Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 107
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Conformemente al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. ord. n. 19310/2019 e sent. nn. 22754, 19319, 19167, 16704, 16700. 15456. 15455 e 15453 del 2019) e merito (CGT2 Piemonte sent. nn. 35/2021, 126 e 1015 del 2019), la costituzione di un Trust auto-dichiarativo determina un semplice effetto segregativo dei beni conferiti. Esso di per sé non comporta quindi un effettivo trasferimento di ricchezza ed un'attribuzione patrimoniale stabile, essendo tali effetti rimessi alla successiva devoluzione dei predetti beni ai destinatari finali.L'atto di dotazione del Trust è quindi da considerarsi fiscalmente neutrale, con conseguente spostamento del momento impositivo (tassazione proporzionale) all'atto del trasferimento dei beni ai predetti destinatari finali, trovando in tal sede applicazione la sola tassazione in misura fissa.
Sul provvedimento
Testo completo
Il signor P. G. presenta Ricorso in riassunzione a seguito dell'Ordinanza n.133 , emessa l'11/02/2019 e depositata in data 01/07/2020, con cui la Corte di Cassazione ha cassato la Sentenza n. 1330 della C.T.R. Piemonte del 15/05/2018, con rinvio a questa C.G.T. perché esamini nel merito le questioni poste dalle Parti e si pronunci in ordine alla regolamentazione delle spese anche per il Giudizio di legittimità.
La questione di merito riguarda l'imponibilità del trust e precisamente se il presupposto impositivo si realizzi con il conferimento o con l'assegnazione del bene al beneficiario. In data 22/12/2014 il Contribuente, quale disponente, istituiva il Trust irrevocabile denominato "B. ", con nomina del trustee in persona dell'Avvocato F. V. .
Con tale atto il Disponente conferiva al Trust diversi beni immobili e indicava come beneficiario la figlia, signora E. G. e, nel caso di decesso, i di lei figli viventi o nascituri.
La Parte disponente, dichiarando che tra egli esso e la beneficiaria ricorreva vincolo di parentela in linea retta di primo grado, chiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, trattandosi di attribuzione al fiduciario da considerarsi fiscalmente sottoposta a condizione sospensiva.
Il Notaio rogante, all'atto della registrazione, applicava le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, oltre il bollo, ritenendo che il trasferimento dei beni al trustee dovesse considerarsi fiscalmente neutro e che l'imposta proporzionale si sarebbe dovuta applicare quando i beni fossero attribuiti ai beneficiari del trust.
In data 26/02/2015 l'Agenzia delle Entrate di Torino notificava al Notaio l'Avviso di Liquidazione n. 15052012 .. dell'importo di ? 6.401,75 a titolo di pagamento dell'imposta proporzionale sui beni conferiti in trust.
Tale somma veniva corrisposta dal Notaio garante al fine di scongiurare azioni esecutive. Avverso il sopra richiamato Avviso di Liquidazione il Disponente presentava Istanza di Reclamo/Mediazione ai sensi dell'art.17-bis del D.lgs. n. 546/92.
L'Ufficio notificava Provvedimento di diniego di mediazione al Contribuente, che si costituiva in giudizio Il Ricorrente, richiamando la Convenzione dell'Aja sul trust, sosteneva la distinzione, all'interno dell'istituto, tra il negozio istitutivo e quello dispositivo: mentre nel primo caso i beni sono e restano nella titolarità del disponente e i beneficiari hanno solo il diritto di pretendere dal trustee l'adempimento delle obbligazioni che sorgono a suo carico a seguito dell'istituzione del trust, con il negozio dispositivo si ha un trasferimento del diritto. Sulla base di questa premessa non sarebbe legittima, secondo il Ricorrente, la pretesa di tassare in via anticipata il trasferimento in capo ai beneficiari poiché, a seguito della istituzione del trust, i beni conferiti non entrano nel loro patrimonio.
