Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/04/2024, n. 2283
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Ove dall'esame della procura conferita da Istituto di credito a Società del gruppo per il recupero di un credito emerga con chiarezza che la Società, qui appellante, ha agito in giudizio al fine di adempiere al mandato ricevuto nell'esercizio di un interesse proprio di rilevanza sia giuridica sia economica e che essa mandataria, lungi dal risultare estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, partecipa al contenzioso in virtù del rapporto contrattuale che la lega al mandante Istituto di credito si realizza nella parte ricorrente in giudizio la coincidenza in proprio di legittimazione ed interesse ad agire che la identifica quale parte in causa per cui e legittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate con il quale è stata chiesta all'appellante l'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'Ordinanza emessa dal Tribunale Civile con la quale si ingiungeva al cliente debitore di pagare alla Società di recupero crediti l'importo dovuto. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 57 d.P.R. n. 131/86; artt. 1703 e 1704 c.c.
Riferimenti giurisdizionali: Cass. nn. 22072/22; 21700/21.
Sul provvedimento
Testo completo
La XXXXX Spa in persona del procuratore speciale dott. M. D'A., a mezzo propri difensori di fiducia, appella la sentenza n. 14774/22 emessa il 9 novembre 2022 dalla sezione 9 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha visto la società soccombente contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma relativamente alla richiesta di annullamento dell'avviso di liquidazione notificato a mezzo pec in data 8 dicembre 2021 attraverso il quale è stata richiesta la somma complessiva di euro 56.809,00 a titolo di imposta di registro asseritamente dovuta per la registrazione dell'Ordinanza n. 16477/2021 del 24 agosto 2021 emessa dal Tribunale Civile.
Tale avviso di liquidazione risulta manifestamente illegittimo per due ragioni: a)perchè l'Agenzia delle Entrate ha omesso di allegare l'atto giudiziario sul quale l'Ufficio fonda la pretesa,
b)perchè l'Agenzia ha errato nell'individuazione del soggetto passivo dell'imposta richiesta.
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso e compensavano le spese di lite. La società ricorre in appello contestando la illegittimità della sentenza emessa in violazione dell'articolo 57 del D.P.R. n. 131/86. La società appellante evidenzia che non è parte sostanziale nel procedimento culminato con l'emissione del decreto ingiuntivo il quale è stato proposto da YYYYY SPA. L'attuale appellante era costituita in tale giudizio non in proprio ma nella qualità di mandataria con rappresentanza in quanto l'originario atto di citazione era indirizzato solo a YYYYYY SPA. Ciò che non è stato compreso dai giudici di primo grado sono gli effetti diretti che si producono in capo al mandante. In particolare l'art. 1703 del c.c. stabilisce che il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Il contratto stipulato fra le parti non attribuisce al mandatario il potere di rappresentanza del mandante. A tal proposito si parla di mandato senza rappresentanza. In questo caso il mandatario agirà in nome proprio ma avrà