Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 04/03/2024, n. 683
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Territoriale di Busto Arsizio della Direzione Provinciale di Varese notificava ai contribuenti T. F. e T. J. un avviso di liquidazione con il quale richiedeva il pagamento dell'imposta proporzionale di registro dello 0,50% pari ad euro 2.272,25, successivamente riliquidata in euro 2.090,25, in relazione ad un'ordinanza emessa nel corso di una procedura di pignoramento presso terzi, con la quale il Tribunale assegnava ai creditori procedenti la quota pignorabile di un quinto della pensione netta mensile percepita dal debitore esecutato, sino al saldo del debito quantificato in euro 412.714,20.
I contribuenti adivano la Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale accoglieva in parte il ricorso assumendo che in tema di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi, i provvedimenti di assegnazione del credito, avendo meri effetti traslativi della titolarità del credito, devono essere assoggettati a imposta di registro in misura fissa e non a tassazione proporzionale, perché l'ordinanza del Tribunale non definisce un giudizio.
Pertanto, limitavano l'imposta alla sola tassa fissa, pari a euro 200,00, come gli stessi ricorrenti avevano richiesto nell'istanza in autotutela senza, tuttavia, riproporle nel ricorso.
Propone gravame l'Ufficio lamentando violazione artt. 6 e 8 della Tariffa Parte I del TUR.
Assume che l'ordinanza deve essere assoggetta a tassazione proporzionale trattandosi di atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, con l'aliquota dello 0,50% sull'intero credito assegnato di euro 412.714,20, trattandosi di cessioni di credito.
Secondo l'appellante con l'assegnazione del credito pignorato si determinerebbe un trasferimento della titolarità del credito che legittimerebbe l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale.
Evidenzia, altresì, che i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento esecutivo possono assumere molteplici contenuti, così da non risultare necessariamente meri atti esecutivi, ma atti strumentali alla realizzazione della pretesa creditoria attraverso effetti reali o obbligatori, ai quali la legge espressamente riconnette l'obbligo di pagamento dell'imposta ed in merito richiama il disposto dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, che ricomprende espressamente tra gli atti tassabili i provvedimenti di aggiudicazione.
Conclude chiedendo la conferma del proprio operato con il ristoro delle spese di lite.
I contribuenti si sono costituiti in giudizio eccependo che l'art. 6 si riferisce agli atti negoziali volontari che abbiano ad oggetto cessioni di crediti, compensazioni, remissione di debiti, e non agli atti giudiziari, come l'ordinanza del