Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 24/05/2023, n. 3113
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In materia di sanzioni le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma possono essere riconosciute allorquando sulla disposizione che si assume violata siano stati espressi contrastanti indirizzi giurisprudenziali, causa di disorientamento interpretativo, e l'oggettiva incertezza, ai fini della disapplicazione delle sanzioni irrogate, deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo, superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo. Con riferimento ai tempi e alle preclusioni processuali che il contribuente deve rispettare per essere legittimato a chiedere al giudice di non applicare le sanzioni, la domanda di disapplicazione delle sanzioni incontra la preclusione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, domanda che, pertanto, non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello. Non ricorrendo tali circostanze nel caso di specie, i Giudici d'appello hanno riformato la sentenza di 1°, che aveva annullato le sanzioni irrogate, compensando le spese. (G.T.).
Riferimenti normativi: d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 22890/2006, 25676/2008, 7502/2009, 8823 e 4031 del 2012, 24060/2014, 440 e 9335 del 2015 e 14402/2016.
Sul provvedimento
Testo completo
Il Comune di Roma Capitale, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato la sentenza n. 2839/2022, pronunciata in data 03.03.2022 dalla sezione 29 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e depositata il 10.03.2022, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto da C. R., codice fiscale SSSSSSSSSSSSSSS, annullando le sole sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento n. ***-2015 TASI periodo d'imposta 2015 attesa l'assenza della comunicazione della nuova rendita catastale.
Il Comune di Roma Capitale ha interposto appello avverso la citata sentenza, eccependo che l'operato dell'Ente risulta legittimo anche in relazione all'applicazioni delle sanzioni, atteso che non ricorrono in questo caso le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce. D'altro canto, il contribuente non avrebbe assolto all'onere processuale di indicare puntualmente le norme ed i fatti da cui deriverebbe l'incertezza applicativa. Nel caso di specie, la violazione imputabile al ricorrente, riguarda gli insufficienti versamenti d'imposta per l'anno 2014 e gli omessi versamenti per l'anno d'imposta 2015. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, confermare la legittimità dell'atto impositivo, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato si è costituito regolarmente in giudizio, con proprie controdeduzioni, ritenendo la pronuncia appellata immune da censure, atteso che la variazione del classamento catastale per l'immobile di Via XX Settembre, Roma, a seguito della quale veniva attribuita una rendita catastale maggiore rispetto a quella dichiarata dall'appellato, non gli fosse mai stata comunicata da parte dell'Amministrazione finanziaria in violazione dell'art. 74 L. 342/2000, che è condizione