Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 02/11/2023, n. 6180

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L'estinzione della società ex art. 2495 c.c. ha effetto a fini fiscali, ex art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. È stata ritenuta legittima, nel caso di specie, la notifica della cartella esattoriale al liquidatore, già amministratore unico nel periodo antecedente la liquidazione, presso la sua residenza ex art. 145, comma 3, c.p.c., quale ultimo rappresentante legale. La Corte, confermando il debito iscritto a ruolo, ha escluso le sanzioni, evidenziando che l'estinzione della società ne determina l'intrasmissibilità della sanzione sia ai soci che al liquidatore ex art. 8 del d.lgs. n. 472/1997. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 2495 c.c.; art. 8 d.lgs. n. 472/1997; art. 28 d.lgs. n. 175/2014.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.9094/17.9672/18.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 02/11/2023, n. 6180
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Numero : 6180
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 05/12/2019, la signora C. C. impugnava in proprio e quale ex socio (nonché liquidatore e rappresentante legale) della XXXXX soc. coop. a responsabilità limitata, la cartella di pagamento n. 0972019006381****, notificata in data 10/10/2019. La società risulta cancellata dal registro delle imprese a far data dal 05/12/2017.

La pretesa erariale traeva origine dal controllo automatizzato eseguito sulle dichiarazioni modello Unico/SC e modello 770/S, presentati per l'anno d'imposta 2015, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o dell'art. 54-bis del DPR n. 633/1972. La cartella di pagamento contiene due partite di ruolo: In relazione alla prima delle partite di ruolo sopra esposte, il controllo automatizzato operato sul modello 770/S presentato per l'anno d'imposta 2015, rilevava ritenute operate e non versate, per 59,81 euro, relative al periodo 06/2015, unitamente a sanzioni ed interessi come per legge. Relativamente alla seconda partita di ruolo, attraverso il controllo automatizzato del modello Unico l'Ufficio riscontrava irregolarità nella dichiarazione modello Unico, con la quale la società dichiarava di aver effettuato versamenti periodici IVA per 4.070 euro, a fronte di effettivi versamenti per 1.145 euro. La differenza tra le due somme generava un credito IVA del tutto inesistente, che l'Ufficio recuperava con la partita di ruolo di cui alla presente causa. Nella medesima partita di ruolo venivano iscritti, per cifra di circa 45 euro, la sanzione e gli interessi per l'omesso acconto Ires.

La contribuente impugnava la cartella di pagamento sulla base dei seguenti motivi:



1. Inesistenza della notifica della cartella di pagamento;



2. Illegittimità della cartella in assenza di somme percepite dal bilancio finale di liquidazione;



3. Violazione art. 6 Legge 212/2000;



4. Carenza di motivazione della cartella in relazione alla mancata enunciazione della cessazione della società ed in relazione al calcolo degli interessi;



5. Illegittimità della cartella per applicazione sanzioni, in violazione art. 8 D.lgs. n. 472/1997.

L'Ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo su tutte le eccezioni formulate da parte ricorrente, la quale depositava successive memorie con le quali ribadiva le doglianze già rappresentate in sede di ricorso. Con la sentenza n. 7270/16/2021, depositata il 16/06/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva solo parzialmente il ricorso, confermando la pretesa iscritta a ruolo ed annullando le sole sanzioni, in quanto l'estinzione della società determina l'intrasmissibilità della sanzione (art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997) sia ai soci, sia al liquidatore.

Con atto di appello notificato il 22/12/2021 la signora C.C., in proprio e quale ex socio (nonché liquidatore e rappresentante legale) della XXXXX soc. coop. a responsabilità limitata (12010751001), ha impugnato la sentenza parziale già richiamata, proponendo i seguenti motivi di appello:



1. Sulla inesistenza della notifica al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese;



2. Sulla inapplicabilità alla fattispecie di cui è causa, dell'art. 28 D.lgs. 175/2014;



3. Sulla illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2019 006381**** per carenza di motivazione: per mancanza della indicazione della cancellazione della società dal registro delle imprese e per incomprensibilità del metodo usato per il calcolo degli interessi, con violazione degli artt. 6 comma 4, 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990.

Ha concluso con richiesta di riforma parziale della sentenza impugnata, con conseguente annullamento della cartella di pagamento 0972019006381****.

Si è costituito l'ufficio esponendo le proprie controdeduzioni all'appello principale e svolgendo appello incidentale.

In particolare, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, in quanto infondato.

Per quanto riguarda il difetto di motivazione della cartella di pagamento correttamente la CTP con la sentenza di primo grado ha ritenuto infondata la censura in quanto l'atto impugnato ha un contenuto vincolato che è disposto per legge con l'indicazione degli elementi necessari ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973.

Per quanto riguarda

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