Costituendosi in I Grado l'Ufficio eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità del Ricorso per carenza di legittimazione attiva in quanto l'Avviso di Liquidazione era stato notificato dall'Ufficio al Notaio rogante.
In via preliminare chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il Notaio aveva prestato acquiescenza all'Atto emesso dall'Ufficio versando le somme richieste senza presentare Istanza di Reclamo/Mediazione.
Nel merito l'Ufficio evidenziava che l'istituto del trust fosse riconducibile alla categoria dei vincoli di destinazione e pertanto l'imposta di successione e donazione doveva essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio. Inoltre, la particolarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione implicava che, in questo caso, anche le imposte ipotecaria e catastale fossero dovute in misura proporzionale.
La C.T.P. di Torino con Sentenza n. 158 /2016, senza entrare nel merito, dichiarava il Ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva del Ricorrente, poiché l'Avviso di Liquidazione non era stato notificato al soggetto ricorrente, bensì al Notaio, il quale, peraltro, aveva già provveduto al versamento dell'imposta richiesta con lo stesso Avviso.
Ricorreva in Appello il Contribuente eccependo con il I Motivo la nullità della Sentenza per difetto di motivazione. In particolare lamentava che la C.T.P. non avesse considerato il rapporto intercorrente tra Contribuente, Ufficio finanziario e Notaio e avesse ignorato che quest'ultimo, pur essendo coinvolto nell'imposizione - in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto e obbligato a richiederne la registrazione - è estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti.
Nel merito riprendeva le considerazioni svolte nelle Ricorso introduttivo.
L'Ufficio costituendosi in Appello ribadiva l'illegittimità del Ricorso per carenza di legittimazione attiva. Osservava inoltre che il Notaio aveva provveduto al versamento delle somme richieste e non aveva presentato Ricorso avverso l'Avviso di Liquidazione, prestando così acquiescenza;
pertanto l'obbligazione era da ritenersi pienamente adempiuta dall'Avente causa e più nulla risultava dovuto a titolo di imposte indirette relativamente all'Atto de quo stipulato in data 22/12/2014, registrato in via telematica il 29/12/2014 al n.
1.. serie 1T.
Con Sentenza n. 13 /2018, pronunciata il 15/05/2018 e depositata in data 03/09/2018, la C.T.R., in riforma della Sentenza di I Grado, riteneva ammissibile il Ricorso presentato dal Contribuente pur in assenza di notifica allo stesso dell'Avviso di Liquidazione. Richiamava in proposito la decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 221 /2017. Tuttavia, in considerazione dell'avvenuto versamento delle imposte ipotecaria e catastale richieste con l'Avviso e in mancanza di una specifica Istanza di rimborso, dichiarava cessata la materia del contendere e non accoglibile il Ricorso introduttivo.
Il Sig. G. proponeva Ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'impugnata Sentenza per
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 e violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 262/2006, art. 2 c. 47 e ss.
I Giudici di legittimità con Ordinanza n. 13329/2020 hanno accolto il I Motivo di Ricorso ritenendo sussistente la legittimazione attiva del soggetto istitutore del trust e insussistenti le circostanze necessarie per dichiarare cessata la materia del contendere. Non erano infatti venute meno le ragioni di contrasto né l'interesse alla richiesta pronuncia di merito, considerato che il versamento, da parte del Notaio, dell'imposta determinata dall'Ufficio - verosimilmente effettuato con provvista del Contribuente al solo fine di scongiurare procedure esecutive - non è di per sé sufficiente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il II Motivo è stato dichiarato assorbito in quanto l'esame del merito è demandato a questa C.G.T. di II Grado.
Il Contribuente riassume la causa davanti a questa C.G.T. denunciando con il II Motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. per errata interpretazione dell'art. 2 c. 47 e segg. D.L. n. 262/2006. In proposito richiama la Sentenza n. 21614/2016, con cui la Suprema Corte ha ribadito l'applicazione nei casi de quo dell'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, sulla base della premessa che il conferimento di beni nel trust non determina alcun reale