Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 10/01/2023, n. 27
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 13913 del 2017, pur ribadendo il principio secondo cui l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ha sottolineato che a tale ipotesi fa eccezione il caso in non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e in cui il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (cfr. anche CTR Lazio sentenza del 03/06/2022 n. 2522).
Sul provvedimento
Testo completo
Con sentenza n. 207/01/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti ha accolto il ricorso del contribuente avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. xxx, ritenendo invalida la notifica a mezzo pec. L'Ufficio appellante rileva che: - vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario (citando a tal fine Cass. S.U. ordinanza 7822 del 2020 e sentenza 4845 del 2021), poiché si tratterebbe di questioni attinenti alla validità del solo atto di pignoramento e non degli atti impositivi presupposti e quindi di questioni attinenti solo alla fase esecutiva;
- contrariamente a quanto sostenuto da parte contribuente, a sostegno delle censure di invalidità della notifica, la prescrizione normativa relativa agli indirizzi di posta elettronica certificata riguarda solo il destinatario della comunicazione e dunque nulla osta alla trasmissione da parte