Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 21/11/2024, n. 3925

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 21/11/2024, n. 3925
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Numero : 3925
Data del deposito : 21 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 4 settembre 2017 la signora X, rappresentando di aver appreso «da informazioni assunte presso gli sportelli di X spa» dell'esistenza di numerose cartelle esattoriali conseguenti al mancato pagamento di vari tributi, proponeva ricorso avverso numerosi estratti di ruolo , eccependo di non aver mai ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, in ogni caso, la prescrizione e decadenza dell'azione di riscossione.

Costituitisi in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Camera di Commercio, con sentenza n. 586, pronunciata il 15 febbraio 2019 e depositata il 4 aprile 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva il ricorso limitatamente a quattro cartelle i cui crediti risultavano essere prescritti, compensando tra le parti le spese .

Con atto di appello tempestivamente depositato l'Agente della riscossione ha impugnato la sentenza sopra indicata, chiedendo di riformarla in relazione a tre delle quattro cartelle, poiché la quarta era stata medio

tempore stralciata perché di importo inferiore a € 1.000.

Il contribuente non si è costituito in questo grado di giudizio.

L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto .

Occorre preliminarmente prendere atto dell'intervenuto stralcio della cartella n. X, in relazione alla quale l'Agente della riscossione non ha proposto appello.

Quanto alle altre tre cartelle, si rammenta che l'art.

3-bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146
, inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021 n. 215, la cui rubrica recita "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo", ha inserito un comma 4-bis nell'articolo 12

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