione non sono infatti indicati dati contabili di riferimento, né per quanto riguarda le "somme oggetto di condanna con i relativi interessi" (ovvero il riferimento dei motivi sopra richiamati), né per quanto riguarda i conteggi elaborati dall'Agenzia che si limita ad affermare che "... le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue: ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA di REGISTRO €uro 25.757,00 ..." A parere del Collegio questa mancanza di informazioni appare giusta causa di nullità dell'Avviso di Liquidazione, per evidente indeterminatezza dello stesso. Propone appello la Direzione Provinciale II di Torino, deducendo come motivi:
I) ERRONEITA' DELLA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA CTP PER AVER RITENUTO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPUGNATO SPROVVISTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART.54 DPR 131/1986 La pronuncia emessa dalla 5^ Sez. della CTP di Torino merita, ad avviso dello scrivente Ufficio, integrale riforma, in quanto frutto di una valutazione superficiale e comunque errata degli elementi di causa. I giudici di primo grado hanno reputato l'avviso di liquidazione impugnato sprovvisto delle informazioni essenziali per integrare un'adeguata motivazione, disponendone, per l'effetto, l'annullamento. Nella specie, i primi giudici hanno stigmatizzato che l'atto impositivo in contestazione fosse carente di qualsivoglia "informazione relativa alla base imponibile sulla quale è stata calcolata l'imposta, e nemmeno ha indicato analiticamente i conseguenti interessi di mora e le corrispondenti sanzioni pecuniarie che hanno contribuito a determinare la sommatoria di € 25.757,00 della quale ha richiesto il pagamento". La CTP censura, inoltre, che nell'avviso di liquidazione non siano indicati i "dati contabili di riferimento né per quanto riguarda le somme oggetto di condanna con i relativi interessi né per quanto riguarda i conteggi elaborati dall'Agenzia che si limita ad affermare che "...le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue: ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA di REGISTRO €uro 25.757,00...". Contrariamente a quanto deciso dal Collegio di primo grado - il quale ha integralmente recepito il primo motivo di ricorso - l'Ufficio ritiene che la, seppur sintetica, motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato debba considerarsi esaustiva, recando in sé le informazioni necessarie al fine di mettere il contribuente nella condizione di conoscere l'an e il quantum debeatur e, conseguentemente, di esercitare il proprio diritto di difesa. L'odierna controversia concerne la tassazione, a titolo di imposta di registro, cui sono assoggettati gli atti giudiziari. Come noto, in tali ipotesi, la norma di riferimento è l'art.54 DPR 131/86 - debitamente menzionata nell'atto impugnato - la quale al comma 5 dispone quanto segue:
"Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria (1) irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare." Sulla scorta del dettato normativo testé riportato si può, dunque, affermare che il legislatore ha espressamente previsto quali elementi da riportare negli avvisi di liquidazione soltanto GLI ESTREMI DELL'ATTO DA REGISTRARE o il fatto